Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 8 marzo 2010, n. 65
Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti», e successive modifiche;
Visto in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori, nonche' il comma 1-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, siano individuate nel rispetto delle norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori;
Visto l'articolo 195, comma 2, lettera s-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi del quale rientra tra le competenze dello Stato l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori e ai distributori dei beni stessi;
Ritenuto di individuare modalita' semplificate per la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei distributori, tenuti ad adempiere all'obbligo predetto al fine di rendere possibile la restituzione dei RAEE al produttore e la realizzazione degli obiettivi di recupero fissati a livello comunitario;
Ritenuto altresi' di individuare modalita' semplificate per la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori di centri di assistenza di AEE, al fine di incentivarne il conferimento presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005;
Ritenuto infine di prevedere modalita' semplificate per la gestione dei RAEE professionali da parte dei distributori, nonche' degli installatori e dei gestori di centri di assistenza che agiscano in nome dei produttori di AEE professionali, al fine di agevolare l'organizzazione di adeguati sistemi di raccolta separata di tali rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto n. 151 del 2005;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche» come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 13 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 2009, n.165;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, citta' e autonomie locali, espresso nella seduta del 26 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio e del 23 luglio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n. DAGL 6.1.6/7/09/8324 del 10 novembre 2009:

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per
il trasporto ai centri di raccolta

1. I distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso AEE, destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro, con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
2. Rientra nella fase della raccolta, cosi' come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del presente decreto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;
c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, e' conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competenze per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, (S.O.)
- Si riporta il testo dell'art. 6 decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione della direttiva
2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva
2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti.»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175,
(S.O.):
«Art. 6 (Raccolta separata). - 1. Entro la data di cui
all'articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema
organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro
smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in
particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre
2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata
dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4
kg in media per abitante all'anno:
a) i comuni assicurano la funzionalita',
l'accessibilita' e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta
differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere
ai detentori finali ed ai distributori di conferire
gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel
loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in
altri comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di
apposita convenzione con il comune di destinazione;
b) i distributori assicurano, al momento della
fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed
elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro
gratuito, in ragione di uno contro uno, della
apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di
tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della
nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresi', ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla
verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature
ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi
delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili
di reimpiego;
c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b),
i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono
organizzare e gestire, su base individuale o collettiva,
sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei
domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e della salute, da
adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza
unificata, sono individuate, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e anche in deroga alle
disposizioni di cui alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita'
semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri
di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e
RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai
sensi del comma 1, lettera b), nonche' per la realizzazione
e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di
cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.
2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed
elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), puo'
essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di
contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro
o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in
questione non contiene i suoi componenti essenziali o
contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi
lo smaltimento dei RAEE e' a carico del detentore che
conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore
autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, i
produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano
e gestiscono, su base individuale o collettiva,
sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta
separata di RAEE professionali. A tal fine possono
avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a),
previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri
sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono
in loro nome.»
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 195, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di
adozione, secondo principi di unitarieta', compiutezza e
coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie
di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di
accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo
178, comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida
contenenti la specificazione della relazione da allegare
alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di
talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita'
di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei
prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro delle
attivita' produttive;
e) la determinazione dei criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei
rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si
applica esclusivamente una tariffazione per le quantita'
conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La
tariffazione per le quantita' conferite che deve includere,
nel rispetto del principio della copertura integrale dei
costi del servizio prestato, una parte fissa ed una
variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale,
e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto
anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni
economiche e operative delle attivita' che li producono. A
tale tariffazione si applica una riduzione, fissata
dall'amministrazione comunale, in proporzione alle
quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri
di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal
gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree
produttive, compresi i magazzini di materie prime e di
prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici,
nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso
modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che
si formano nelle strutture di vendita con superficie due
volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per
gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti
documentato il non conferimento al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto
tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta
tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro
novanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti
urbani;
f) l'adozione di un modello uniforme del certificato
di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare
dell'impianto che dovra' indicare per ogni carico e/o
conferimento la quota smaltita in relazione alla capacita'
autorizzata annuale dello stesso impianto;
g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
h) la determinazione dei requisiti e delle capacita'
tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di
gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per
la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle
regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti
sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212,
secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso
articolo;
i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto
nazionale dei rifiuti;
l) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione
del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione
delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni
tecniche, ambientali ed economiche devono essere
trasportati con modalita' ferroviaria;
m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che
per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
n) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'articolo 190 e la definizione delle modalita' di
tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed
elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta
del presente decreto;
q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19
ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualita' ottenuto
mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla
fonte con raccolta differenziata;
r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle
acque marine, in conformita' alle disposizioni stabilite
dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio su proposta dell'autorita'
marittima nella cui zona di competenza si trova il porto
piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave
con il carico di rifiuti da smaltire;
s) l'individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da
Universita' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi
gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al
fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo
e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione
degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita'
esercitata;
s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto
delle norme comunitarie ed anche in deroga alle
disposizioni della parte quarta del presente decreto, di
semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro
tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina
in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e
il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati
al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali
dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai
distributori, a coloro che svolgono attivita' di
istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei
beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di
recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.»
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo della lettera n), del comma 1,
dell'articolo 3, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151:

«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a)- m) (omissis);
n) «distributore»: soggetto iscritto nel registro
delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attivita'
commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od
elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);»
- Si riporta il testo della lettera e), del comma 1,
dell'articolo 183, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) - d) (omissis);
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o
di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;».
- Il testo del comma 1, dell'articolo 6, del citato
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato
nelle note alle premesse;
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 187,
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti
pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del
presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi.».



 
Art. 2
Trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005
1. Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e' effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalita' di cui al presente articolo e al successivo articolo 3 solo se riguarda:
a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 o al luogo ove e' effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 1 del presente decreto;
b) nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove e' effettuato il raggruppamento medesimo;
c) il tragitto dal luogo ove e' effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 1 del presente decreto al centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005;
d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.
2. Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c), e' accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto e' compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per se' un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1, comma 3. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.
3. Il trasporto di cui al comma 1, lettera b), e' accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario di cui all'articolo 1, comma 3, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005.
4. I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attivita' di gestione dei rifiuti non autorizzate.
 
Art. 3

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attivita' di
raccolta e trasporto dei RAEE domestici

1. Le attivita' di raccolta e trasporto dei RAEE domestici di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
2. Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di cui al comma 1 i distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) la sede dell'impresa;
b) l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
c) nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa;
d) le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
f) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
g) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.
3. Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di trasporto di cui all'articolo 2 i terzi che agiscono in nome dei distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa;
b) gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
c) le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.
4. La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali iscrizioni non e' richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e' subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 212 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152:

«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito
denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con
sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali
e provinciali, istituite presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio sono istituite sezioni speciali del
Comitato nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad
iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e
competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere
deliberante ed e' composto da diciannove membri di
comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro delle attivita' produttive, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) sei dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate, di
cui due dalle organizzazioni rappresentative della
categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni
che rappresentano i gestori dei rifiuti;
l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e sono composte;
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio
camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di
Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio;
e);
f).
4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del
loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e
dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti gia' previsti
all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi,
rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3,
lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma
16.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonche' di
gestione di impianti di smaltimento e di recupero di
titolarita' di terzi e di gestione di impianti mobili di
smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui
all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di
cui al presente comma le organizzazioni di cui agli
articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233,
234, 235 e 236, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di
imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze
documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe,
fermi restando gli adempimenti documentali e contabili
previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti
normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le
societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo
e' effettuata mediante apposita comunicazione del comune o
del consorzio di comuni alla sezione regionale
territorialmente competente ed e' valida per i servizi di
gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato
autorizzato o allo svolgimento delle attivita' soggette ad
iscrizione.
7. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attivita'
di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza
detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano
l'attivita' di gestione di impianti mobili di smaltimento e
recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie
finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono
ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del
quarantapercento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso
14001.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si
applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali
operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono
prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione
delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita
sezione dell'Albo in base alla presentazione di una
comunicazione alla sezione regionale o provinciale
dell'Albo territorialmente competente che rilascia il
relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua
responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n.
241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le
attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le
caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli
estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi
utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto
delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d)
il versamento del diritto annuale di registrazione, che in
fase di prima applicazione e' determinato nella somma di 50
euro all'anno, ed e' rideterminabile ai sensi dell'articolo
21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
delle imprese di cui al presente comma effettuate entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti
disposizioni restano valide ed efficaci. Non e' comunque
richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri
rifiuti, come definiti dal presente comma, purche' lo
stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al
conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta
dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una
convenzione.
9. Le imprese che effettuano attivita' di gestione di
impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarita'
di terzi, le imprese che effettuano le attivita' di
bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della
regione territorialmente competente, nel rispetto dei
criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera
h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per
le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di
imprese in possesso della certificazione ambientale ai
sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al
presente comma devono essere in ogni caso prestate in base
alla seguente distinzione:
a) le imprese che effettuano l'attivita' di gestione
di impianti fissi di smaltimento e di recupero di
titolarita' di terzi devono prestare le garanzie
finanziarie a favore della regione per ogni impianto che
viene gestito;
b) le imprese che effettuano l'attivita' di bonifica
dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le
garanzie finanziarie a favore della regione per ogni
intervento di bonifica.
10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del
Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita'
organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le
modalita' di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione,
nonche' le modalita' e gli importi delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore dello
Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano
ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti
principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui
alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni
regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni,
sono fissati i criteri generali per la definizione delle
garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni.
12.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale .
14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto,
disposizioni la cui abrogazione e' differita al momento
della pubblicazione dei suddetti decreti.
15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. L'integrazione
del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e
provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera
1), e 3, lettere e) ed f), e' subordinata all'entrata in
vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato
decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre
1995.
17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
18. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate
ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle
garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte
all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di
attivita' alla Sezione regionale o provinciale
territorialmente competente. Detta comunicazione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata
da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo
13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonche'
delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale
risultino i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la
destinazione dei rifiuti;
b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e
della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei
requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria.
19. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di inizio di attivita' le Sezioni regionali e
provinciali prendono atto dell'avventa iscrizione e
inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi
elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla
provincia territorialmente competente ed all'interessato.
20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura
ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo
della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento
dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo
216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero
non comporta variazioni della categoria, della classe e
della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono
iscritte.
21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui
al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da
documentazione incompleta o inidonea, si applica il
disposto di cui all'articolo 256, comma 1.
22.
23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i
registri delle imprese autorizzate alla gestione di
rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono
inseriti, a domanda, gli elementi identificativi
dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le
procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I
registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi
disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via
telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto.
Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato
nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la
ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per
la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti
oggetto dell'attivita' di gestione, la scadenza
dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni
variazione delle predette informazioni che intervenga nel
corso della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel caso
di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni
dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata
puo' inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per
via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone
l'inserimento nei registri.
24.
25.
26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23,
24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di
un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di
registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25
sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a
contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli
integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.
27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23
decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
16.
28. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

- Si riporta il testo dell'articolo 21, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie).- 1. Con la
denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e'
ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante e' punito con la sanzione prevista
dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza,
prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita'
ai sensi degli articoli 19 e 20.».



 
Art. 4
Ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli
installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e all'articolo 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attivita', limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.
2. La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e' attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza. Tale documento e' redatto in conformita' al modello di cui all'Allegato III ed e' consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo del'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001,
n. 42, (S.O.):
«Art.47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva».



 
Art. 5
Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per
il trasporto agli impianti autorizzati indicati dai produttori di
AEE
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali dal decreto legislativo n. 151 del 2005, nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.151 del 2005.
2. I RAEE professionali sono raggruppati con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) e trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali secondo le modalita' di cui all'articolo 3 e adempiono agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.



Note all'art. 5:
- Il comma 3, dell'articolo 6, del citato decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note
alle premesse.



 
Art. 6

Trasporto dei RAEE presso gli impianti autorizzati indicati dai
produttori di AEE professionali

1. Il trasporto dei RAEE professionali e' effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalita' e le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.
2. Per le utenze professionali, il tragitto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), s'identifica con quello dal domicilio dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro del RAEE, all'impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali o al luogo ove e' effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 5.
 
Art. 7
Ritiro dei RAEE professionali da parte degli installatori e dei
gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori
di AEE
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 si applicano anche al ritiro di RAEE professionali effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.



Note all'art. 7:
- Il comma 3, dell'articolo 6, del citato decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note
alle premesse.



 
Art. 8
Realizzazione e gestione dei centri di raccolta

1. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 151 del 2005, si svolge con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.



Note all'art. 8:
- Le lettere a) e c) del comma 1, dell'articolo 6, del
citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono
riportate nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28
aprile 2008, n. 99, reca: «Disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato,
come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche.».



 
Art. 9
Esonero dalla comunicazione di cui all'art. 189, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - MUD
1. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 189,
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152:
«3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'
di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competenti, con le modalita' previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle
predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile con un volume di affari annuo non superiore a euro
ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e
gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci
dipendenti.».



 
Art. 10
Sanzioni

1. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono assoggettati alle sanzioni relative alle attivita' di raccolta e trasporto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258 del medesimo decreto.



Note all'art. 10:
- Si riportano i testi degli articoli 256 e 258, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 256 (Attivita' di gestione di rifiuti non
autorizzata). - 1. Chiunque effettua una attivita' di
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o
con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari
di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e
2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi
a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a
tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro
cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in
parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue
la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della
meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle
ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni
richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'articolo 187, effettua attivita' non consentite di
miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al
comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da
tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non
superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli
231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236
che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi
previsti sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro,
fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i
contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui
all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente
comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo
articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della
meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo
giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli
obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233,
234, 235 e 236.»
«Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I
soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non
effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e'
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. Se il registro e' relativo a
rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
euro, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal
soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di
amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e
massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da
millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non
pericolosi e da duemilasettanta euro a
dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il
numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al
numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unita'
lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in
considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato, precedente il momento di accertamento
dell'infrazione.
4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il
formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel
formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro
a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui
all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di
rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a
chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di
rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il
trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico,
nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e
nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono
di ricostruire le informazioni dovute, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro
a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente
incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per
ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei
casi di mancato invio alle autorita' competenti e di
mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190,
comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.».



 
Art. 11
Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali di cui all'articolo 3 del presente decreto, si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente della comunicazione effettuata ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 medesimo.
2. L'iscrizione di cui al precedente comma 1 deve ritenersi validamente operante fino a che la competente sezione regionale o provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 marzo 2010

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro della salute
Fazio
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 289
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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