Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2010
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica del Cile interessata dal sisma del 27 febbraio 2010. (Ordinanza n. 3871).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica del Cile interessato dal sisma del 27 febbraio 2010;
Considerato che il sisma che ha colpito il territorio della Repubblica del Cile ha determinando la morte di circa 800 persone, nonche' la distruzione di citta' e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del Paese;
Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n.152;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Nel quadro delle iniziative da adottare in favore della Repubblica del Cile, per fronteggiare in un contesto di necessaria solidarieta' internazionale la situazione di criticita' indicata in premessa, il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' incaricato del coordinamento delle attivita' adottate dalle amministrazioni ed enti statali in sostegno della popolazione colpita dagli eventi sismici del 27 febbraio 2010. A tal fine si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in raccordo con organismi internazionali, ed effettua i necessari interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' altresi' autorizzato, in via d'urgenza, e ove necessario, a stipulare contratti anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il piu' celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche' a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Associazione Fatebenetratelli per i Malati Lontani (AFMAL), ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il trasferimento e la prima gestione di una struttura ospedaliera nella Repubblica del Cile, che la predetta Associazione si e' impegnata a donare alle autorita' locali. Permangono in capo al Fondo della protezione civile gli oneri di completamento, di trasporto e di funzionamento della struttura, derivanti dall'applicazione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
 
Art. 2

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita' negoziali, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, se necessario, e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125, 128, 130, 132, 141, e 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 3

1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare all'attuazione delle iniziative finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica del Cile anche coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti, e sempreche' concretamente realizzabili. In particolare, il Dipartimento e' autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere.
2. Le risorse di cui al comma 1, possono affluire al Fondo della protezione civile anche attraverso un conto corrente bancario allo scopo aperto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente agli interessi attivi maturati sulla relativa giacenza. I predetti interessi attivi sono utilizzati dal Dipartimento della protezione civile per le medesime finalita' cui sono destinate le risorse stesse. L'individuazione dell'istituto bancario presso cui aprire il predetto conto e' effettuata in termini di somma urgenza mediante gara informale con la raccolta di almeno tre offerte da parte di istituti di primario rilievo nazionale.
3. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nel territorio della Repubblica del Cile si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 4

1. Per il perseguimento degli obiettivi correlati al soccorso della popolazione della Repubblica del Cile interessata dal sisma del 27 febbraio 2010 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a consentire l'utilizzazione, senza limiti di tempo, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, da parte delle organizzazioni non governative e degli altri enti ed associazioni presenti sul territorio della Repubblica del Cile, dei necessari beni e materiali da impiegarsi, anche per finalita' di prevenzione, per impedire il verificarsi di maggiori danni alle popolazioni interessate ed il peggioramento delle relative condizioni di vita.
 
Art. 5

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a valere sul Fondo di protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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