Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2010 |
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. (Ordinanza n. 3868). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532 del 13 luglio 2006, n. 3849 del 19 febbraio 2010 e n. 3863 del 31 marzo 2010; Considerata la grave situazione determinatasi a causa della riattivazione del movimento franoso di cui sopra, che ha provocato ulteriori smottamenti del terreno di notevole estensione, il distacco di un ingente quantita' di fango e detriti, l'isolamento di due abitazioni nonche' l'interruzione della strada statale n. 90 «Delle Puglie» nonche' la tratta ferroviaria Benevento-Foggia, con conseguenti gravi disagi per la popolazione, nonche' una diffusa situazione di rischio per la pubblica e privata incolumita'; Ravvisata quindi la necessita' di disporre misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate all'immediato ripristino della viabilita' stradale e ferroviaria ed, in via generale alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita' ed al ritorno alle normali condizioni di vita nei luoghi interessati dal predetto evento calamitoso; Acquisita l'intesa della regione Campania; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato commissario delegato in sostituzione del dott. Mario Pasquale De Biase di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, per l'espletamento delle iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al superamento della situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. 2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'. 3. Il commissario delegato provvede: a) all'immediato ripristino della circolazione sulla linea ferroviaria Benevento-Foggia e sulla strada statale n. 90 delle Puglie; b) all'avvio degli interventi necessari alla rimozione delle situazioni di rischio ed alla messa in sicurezza dei luoghi interessati dall'evento franoso di cui alla presente ordinanza. 4. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 3, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del dott. Mario Pasquale De Biase, dei soggetti di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863/2010, nonche' di ulteriori soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo commissario delegato. 5. Il commissario delegato per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'unita' stralcio e unita' operativa di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, delle Forze armate, nonche' della collaborazione degli uffici tecnici della regione Campania, degli enti pubblici anche locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. |
| Art. 2
1. Per la realizzazione, in termini di somma urgenza, degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato richiede le necessarie autorizzazioni in materia di assetto idrogeologico al presidente della regione Puglia ed in materia di vincolo idrogeologico ed idraulico al presidente della regione Campania, che devono essere rese entro e non oltre sette giorni, decorsi i quali il commissario delegato provvede con propria determinazione in sostituzione dei soggetti competenti, assicurando il mantenimento delle condizioni necessarie alla tutela della salute, dell'ambiente, dell'assetto idrogeologico ed idraulico, ed in via generale, della pubblica e privata incolumita'. |
| Art. 3
1. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 2, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore, costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'. 2. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di Conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al presidente della regione Campania, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del commissario delegato. |
| Art. 4
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato e i soggetti attuatori, sono autorizzati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a provvedere con i poteri di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532/2006, nonche' mediante l'utilizzo delle deroghe alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; regio decreto 25 luglio 1904, n. 523; regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 23 e 49; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3532/2006; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 5, 6, 7, fermo il rispetto dell'art. 6 della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalita' ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell'allegato I, quarto capoverso; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25 e 26, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 191, 199, 208, 210, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza. |
| Art. 5
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede, a titolo di anticipazione nel limite massimo di euro 2.500.000,00, a valere sul Fondo della protezione civile nonche' con le risorse gia' stanziate ai sensi dell'art. 9, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010. 2. Il commissario delegato puo' utilizzare ulteriori risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, nonche' ulteriori risorse comunitarie, statali e regionali assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza. 3. Il commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, puo' rimborsare le spese sostenute dalle Forze armate impiegate nelle fasi di prima emergenza, debitamente documentate. 4. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a trasferire direttamente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse di cui all'art. 9, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, nel limite di 19 milioni di euro. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 2010
Il Presidente: Berlusconi |
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