Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 aprile 2010
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale il Ministro della giustizia, su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria, sentiti gli ordini professionali, emana, con decreto, indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 12 e all'art. 13, comma 1, lettera b) dello stesso decreto;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60;
Udito il Comitato di sicurezza finanziaria nella riunione del 23 marzo 2010;
Su proposta della Unita' di informazione finanziaria;
Sentiti gli ordini professionali;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per:
a) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
b) «operazione»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attivita' determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale»;
c) «Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunita' europea»: gli Stati extracomunitari che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e che non sono indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008, come successivamente integrato o modificato;
d) «riciclaggio»: in conformita' con l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;
e) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria, cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto e' rivolto ai seguenti soggetti:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c);
e) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto.
3. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono indicati nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «professionisti».
 
Art. 3
Indicatori di anomalia

1. Al fine di agevolare l'attivita' di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1 al presente decreto indicatori di anomalia.
2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
4. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto puo' non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.
5. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali e' necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.
6. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.
7. I professionisti si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.
8. I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attivita' prestata.
9. Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altresi' gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007.
 
Art. 4
Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette

1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette i professionisti hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali contenute nell'allegato 2 al presente decreto.
2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno indicate con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro: Alfano
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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