Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2010 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 16 aprile 2010
Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 27 del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2796).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;
Considerata la necessita' di apportare alcune modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 concernente la registrazione delle informazioni relative ai contratti collettivi, alle convenzioni e ai contratti generali di riassicurazione, al fine di tener conto dell'esperienza applicativa;
Ritenuta l'esigenza di procedere all'immediata emanazione del presente provvedimento al fine di garantire la corretta applicazione delle norme del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008;

A d o t t a
il seguente provvedimento:

Art. 1
Modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 27
del 14 ottobre 2008

1. L'art. 7 del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Contratti collettivi, convenzioni e contratti generali di riassicurazione). - 1. Nel caso di contratti collettivi, di convenzioni o di contratti generali di riassicurazione, le imprese riportano nei registri assicurativi le annotazioni con riferimento anche alle singole posizioni o applicazioni o ai singoli rapporti di riassicurazione stipulati in esecuzione dei contratti generali. In caso di contratti collettivi o di convenzioni assunti in coassicurazione, le registrazioni delle singole posizioni o applicazioni sono effettuate dall'impresa delegataria.
2. Con riferimento alle singole posizioni o applicazioni o ai singoli rapporti di riassicurazione, i registri assicurativi riportano almeno le informazioni di cui all'allegato 1.
3. Con riferimento al registro dei contratti emessi dalle imprese autorizzate all'attivita' di assicurazione nei rami danni, per le singole posizioni o applicazioni il cui premio unitario non e' superiore a euro 100 e la copertura assicurativa e' accessoria alla vendita di un prodotto o alla prestazione di un servizio, le imprese, in deroga al comma 1 e al comma 2, forniscono evidenza di tali posizioni o applicazioni in separati elenchi che:
1) riportano, in sostituzione dei dati di cui al comma 2, le informazioni che consentono di individuare in modo univoco l'unita' di rischio posta in copertura e il periodo della copertura; l'ISVAP si riserva di verificare che i dati sostitutivi raggiungano i medesimi obiettivi di informativa dei dati sostituiti;
2) sono aggiornati con le informazioni o i dati di cui al punto 1) non oltre novanta giorni dalla data della singola adesione o inclusione;
3) sono formati come documenti informatici e conservati in maniera digitale alla chiusura di ciascun trimestre nel rispetto delle regole stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative disposizioni di attuazione, per il termine di cui all'art. 2220, comma 1, del codice civile dalla data dell'ultima annotazione. Si applica l'art. 5, comma 8.
4. Con riferimento alle singole posizioni o applicazioni di cui al comma 3 le imprese individuano, sulla base di criteri previamente formalizzati che tengano conto delle caratteristiche della copertura e delle modalita' di identificazione dell'assicurato, i contratti collettivi o le convenzioni per le quali le informazioni sulle singole posizioni o applicazioni previste dal comma 3 sono disponibili solo al momento del sinistro. In tali casi le singole posizioni o applicazioni non sono oggetto di registrazione ai sensi del presente articolo. Le imprese conservano evidenza dell'elenco di tali contratti e convenzioni e dei criteri utilizzati per la loro individuazione.».
 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3
Pubblicazione

1. II presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
Roma, 16 aprile 2010

Il presidente: Giannini
 
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