IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»); Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche; Visto il provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) in materia di elenchi telefonici «alfabetici» del servizio universale; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000; Relatore il dott. Mauro Paissan;
Premesso
Con il provvedimento del 15 luglio 2004 sopra indicato (di seguito, «Provvedimento»), l'Autorita', ai sensi dell'art. 129 del Codice, ha individuato le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici, costituiti tramite estrazione dalla base di dati unica degli operatori di comunicazione elettronica e realizzati in qualsiasi forma. Successivamente all'entrata in vigore del regime degli elenchi telefonici introdotto dal Provvedimento, l'Autorita' ha ricevuto numerose segnalazioni concernenti la c.d. funzione di «ricerca inversa o derivata» (di seguito, indicata per brevita' come «ricerca inversa»), consistente nella possibilita', per i fornitori di servizi di informazione sugli elenchi, di comunicare a chi ne faccia richiesta, online o al telefono, i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici, effettuando la ricerca sulla base del numero telefonico o di altro dato degli stessi. In particolare, due dei predetti fornitori (Seat Pagine Gialle S.p.a. e Telextra S.r.l.) hanno chiesto un intervento del Garante volto a modificare il predetto regime con particolare riferimento appunto alla funzione di «ricerca inversa» degli abbonati presenti negli elenchi telefonici. 1. La disciplina applicabile alla «ricerca inversa». Come noto, il Provvedimento, in ragione delle potenzialita' dei predetti servizi, che consentono ad esempio di reperire l'identita' e l'indirizzo di una persona a chi ne conosca anche solo il numero telefonico, ha previsto che i servizi di informazione sugli elenchi dei singoli operatori, in caso di utilizzo dei servizi di ricerca inversa, devono essere «progettati per consentire la visualizzazione di un numero limitato di risultati per pagina» (cfr. allegato I, punto 6.1 e allegato II, punto 1 del Provvedimento). Il Provvedimento ha stabilito altresi' che l'utilizzazione dei dati personali nell'ambito dei predetti servizi di informazione deve essere stata portata a conoscenza degli interessati con un'idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice (allegato I, punto 2.2) e che l'attivazione della funzione di «ricerca inversa» sui dati degli interessati presuppone il consenso specifico degli stessi (allegato I, punto 4.2.1), coerentemente con quanto sostenuto da tempo anche in sede comunitaria dal Gruppo ex art. 29 (cfr. parere n. 5/2000 del 13 luglio 2000, in www.europa.eu.int). In ragione di cio', quindi, il questionario contenuto nel modulo di informativa e raccolta del consenso che ciascun operatore telefonico sottopone ai propri clienti per consentire loro di decidere se e con quali informazioni essere presenti negli elenchi telefonici, contempla anche una richiesta di consenso esplicito all'utilizzo del numero telefonico per finalita' di ricerca inversa (allegato IV al Provvedimento). Discorso in parte diverso va fatto in relazione ai «vecchi» abbonati alla telefonia fissa, i cui nominativi erano gia' presenti negli elenchi precedentemente pubblicati. Riguardo a tali soggetti, infatti, il Provvedimento ha previsto una disciplina transitoria per la quale, in assenza di risposta da parte degli stessi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione del predetto modulo, sarebbero rimaste valide le manifestazioni di volonta' eventualmente espresse in passato. Da cio' e' derivato che, in assenza di risposta al questionario, i dati personali degli abbonati gia' presenti nei vecchi elenchi sono stati inseriti automaticamente anche nei nuovi elenchi, mentre, non essendo in passato mai stata chiesta agli stessi alcuna manifestazione di volonta' in merito all'utilizzabilita' dei loro dati nei servizi di ricerca inversa, tale funzione, in caso di assenza di risposta, e' stata generalmente intesa come inibita nei loro confronti. 2. Le richieste pervenute al Garante. I fornitori sopra indicati, in particolare Seat Pagine Gialle, hanno messo in evidenza come, a seguito dell'entrata in vigore del ricordato regime degli elenchi telefonici, in ragione dell'esiguo numero di interessati che hanno compilato e riconsegnato il predetto questionario, sia divenuto pressoche' impossibile per gli operatori del settore «continuare a mantenere la funzione di ricerca inversa, creando un vero e proprio disservizio che rende insoddisfatti tanto gli inseriti, tanto gli utilizzatori». La funzione in oggetto, infatti, sarebbe «molto apprezzata dai consumatori», in quanto «rende facilmente rintracciabili gli abbonati che hanno dato il proprio consenso ad essere inseriti in elenco, senza ledere minimamente i loro interessi ne' la legittima tutela della loro privacy, trattandosi solo di una chiave di ricerca differente» (cfr. note di Seat Pagine Gialle del 14 novembre 2005 e del 15 novembre 2006). In particolare, Seat ha rappresentato che, sulla base della propria esperienza, molti abbonati hanno percepito il blocco della ricerca inversa come un disservizio, poiche' erano convinti che non sarebbe cambiato nulla rispetto al passato e non avevano compreso che la mancata restituzione del questionario avrebbe coinciso con l'inibizione della fornitura del servizio (cfr. nota del 24 febbraio 2009). Le predette societa' e Assotelecomunicazioni (Asstel), appositamente coinvolte in merito alla possibile realizzazione di una campagna informativa mirata a raggiungere tutti gli utenti di telefonia fissa gia' inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, hanno rappresentato alcune proposte sulle modalita' di comunicazione agli interessati di quanto previsto con il presente provvedimento. 3. Ricerca «one to one» per i «vecchi» abbonati. Come noto, la scelta del Garante relativa ai c.d. «vecchi» abbonati puo' essere ricondotta alla direttiva 2002/58/CE, che ha previsto un regime transitorio per gli abbonati gia' inseriti in un elenco pubblico alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento (data che in Italia va individuata nel 1° febbraio 2005, considerato il combinato disposto dell'art. 129 del Codice e del predetto Provvedimento - allegato III, punto 1, cui tale articolo demanda la residuale disciplina per gli elenchi). Piu' specificamente, l'art. 16, paragrafo 2 della direttiva stabilisce che i dati personali dei vecchi abbonati possono restare inseriti negli elenchi cartacei o elettronici, «comprese le versioni con funzioni di ricerca inverse, salvo altrimenti da essi comunicato dopo essere stati pienamente informati degli scopi e delle possibilita' in conformita' con l'art. 12 della presente direttiva». In ragione di quanto detto, pertanto, limitatamente ai «vecchi» abbonati, si ritiene possa ammettersi un sistema che permetta di mantenere operativa la funzione di ricerca inversa, anche senza il consenso espresso degli abbonati, salvo il rispetto di eventuali volonta' contrarie comunicate al proprio operatore dagli stessi. Cio', soltanto con riferimento alla ricerca del nominativo dell'abbonato sulla base del suo numero telefonico, che, consentendo di ottenere singoli risultati per singole richieste (operativita' c.d. «one to one»), risulta facilmente configurabile come mera chiave di consultazione degli elenchi elettronici. In merito ai «nuovi» abbonati, viceversa, non si ritiene che il principio del consenso espresso degli interessati sancito dal Provvedimento, che come si e' detto e' di matrice comunitaria (cfr. art. 12 della direttiva 2002/58/CE), debba essere messo in discussione in questa sede.
Tutto cio' premesso il Garante
A. Ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera b) e 154, comma 1, lettera c) del Codice: 1) dispone che, con esclusivo riferimento ai «vecchi» abbonati i cui dati erano gia' inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, possa essere attivata a partire dal 1° gennaio 2011 la funzione di ricerca inversa, consistente nella ricerca del nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, anche senza il consenso espresso degli abbonati, salvo il rispetto di eventuali volonta' contrarie comunicate dagli stessi al proprio operatore; 2) dispone che gli operatori telefonici,che abbiano clienti i cui dati erano gia' inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, rendano nota a tali abbonati l'attivazione della funzione di ricerca inversa nei loro confronti nei termini indicati al precedente punto 1, mediante idonea informativa, da inserire nella bolletta contenente il conto telefonico entro il 31 dicembre 2010 e da pubblicare sui propri siti web entro il 31 maggio 2010. Entro il medesimo termine del 31 maggio dovra' essere trasmessa a questa Autorita' una copia dell'informativa, che dovra' contenere la chiara indicazione della possibilita' per gli abbonati interessati di opporsi all'attivazione della funzione di ricerca inversa sul proprio nominativo. B. Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 aprile 2010
Il presidente Pizzetti Il relatore Paissan Il segretario generale reggente De Paoli
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