IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e le successive estensioni disposte, tra l'altro, con l'art. 73 della legge n. 289/2002; l'art. 1, commi 265-268 della legge n. 311/2004; l'art. 11, commi 8 e 9 della legge n. 80/2005; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1996, n. 1.123.18/75 con il quale e' stato approvato il testo degli «Indirizzi attuativi della legge n. 513/1993», regolante i rapporti tra il M.A.P. (ora Ministero dello sviluppo economico) e la SPI (poi confluita in Sviluppo Italia S.p.A., ora Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) per l'attuazione del Piano di promozione industriale (di seguito «Indirizzi attuativi»); Vista la necessita' di coordinare il testo degli «Indirizzi attuativi» con le modifiche apportate di volta in volta, successivamente al 1996, con i seguenti decreti ministeriali: decreto ministeriale 16 luglio 1999, n. 139674/521; decreto ministeriale 23 marzo 2001, n. 1167027/521; decreto ministeriale 2 novembre 2004, n. 113598, art. 10, comma 2; decreto ministeriale 9 marzo 2005, n. 1184605/75; decreto ministeriale 11 aprile 2006, n. 119613/546; D.D. 29 maggio 2006, n. 1196579/546; decreto ministeriale 27 giugno 2008, n. 9875; decreto ministeriale 8 gennaio 2009, n. 312; Ritenuto altresi' opportuno introdurre alcune modifiche alle direttive volte ad uniformare, tra l'altro, la disciplina agevolativa di cui alla legge n. 181/1989 con quella relativa ad altri interventi agevolativi, eliminando l'obbligo di prestare garanzie fideiussorie bancarie a fronte della concessione di contributi a fondo perduto in assenza di anticipazioni;
Decreta: Articolo unico
1. E' approvato il Testo unico degli «Indirizzi attuativi» relativi al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e al decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito, senza modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, contenuto nell'Allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2010
Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 156 |