Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 31 marzo 2010 |
Modifica del P.D.G. 2 luglio 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia». |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Visto il P.D.G. 2 luglio 2009 con il quale l'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia» con sede legale in Venezia, piazza San Marco 2032, codice fiscale n. 94016430277 e P. IVA n. 03605920275 e' stata iscritta al n. 48 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Vista l'istanza 13 gennaio 2010, prot. m. dg DAG 21 gennaio 2010 n. 9520.E, con la quale l'avv. Patrizia Chiampan, nata a Verona il 24 febbraio 1958 in qualita' di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia» chiede l'inserimento di due ulteriori conciliatori (in via non esclusiva); Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio; Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori: avv. De Manincor Marta, nata a Venezia il 19 luglio 1965, notaio Zorzi Cristina, nata a Venezia il 23 agosto 1974;
Dispone la modifica del P.D.G. 2 luglio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia» con sede legale in Venezia, piazza San Marco 2032, codice fiscale n. 94016430277 e P. IVA n. 03605920275, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori. Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di due ulteriore unita': avv. De Manincor Marta, nata a Venezia il 19 luglio 1965 e notaio Zorzi Cristina, nata a Venezia il 23 agosto 1974. Resta ferma l'iscrizione al n. 48 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 31 marzo 2010
Il direttore generale: Saragnano |
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