Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. 61
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2008, in particolare l'articolo 15;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione, del 14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione ed, in particolare, l'articolo 10;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del 17 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Denominazione di origine protetta
e indicazione geografica protetta

1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualita' e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresi' una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall'articolo 118-ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualita', notorieta' e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla presente legge.
4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall'uva», qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonche' i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatta eccezione per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l'aceto di vino, nonche' per i vini aromatizzati che gia' utilizzano la denominazione d'origine o l'indicazione geografica ai sensi della vigente normativa.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 15, della legge 7 luglio 2009 n.88, pubblicata
nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi'
recita:
«Art. 15 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008,
relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per le politiche
europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29
aprile 2008, al fine di assicurare la piena integrazione
tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la
normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e
modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure
previste dall'art. 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei
principi e criteri generali di cui all'art. 2, nonche' dei
seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) preservare e promuovere l'elevato livello
qualitativo e di riconoscibilita' dei vini a denominazione
di origine e indicazione geografica;
b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
c) assicurare strumenti per la trasparenza del
settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle
imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione
e imitazione;
d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne
la gestione del settore dei vini a denominazione di origine
protetta e a indicazione geografica protetta;
e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti
di semplificazione amministrativa in ordine agli
adempimenti procedurali a carico dei produttori
vitivinicoli;
f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema
sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e
applicabilita', individuando gli organismi e le azioni per
garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni
vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei
consumatori.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a
carico della finanza pubblica.».
- Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.
- Il regolamento (CE) n. 479/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148.
- Il regolamento (CE) n. 491/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 17 giugno 2009, n. L 154.
- Il regolamento (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 luglio 2009, n. L 193.
- La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
luglio 1998, n. L 204.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1234/2007,
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2
Utilizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche

1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralita' di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa comunitaria.
2. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, ne', comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
 
Art. 3
Classificazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche

1. Le denominazioni di origine protetta (DOP) con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto, si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b) denominazioni di origine controllata (DOC).
2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunita' europea. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni «Appellation d'origine contrôlee» e «Appellation d'origine contrôlee et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformita' alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Le IGP con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP come regolamentati dalla Comunita' europea. La menzione «Vin de pays» puo' essere utilizzata per i vini IGT prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione «deželma oznaka» per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformita' alla richiamata legge 23 febbraio 2001, n. 38.
4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.



Note all'art. 3:
- La legge 23 febbraio 2001, n. 38, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56.



 
Art. 4
Ambiti territoriali

1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarita' ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere piu' rigidamente disciplinate.
3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformita' della normativa italiana e della UE sui vini IGP.
4. La possibilita' di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, e' consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto cosi' rivendicato sia vinificato separatamente. Tale possibilita' non e' ammessa nei disciplinari che prevedono una o piu' sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.
5. Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
6. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico piu' ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione.
 
Art. 5
Coesistenza di una o piu' DO o IG nell'ambito
del medesimo territorio

1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.
2. E' consentito che piu' DOCG e/o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purche' le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. E' altresi' consentito, alle predette condizioni, che piu' IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.
3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilita' di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.
4. In zone piu' ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico e' consentito che coesistano vini diversi DOCG o DOC, purche' i vini DOCG:
a) siano regolamentati da disciplinari di produzione piu' restrittivi;
b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.
 
Art. 6
Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione

1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DOCG o DOC e la specificazione «storico» per i vini spumanti DOCG e DOC e' riservata ai vini della zona di origine piu' antica ai quali puo' essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica e' quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.
2. La menzione «riserva» e' attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:
a) due anni per i vini rossi;
b) un anno per i vini bianchi;
c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat);
d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annata diverse, l'immissione al consumo del vino con la menzione «riserva» e' consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.
4. La menzione «superiore» e' attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative piu' elevate, derivanti da una regolamentazione piu' restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, nonche':
a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5° vol;
b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 ° vol.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. La menzione «superiore» non puo' essere abbinata ne' alla menzione novello, ne' alla menzione riserva.
6. La menzione «novello» e' attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
7. Le menzioni «passito» o «vino passito», sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i «vini da uve stramature» e i «vini da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» e' attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatto salvo per le denominazioni preesistenti.
8. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale puo' essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purche' sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012.
9. I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.
10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
11. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonche' parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.



Note all'art. 6:
- Il decreto interministeriale del 31 luglio 1932, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1932,
n. 209.



 
Art. 7
Protezione comunitaria - Procedura per il conferimento della
protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonche' delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione UE, in conformita' alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) applicativo n. 607/2009.
2. La procedura nazionale di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



Note all'art. 7:
- Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 8

Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche

1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita e' riservato ai vini gia' riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e' riservato ai vini provenienti da zone gia' riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il trentacinque per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone e' ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 16. Inoltre, le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.
3. Il riconoscimento della indicazione geografica tipica e' riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e del venti per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio.
4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della IGT precedentemente rivendicata.
6. L'uso delle DOCG, DOC ed IGT non e' consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta' in osservazione.
 
Art. 9
Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del
riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche

1. Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per tre anni consecutivi vengono cancellate al fine di tale destinazione produttiva. Al fine di ripristinare detta destinazione, le superfici, previa domanda di modifica dello schedario, possono essere reiscritte.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118-novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede la cancellazione della protezione comunitaria quando le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche siano state rivendicate in percentuali inferiori al 35 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG, al 20 per cento per le DOC, al 10 per cento per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di una denominazione e' fatto salvo il requisito anche per le altre denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lo Stato membro potra' presentare alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 607/2009 e in conformita' alle disposizioni procedurali stabilite con il decreto di cui all'articolo 7, comma 2.



Note all'art. 9:
- Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 10
Disciplinari di produzione

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, devono essere stabiliti:
a) la denominazione di origine o indicazione geografica;
b) la delimitazione della zona di produzione;
c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni piu' restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro e' riferita alla partita di vino base (cuvee) destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini spumanti e' aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, e' consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non puo' essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre puo' essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 3. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 17 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero puo' essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, sentiti i consorzi e le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;
e) l'indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino e' ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all'interno del vigneto;
f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG e' obbligatorio prevedere la densita' minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densita' d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacita' produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro e' ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;
g) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;
h) gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell'articolo 118-quater, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:
a) l'irrigazione di soccorso;
b) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nella unita' amministrativa o in un'unita' amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di la' delle immediate vicinanze dell'area delimitata pur sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa comunitaria;
c) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia;
d) l'imbottigliamento in zona delimitata;
e) le capacita' e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa.
3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera d), puo' essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 607/2009, alle seguenti condizioni:
a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione e/o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera b);
b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale vini DOP e IGP, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione;
d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).
4. Quanto previsto al comma 3 e' applicabile fatte salve le disposizioni gia' vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari gia' prevedevano la delimitazione della zona di imbottigliamento.



Note all'art. 10:
- Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 11
Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP

1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, dal regolamento (CE) n. 607/2009 e dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2.



Note all'art. 11:
- Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 12
Schedario viticolo

1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente iscritti a cura dei conduttori nello schedario viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica normativa comunitaria e nazionale.
2. Lo schedario viticolo di cui al comma 1 e' gestito dalle regioni e province autonome secondo modalita' concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008. Le regioni e le province autonome rendono disponibili i dati dello schedario nel sistema SIAN agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti ai fini della iscrizione allo schedario per le relative DO e/o IG, nonche' per la gestione dei dati contenuti nello schedario stesso ai fini della rivendicazione produttiva. Con lo stesso decreto e' stabilito l' adeguamento della preesistente modulistica al fine di unificare nella medesima sezione dello schedario tutte le informazioni riguardanti il vigneto.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneita' alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato.



Note all'art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1999, n. 503, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.



 
Art. 13
Controlli e vigilanza

1. In attuazione di quanto previsto agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui ai citati articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sentito il gruppo tecnico di valutazione costituito pariteticamente da 4 rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui 3 del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e 1 rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', e da altrettanti rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il gruppo e' presieduto dal Direttore generale della Direzione generale competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 alle autorita' di controllo pubbliche designate e agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere la valutazione della conformita' alla norma europea EN 45011.
3. A decorrere dal 1° maggio 2010 gli organismi di controllo privati di cui al comma 2 devono essere accreditati alla predetta norma europea EN 45011.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancato rispetto delle disposizioni impartite con il decreto di autorizzazione.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione puo' riguardare anche una singola produzione riconosciuta.
6. Le strutture che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute, devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco delle strutture di controllo che soddisfino i requisiti di cui ai commi 2 e 3, denominato «Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo».
8. La scelta della struttura di controllo e' effettuata, tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 7, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e, per le denominazioni o indicazioni gia' riconosciute, dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero. In assenza di consorzi la scelta e' effettuata dai produttori, singoli o associati che rappresentino almeno il 51 per cento della produzione controllata.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, segnalano al Ministero le strutture di controllo individuandole tra quelle iscritte nell'elenco di cui al comma 7.
10. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 o della previgente normativa nazionale. Ogni produzione riconosciuta e' soggetta al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DO o IG puo' avvalersi, tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilita', delle strutture e del personale di altro soggetto iscritto all'elenco di cui al comma 7, purche' le relative attivita' risultino dallo specifico piano di controllo.
11. Al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione al controllo di ogni singola denominazione, le strutture di cui al comma 10 trasmettono al Ministero:
a) il piano di controllo;
b) il tariffario;
c) l'elenco degli ispettori dedicati al controllo della specifica DO o IG con i relativi curricula;
d) l'elenco dei membri del comitato di certificazione con i relativi curricula.
12. Al fine della rivendicazione, delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, tutti i soggetti partecipanti alla filiera di ciascuna produzione tutelata, ad eccezione di quelli gia' dichiarati nello schedario viticolo di cui all'articolo 12, dovranno notificarsi all'autorita' pubblica designata o all'organismo di controllo privato autorizzato, sottoponendosi volontariamente al sistema di controllo. La struttura di controllo terra' un apposito elenco dei soggetti iscritti. Tale elenco deve essere consultabile, tramite il SIAN.
13. La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate e' esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e, in maniera coordinata, dalle regioni e province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.
14. La gestione delle richieste, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., dei contrassegni di cui all'articolo 19 per le produzioni DOCG e DOC e' attribuita al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
15. Gli enti competenti alla tenuta ed alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo, ivi comprese le iscrizioni allo schedario per le relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione i dati medesimi delle strutture di controllo autorizzate, a titolo gratuito, in formato elettronico.
16. Le strutture di controllo autorizzate sono tenute ad inserire nel SIAN con cadenza mensile i dati relativi all'attivita' di controllo della specifica DO o IG, che sono resi disponibili, per quanto di competenza, alle regioni o province autonome, agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione, al controllo ed alla vigilanza delle rispettive DO o IG, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 17.
17. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalita' di presentazione delle richieste e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, la gestione del flusso delle informazioni e l'eventuale modifica delle modalita' applicative di cui al comma 10, nonche' gli schemi tipo dei piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3.
18. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Note all'art. 13:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1234/2007
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 14

Modalita' di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione,
declassamenti

1. La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG e' effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo. I dati delle dichiarazioni sono rese disponibili, mediante i servizi del SIAN, alle regioni o province autonome ed agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 3, sono determinati i criteri per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.
3. E' consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta puo' riguardare, denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non puo' comunque superare il limite piu' restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.
4. E' consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori. E' inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purche':
a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;
b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.
5. Chiunque puo' effettuare la riclassificazione di cui al comma 4 del prodotto atto a divenire DO o IG, che deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri e comunicata all'ente di controllo autorizzato.
6. Il prodotto gia' certificato con la DO o IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici oppure puo' esserlo per scelta del produttore e/o detentore. Per tali fini il soggetto interessato deve, per ciascuna partita, annotare tale operazione nei registri e inviare formale comunicazione all'organismo di controllo autorizzato indicando la quantita' di prodotto da declassare e la sua ubicazione con individuazione del lotto e, in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici e/o organolettici, deve essere inviato al citato organismo un certificato di analisi chimica e/o organolettica attestante la presenza di difetti che rendano necessario il declassamento dell'intera partita. Il prodotto ottenuto dal declassamento puo' essere commercializzato con altra DO o IG o con altra categoria di prodotto vitivinicolo, qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.
7. Il taglio tra due o piu' mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che puo' tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
8. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione acquisita salvo la possibilita' di richiedere nuova certificazione per la nuova partita secondo le procedure di cui all'articolo 15.
9. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 607/2009, il trasferimento al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP per le partite medesime.
10. Le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresi' consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.
11. Le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.
12. Una volta espletate tutte le attivita' di controllo, l'organismo incaricato sulla base del piano dei controlli e delle disposizioni di cui al presente articolo, rilascia il parere di conformita' alla ditta richiedente ai fini della successiva certificazione di idoneita' del vino prodotto.



Note all'art. 14:
- Il regolamento (CE) n. 436/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 maggio 2009, n. L 128.
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 15
Analisi chimico-fisica e organolettica

1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, i medesimi, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione e' condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validita' per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.
2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 607/2009 e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
3. L'esame organolettico e' effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di commercio, indicate dalla competente struttura di controllo, per le relative DOCG e DOC e riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
4. Presso il comitato di cui all'articolo 16 sono istituite le commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalita' per:
a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC;
b) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT;
c) per le operazioni di prelievo dei campioni.
6. Con il decreto ministeriale di cui al comma 5 sono stabilite le modalita' per la determinazione dell'analisi complementare carbonica nei vini frizzanti e spumanti e definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e la nomina dei loro membri, nonche' per la nomina ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 4.
7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e delle commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabiliti l'ammontare degli importi, nonche' le modalita' di pagamento.



Note all'art. 15:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 16
Comitato nazionale vini DOP ed IGP

1. Il comitato nazionale vini DOP ed IGP e' organo del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali. Ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;
c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza ed in qualita' di coordinatori delle regioni e delle province autonome;
d) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
e) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;
f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi stessi;
g) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori maggiormente rappresentative;
h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;
i) un membro designato dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;
l) un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli.
3. Qualora il comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata, nonche' un rappresentante del consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 17 senza diritto di voto.
4. In relazione alle competenze di cui al comma 1 e 4, su incarico del Ministero, possono partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, uno o piu' esperti particolarmente competenti su specifiche questioni tecniche economiche o legislative, trattate dal comitato stesso.
5. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non piu' di due volte.
6. Il comitato:
a) esprime il proprio parere secondo le modalita' previste nella presente legge, nonche', su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;
b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica.
7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del comitato sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nominati con decreto ministeriale.



Note all'art. 16:
- L'art. 12, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni
altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro
Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle
regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria,
disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di personale
delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente
del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri organismi a composizione mista
Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di
carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando
le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
delle province autonome.».



 
Art. 17
Consorzi di tutela

1. Per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta puo' essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Il Consorzio e' costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalita':
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonche' collaborativi nell'applicazione della presente legge;
b) espletare attivita' di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresi' con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attivita' di competenza delle stesse;
d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonche' azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.
2. E' consentita la costituzione di consorzi di tutela per piu' denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purche' le zone di produzione dei vini interessati, cosi' come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale, e purche' per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' attribuito al consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:
a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 13, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni;
b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, che sara' definita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.
4. Il consorzio riconosciuto, che intende esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione e' tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 13, la rappresentativita' nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi 2 anni. Il consorzio cosi' autorizzato, nell'interesse di tutti i produttori anche non aderenti, puo':
a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di Governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualita' del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonche' definire piani di miglioramento della qualita' del prodotto;
b) organizzare e coordinare le attivita' delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio.
5. Le attivita' di cui alla lettera d), del comma 4, sono distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e sono svolte sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome. L'attivita' di vigilanza di cui alla lettera d), del comma 4 e' esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente ed i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio e' autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di tali attivita' per la denominazione di competenza. I costi derivanti dalle attivita' di cui al comma 4 sono a carico di tutti i soci del consorzio, nonche' di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, secondo criteri che saranno stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalita' che saranno stabilite dal MIPAAF.
7. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 puo' proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o della IGP, il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti DOP e IGP e' detenuto, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. Il logo medesimo e' utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile.
8. E' fatta salva la possibilita' per i consorzi di detenere ed utilizzare un marchio consortile, a favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni e province autonome, da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attivita' indicate nel presente articolo.
10. I consorzi regolarmente costituiti ed operativi in base alle competenze loro assegnate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e del decreto del Ministro per le politiche agricole 4 giugno 1997, n. 256, devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continuando nelle more a svolgere le attivita' di cui alle precedenti autorizzazioni ministeriali. Con il decreto di cui al comma 9 saranno stabilite le disposizioni per consentire il predetto adeguamento, nonche' per l'eventuale conferma dell'incarico ai consorzi di tutela delle sottozone di vini DOP.



Note all'art. 17:
- Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
dicembre 2008, n. 298.
- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, abrogata dal
presente decreto, recava: «Nuova disciplina delle
denominazioni d'origine.».
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole 4
giugno 1997, n. 256, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 agosto 1997, n. 181.



 
Art. 18
Designazione, presentazione e protezione
dei vini DOP e IGP

1. Per la designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria, nonche' le disposizioni nazionali attuative.
 
Art. 19
Recipienti e contrassegno per i vini DOP

1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacita', materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
2. La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio, e' riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine. Sono altresi' fatte salve le deroghe previste dall'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009 e dalla normativa nazionale per consentire l'uso del tappo «a fungo» per altri prodotti.
3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacita' non superiore a sei litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso e' fornito di una serie e di un numero di identificazione.
4. Il contrassegno di cui al comma 3 e' utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOC. Per tali vini in alternativa, e' consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura titolare del piano dei controlli.
5. I consorzi di tutela, di cui all'articolo 17, oppure in loro assenza le regioni e province autonome competenti, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facolta' di utilizzo del lotto.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni e province autonome, sono stabilite le caratteristiche, le diciture, nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni.



Note all'art. 19:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009 si
vedano le note alle premesse.
- L'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992,
n. 39, S.O., cosi' recita:
«Art. 13 (Lotto). - 1. Per lotto si intende un insieme
di unita' di vendita di una derrata alimentare, prodotte,
fabbricate o confezionate in circostanze praticamente
identiche.
2. I prodotti alimentari non possono essere posti in
vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di
appartenenza.
3. Il lotto e' determinato dal produttore o dal
confezionatore del prodotto alimentare o dal primo
venditore stabilito nella Comunita' economica europea ed e'
apposto sotto la propria responsabilita'; esso figura in
ogni caso in modo da essere facilmente visibile,
chiaramente leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla
lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da
essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
4. Per i prodotti alimentari preconfezionati
l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio
preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati
l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul
recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti
commerciali di vendita.
6. L'indicazione del lotto non e' richiesta:
a) quando il termine minimo di conservazione o la
data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno
e del mese;
b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre
che essa figuri sull'imballaggio globale;
c) per i prodotti agricoli che, all'uscita
dall'azienda agricola, sono:
1) venduti o consegnati a centri di deposito, di
condizionamento o di imballaggio,
2) avviati verso organizzazioni di produttori o
3) raccolti per essere immediatamente integrati in
un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
d) per i prodotti alimentari preincartati nonche' per
i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di
vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero
confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero
preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;
e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu'
grande abbia una superficie inferiore a 10 cm².
7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali
altre date qualora espresse con la menzione almeno del
giorno e del mese nonche' la menzione di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n.
391, qualora conforme al disposto del comma 1.
8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme
comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' con proprio decreto stabilire le
modalita' di indicazione del lotto per taluni prodotti
alimentari o categorie di prodotti alimentari.».



 
Art. 20
Impiego delle denominazioni geografiche

1. Dalla data di iscrizione nel «registro comunitario delle DOP e IGP», le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione.
2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 e' vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009, articolo 56, non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per la designazione e presentazione di' prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, e' fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.
4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica esclude la possibilita' di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri alle condizioni previste al comma 3. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria.
5. L'uso, effettuato con qualunque modalita', su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformita' del vino alla indicazione e denominazione usata.
6. E' consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' del riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, purche' gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Non e' necessaria l'autorizzazione di cui al comma 6 qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta in prodotti composti elaborati o trasformati sia riportato esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato.



Note all'art. 20:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 607/2009 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 21
Concorsi enologici

1. I vini DOP e IGP, nonche' i vini spumanti di qualita', possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonche' del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, sono stabilite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 22
Produzione

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette, di seguito anche indicate in modo unitario con la dicitura «denominazioni protette» o «denominazioni di origine», che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a ventimila euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarita' superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i piu' diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a denominazione d'origine o ad indicazione geografica, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a diecimila euro.
3. Chiunque non provvede a modificare l'idoneita' alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno piu' i requisiti per la produzione di uve designate con la denominazione d'origine o l'indicazione geografica, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a mille euro.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a cinquemila euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarita' superiore a 10 tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, non presenta tali dichiarazioni entro i termini previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i trenta giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a millecinquecento euro.
6. Quando nelle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola si riscontrano irregolarita' concernenti sia vini e prodotti a monte del vino a denominazione d'origine e/o a indicazione geografica, sia vini e prodotti a monte del vino generici, si applicano solo le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, con esclusione di qualsiasi altra disposizione sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.



Note all'art. 22:
- Il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2000, n.
221.
- La legge 20 febbraio 2006, n. 82, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, S.O.



 
Art. 23
Designazione e presentazione

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, ove previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata, o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti e dell'articolo 20, comma 3 e 4, del presente decreto, chiunque adotta denominazioni di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a diecimila euro.
6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicita', nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti o utilizza recipienti o indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega recipienti che possono indurre in errore sull'origine, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.
7. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato o concorso a determinare la violazione.
9. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 20 del presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a ventimila euro.
 
Art. 24
Piano dei controlli

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo autorizzata accerta una non conformita' classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie e' gia' prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente capo.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo, ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attivita' di verifica da parte degli incaricati della struttura di controllo, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a mille euro.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio periferico territorialmente competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. Il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovra' provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
5. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica, con apposito provvedimento amministrativo, la sanzione della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
 
Art. 25
Inadempienze della struttura di controllo

1. Alla struttura di controllo autorizzata che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorita' pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro. La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attivita' incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fatta salva la facolta' del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.
2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attivita' di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione, oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso, e' sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.
 
Art. 26
Tutela dei Consorzi incaricati

1. L'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di ventimila euro ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.
2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che svolgono attivita' rientranti tra quelle specificamente attribuibili al consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del consorzio di tutela medesimo ovvero del Mipaaf in assenza di consorzio di tutela incaricato, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di diecimila euro.
 
Art. 27
Inadempienze dei Consorzi di tutela

1. Al consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o ad eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero svolge attivita' che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facolta' del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.
2. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro il consorzio che, nell'espletamento delle sue attivita', pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversita' di trattamento non e' contemplata dallo statuto del consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio.
 
Art. 28
Concorsi enologici

1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonche' a vini spumanti di qualita', senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale indicata dal comma 1 dell'articolo 21, e successive disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a ventimila euro.
 
Art. 29
Competenza

1. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e, per quanto di competenza, alle regioni e province autonome.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dal presente decreto e' effettuato presso le locali Tesorerie dello Stato sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e province autonome e' effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale.
3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo 3373 sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 30
Disciplina speciale

1. Per le fattispecie previste nel presente capo, che costituisce disciplina speciale in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.



Note all'art. 30:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 10 agosto
2000, n. 260 e della legge 20 febbraio 2006, n. 82, si
vedano le note all'art. 22.



 
Art. 31
Disposizioni transitorie e particolari

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali da emanare ai sensi del presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge n. 164 del 1992 che non siano in contrasto con il presente decreto e con la vigente normativa comunitaria.
2. Il comitato di cui all'articolo 16 del presente decreto esplichera' le sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012. Fino a tale termine resta in carica il comitato nominato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 164 del 1992.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto sono applicabili per le produzioni provenienti dalla corrente campagna vendemmiale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, sono stabilite le modalita' ed i termini per il trasferimento nello schedario viticolo dei dati degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT di cui all'articolo 15 della legge n. 164 del 1992, e successive norme applicative, nonche' i criteri e le modalita' per l'allineamento dei dati contenuti nel SIAN e nelle altre banche dati preesistenti allo schedario viticolo stesso ed al fascicolo aziendale.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), si applicano anche ai consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge n. 526 del 1999.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, verranno definite le modalita' di applicazione dell'articolo 17, comma 4, lettera a), ai consorzi di tutela incaricati ai sensi dell'articolo 14, comma 15, della legge n. 526 del 1999.
7. Le disposizioni di cui al capo IX sono applicate anche per i procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 31:
- Gli articoli 15 e 17 della citata legge n. 164 del
1992, abrogata dal presente decreto, recavano:
«Art. 15 (Albo dei vigneti ed elenco delle vigne)».
«Art. 17 (Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini)».
- La legge n. 526 del 1999 e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, S.O.



 
Art. 32
Norme abrogate

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 31, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;
b) la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini;
d) l'articolo 1, comma 1, lettera a), e l'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.



Note all'art. 32:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963 n. 930, abrogato dal presente decreto, recava: «Norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e
dei vini.».
- Per i riferimenti alla legge 10 febbraio 1992, n. 164
si vedano le note all'art.17.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 348, abrogato dal presente decreto, recava: «
Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento di denominazione d'origine dei vini.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 14, della
citata legge 82 del 2006, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ad integrazione delle
definizioni previste dall'art. 1, paragrafi 2 e 3, e
dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le
definizioni dei seguenti prodotti nazionali:
a) (abrogato);
b) per «mosto cotto» si intende il prodotto
parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione
di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto
o indiretto e a normale pressione atmosferica;
c) per «filtrato dolce» si intende il mosto
parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione
alcolica e' stata ostacolata mediante filtrazione o
centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri
trattamenti e pratiche consentiti;
d) per «mosto muto» si intende il mosto di uve la cui
fermentazione alcolica e' impedita mediante pratiche
enologiche consentite dalle disposizioni vigenti;
e) per «enocianina» si intende il complesso delle
materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di
Vitis vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva
concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con
trattamenti fisici.
2. Sono altresi' stabilite le seguenti definizioni:
a) per «pulcianella» si intende il fiasco in vetro
costituito da un corpo approssimativamente sferico,
raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza
totale deve essere superiore a due volte il diametro del
corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o
di paglia o di altro materiale vegetale naturale da
intreccio. Il recipiente denominato «pulcianella» e'
riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli
frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati;
b) per «bottiglia marsala» si intende un recipiente
di vetro costituito da un corpo approssimativamente
cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento
centrale, denominato «collo oliva». Il fondo della
bottiglia puo' presentare una rientranza piu' o meno
accentuata. L'altezza totale e' di circa quattro volte il
diametro e l'altezza della parte cilindrica e' pari a circa
tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala e'
riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi;
c) per «fiasco toscano» si intende un recipiente in
vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la
forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il
suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza
totale non e' inferiore alla meta' e non e' superiore a tre
volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte
con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da
intreccio. Il fondo puo' essere anche piano o leggermente
concavo. Il fiasco toscano e' riservato ai vini ad
indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di
origine controllata (DOC) e a denominazione di origine
controllata e garantita (DOCG), per i quali il disciplinare
di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti
diversi.».
«Art. 14 (Detenzione di vinacce, centri di raccolta
temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del
vinello). - 1. La detenzione delle vinacce negli
stabilimenti enologici e' vietata a decorrere dal
trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale
determinato annualmente con il provvedimento delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 9, comma 1.
2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro
previo controllo previsti dal citato regolamento (CE) n.
1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce
destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per
l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino
comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei
prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle
distillerie autorizzate ai sensi dell'art. 27 del medesimo
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni,
e dei relativi regolamenti comunitari applicativi.
3. E' consentita alle distillerie l'istituzione di
centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa
autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola,
rilasciata dal competente ufficio periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve
essere presentata domanda in carta da bollo con
specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali
interessati, nonche' del quantitativo presunto di
sottoprodotti oggetto di richiesta. L'introduzione dei
sottoprodotti nei locali di deposito e' comunque
subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico,
soggetto alle modalita' di cui al citato regolamento (CE)
n. 884/2001, e successive modificazioni.
4. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi
industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa
l'estrazione dell'enocianina, deve essere preventivamente
comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali
utilizzatori all'ufficio periferico dell'Ispettorato
centrale repressione frodi competente in base al luogo di
detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera
e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire
all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo almeno entro il
quinto giorno antecedente alla prima introduzione di
vinaccia e deve contenere il nome o la ragione sociale
dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, l'indirizzo
dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la
quantita' complessiva che si prevede di introdurre nel
corso della campagna vitivinicola di riferimento.
5. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere
estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la
sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle
politiche agricole e forestali con proprio decreto, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con il quale sono altresi' stabilite
le modalita' da osservare per l'impiego della sostanza
denaturante.
6. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e
trasferimento delle fecce di vino sono soggette alla sola
comunicazione prevista dall'articolo 10 del citato
regolamento (CE) n. 884/2001.
7. La preparazione del vinello e' consentita:
a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo
sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di
uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore a 25
ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non
piu' di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente
per uso familiare o aziendale.
8. (abrogato)».



 
Art. 33
Clausola di invarianza

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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