Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 marzo 2010
Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»;
Visto in particolare il primo comma dell'art. 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99 che prevede che:
«Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori»;
Tenuto conto che il primo comma opera un rinvio al potere dell'Autorita' di vigilanza circa l'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza stabilendo, pero', che in ogni caso, in mancanza della presentazione ed autorizzazione della proposta di concordato l'Autorita' di vigilanza revochera' l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa e provvedera' al rinnovo della nomina dei commissari liquidatori;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1991 del Ministro delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. GAB 278 del 4 giugno 2007 in con il quale il dott. Antonio Balenzano e' stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca-Massa Carrara;
Considerato che con decreto del 22 luglio 2009 il tribunale di Lucca ha rigettato la proposta di concordato presentata dal Consorzio ai sensi dell'art. 214 L. F.;
Preso atto che in data 28 settembre 2009 il Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara ha presentato una nuova proposta di concordato;
Considerato che l'applicabilita' o l'inapplicabilita' della disposizione di cui trattasi e' un fatto puntuale e unico, riferito ad una sola ipotesi di concordato e che, quindi, il difetto di omologa del primo concordato non puo' rimettere in termini il consorzio - secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 99/2009 - grazie ad un secondo concordato migliorativo degli interessi dei creditori, la cui sostanza avrebbe ben potuto formare oggetto di una proposta migliorativa del primo concordato;
Tenuto conto che, dunque, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9, questa Autorita' di vigilanza si trova nelle condizioni di non poter autorizzare il deposito della nuova proposta di concordato presentata dal Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara in data 28 settembre 2009;
Preso atto che, dunque, ricorrono, per il Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara i presupposti di cui al primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 in quanto trattasi di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, che non e' stato autorizzato al deposito di una proposta di concordato;
Ritenuto che la legge affida alle amministrazioni competenti discrezionalita' piena nell'ambito dell'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza;
Considerate le motivazioni di cui alla sentenza n. 55/2009 della Corte costituzionale, in virtu' delle quali all'Autorita' di vigilanza incombe l'onere di valutazione dell'opportunita' di assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura;
Ritenuto che la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione del commissario liquidatore in carica, discendono direttamente dalla legge, che fa dipendere la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione dal mero fatto oggettivo del mancato adempimento di cui sopra;
Vista la nota n. 16377 dell'8 febbraio 2010 con la quale l'Autorita' di vigilanza ha revocato l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa del Consorzio;
Considerata la necessita' di assicurare al Consorzio in questione una piu' proficua gestione della liquidazione al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti necessari al superamento dello stato di insolvenza ;
Considerato che, con nota n. 6653, in data 21 gennaio 2010 e' stata data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per l'eventuale applicazione dell'art. 9, primo comma della legge n. 99/2009 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Preso atto delle osservazioni formulate al riguardo dall'interessato, pervenute in data 28 gennaio 2010;
Considerato che, contrariamente a quanto dichiarato dal dott. Balenzano nelle succitate controdeduzioni il primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 prevede:
Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori;
Considerato che impropriamente il dott. Balenzano, nelle succitate controdeduzioni, fa riferimento al terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 che, invece, concreta una fattispecie che attiene esclusivamente ai consorzi agrari in mera liquidazione coatta senza autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa che, alla data del 30 settembre 2009 non abbiano presentato all'Autorita' che vigila sulla liquidazione gli atti finali ai sensi dell'art. 213 l.f.;
Considerato che, contrariamente a quanto dichiarato dal dott. Balenzano nelle succitate controdeduzioni, questa amministrazione, nella comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non ha imputato al commissario il rigetto della proposta concordatizia presentata dal Consorzio agrario di Lucca - Massa Carrara, non avendo neppure fatto riferimento al terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009;
Considerato, dunque, che le controdeduzioni prodotte dal dott. Balenzano risultano ininfluenti ai fini della decisione;
Considerata la qualificazione professionale del dott. Giuseppe Peri;
Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Giuseppe Peri delle professionalita' tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Giuseppe Peri, nato a Lucca il 22 novembre 1938 ed ivi residente e' nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara in sostituzione del commissario in carica dott. Antonio Balenzano, il quale contemporaneamente cessa dall'incarico.
 
Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 15 marzo 2010

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia
 
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