Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere relativo alla richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia» e approvazione del disciplinare di produzione. |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia»; Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 marzo 2010, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PROVINCIA DI PAVIA»
Art. 1.
L'Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini a Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia. L'Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Croatina, Riesling, Cortese, Moscato, Malvasia, Pinot nero o Pinot noir, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet sauvignon, Dolcetto, Freisa, Vespolina o Ughetta di Canneto, Uva Rara, Muller Thurgau, Merlot, Nebbiolo, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia fino ad un massimo del 15%. I vini a Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» con la specificazione di uno dei vitigni sopra indicati di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai rossi.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» comprende gli interi territori dei Comuni in provincia di Pavia di seguito indicati: Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Broni, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cecima, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Montebello della Battaglia, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Margherita Staffora, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Volpara, Zavattarello, Zenevredo, Arena Po, Casanova Lonati, Barbianello, Albaredo Arnaboldi, Campospinoso, Miradolo Terme, Inverno e Monteleone.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale, gia' comprensiva dell'aumento previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, per i vini a Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» non deve essere superiore a: tonnellate 23 per le tipologie bianco, rosso e rosato; per le tipologie con la specificazione del vitigno: Barbera 24 tonnellate; Croatina 23 tonnellate; Riesling 22 tonnellate; Cortese 22 tonnellate; Moscato 22 tonnellate; Malvasia 22 tonnellate; Pinot nero 20 tonnellate; Pinot grigio 20 tonnellate; Chardonnay 22 tonnellate; Sauvignon 22 tonnellate; Cabernet Sauvignon 22 tonnellate; Dolcetto 22 tonnellate; Freisa 22 tonnellate; Vespolina 22 tonnellate Uva Rara 22 tonnellate; Muller Thurgau 22 tonnellate; Merlot 17 tonnellate; Nebbiolo 17 tonnellate. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rosati; 9% per i rossi.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonche' nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza. Sono altresi' consentite le operazioni atte all'elaborazione dei vini frizzanti nell'intero territorio delle Regioni Lombardia e confinanti, quali: Piemonte, Emilia, Veneto e Trentino Alto Adige. Esclusivamente per l'ottenimento della tipologia Moscato tali operazioni sono consentite anche con prodotti a monte del vino, quali mosto e mosto parzialmente fermentato. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche. La resa massimo dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito, per la quale non deve essere superiore al 50%.
Art. 6.
I vini a Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», anche con la specificazione del nome dei vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 9%, per tutte le tipologie e dell'11% per il novello, e secondo la normativa vigente per la tipologia passito. Inoltre il vino a Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» Moscato deve avere un titolo alcolometrico volumico svolto minimo di 4,5% Vol e puo' essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,8 bar.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito, l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'Indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
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