Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2010 |
Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell'articolo 77-quater del decreto-legge n. 122/2008, per l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico centro neurolesi «Bonino-Pulejo». |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente l'individuazione delle unita previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista; Visto l'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali; Visto in particolare, il comma 8, dell'art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l'apertura di nuove contabilita' speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita' speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento; Considerato che il comma 8, dell'art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle Regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita' speciali; Considerato che la Regione Siciliana con nota n. 3827 del 30 novembre 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per l'importo di euro 5.910.626,00 pari all'ottanta per cento delle giacenze; Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Siciliana n. 4379/SP del 21 ottobre 2009, riferita all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico centro neurolesi «Bonino-Pulejo» emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga; Vista la nota n. 4263 del 18 dicembre 2009, di integrazione della nota n. 4379/SP del 21 ottobre 2009; Ritenuta l'opportunita' di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della Regione Siciliana correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dall'Istituto tesoriere; Vista la nota in data 8 febbraio 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico centro neurolesi «Bonino-Pulejo»; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Per i motivi di cui alle premesse, la struttura sanitaria della Regione Siciliana Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico centro neurolesi «Bonino-Pulejo» e' autorizzata ad utilizzare l'intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilita' e restano a disposizione di giustizia. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 25 febbraio 2010
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta |
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