Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 marzo 2010
Completamento della graduatoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 - Modalita' di erogazione delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 201.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, ed in particolare l'art. 2, comma 2, che destina 22,8 milioni di euro ad un regime di aiuti a sostegno degli investimenti attuati dalle imprese di autotrasporto ed individua le tipologie di intervento ammesse a ricevere i relativi contributi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 14 dicembre 2007, recante le modalita' attuative per la fruizione dei contributi di cui al citato regime di aiuti;
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con legge 3 agosto 2007, n. 127, che stabilisce la possibilita' di erogare le risorse di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007 anche mediante credito d'imposta;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2008, n. 70/T, che detta la disciplina del procedimento di fruizione, mediante credito d'imposta, dei contributi di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed in particolare, il regolamento (CE) della Commissione, del 6 agosto 2008, n. 800, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, entrato in vigore il 29 agosto 2008;
Vista la nota n. 433517 del 30 settembre 2008, con la quale la Commissione europea - Direzione generale per l'energia e i trasporti, invitava le autorita' italiane a ritirare la notifica del regime d'aiuti di cui sopra, e a darvi attuazione nel quadro delle norme del predetto regolamento n. 800/2008;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 novembre 2008, che ha proceduto alla rimodulazione delle risorse assegnate alle diverse iniziative, giusta quanto previsto all'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007, e che ha, altresi', fissato la soglia dell'intensita' d'aiuto, entro i limiti massimi previsti dal regolamento della Commissione (CE), n. 800/2008, ad un livello pari al 15 per cento degli investimenti ritenuti ammissibili;
Vista la deliberazione n. 4373 del 19 novembre 2008, con cui la Commissione ministeriale di valutazione ha approvato la graduatoria finale relativa ai contributi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007;
Preso atto del fatto che, a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili, alcune imprese potenziali beneficiarie, non hanno avuto accesso ai contributi, perche' inserite in graduatoria in posizione successiva a quella fino alla quale sono stati erogati i contributi medesimi, ed altre imprese hanno ricevuto contributi in misura parziale rispetto all'importo valutato come ammissibile;
Visto l'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, che ha convertito, in legge, il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997», che ha disposto l'assegnazione di ulteriori 15 milioni di euro per il completamento degli interventi cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007;
Considerato che il predetto importo di 15 milioni di euro risulta accantonato, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 7420 - PG 2 - dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010;
Ritenuto di dover destinare tali risorse al completamento della graduatoria relativa ai citati contributi, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007, a partire dalle imprese che non hanno ricevuto le somme previste a causa dell'esaurimento dei fondi all'epoca disponibili, disciplinando le relative modalita' operative;

Decreta:

Art. 1
Finalita', destinatari e procedura

1. Fermi rimanendo la percentuale dell'intensita' d'aiuto, fissata al 15% dei costi giudicati ammissibili, dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 novembre 2008, nonche' l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione ministeriale di valutazione con deliberazione n. 4373 del 19 novembre 2008, le risorse aggiuntive di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 15 milioni di euro, sono destinate al completamento della graduatoria medesima.
2. A tal fine, la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' e' autorizzata a procedere con il completamento della predetta graduatoria, a partire dalle imprese che non hanno ricevuto le somme previste a causa dell'esaurimento dei fondi all'epoca disponibili, purche' abbiano presentato investimenti giudicati ammissibili dalla Commissione di valutazione, e comunque nel limite delle risorse aggiuntive, pari a 15 milioni di euro, di cui al comma 1.
3. Dell'esito delle tali operazioni l'amministrazione fornisce comunicazione individuale scritta alle imprese interessate.
4. Conformemente all'art. 1, comma 6, del regolamento della Commissione (CE), n. 800/2008, sono escluse dall'erogazione dei contributi di cui al presente decreto, le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. All'uopo, le imprese destinatarie della comunicazione di cui al precedente art. 1, comma 3, per poter accedere all'erogazione del beneficio, hanno l'onere di produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in piu' quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
 
Art. 2
Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2010

Il Ministro: Matteoli
 
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