Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 febbraio 2010 |
Riconoscimento, al sig. Reichmuth Sebastian Kasimir Felix, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, termici ed idraulici. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda del sig. Reichmuth Sebastian Kasimir Felix, cittadino tedesco, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diplom-Ingeniuer - laurea in ingegneria energetica, conseguita nel 2000 presso l'Universita' Tecnica di Berlino, per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attivita' di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione di gas, sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), c) e d) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attivita' di impianti elettronici, distribuzione e utilizzazione di gas, sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), e), f) e g) del decreto ministeriale n. 37/2008; Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Installazione impianti; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 15288 dell'11 febbraio 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda; Verificato che il richiedente, avvalendosi della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha preso atto del parere della Conferenza di Servizi mediante invio di posta elettronica protocollata in data 17 febbraio 2010 prot. n. 16691;
Decreta:
Art. 1
1. Al sig. Reichmuth Sebastian Kasimir Felix, cittadino tedesco, nato a Berlino il 5 marzo 1971 e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, termici ed idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), c) e d) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, mentre non e' riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attivita' di installazione di impianti elettronici, distribuzione e utilizzazione di gas, sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), e), f) e g) del decreto ministeriale n. 37/2008. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 25 febbraio 2010
Il direttore generale: Vecchio |
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