Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 marzo 2010 |
Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti ed alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC «Terre Alfieri». |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentarie forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Terre Alfieri» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Vista la nota prot. 5202 del 24 febbraio 2010 inoltrata dalla competente regione Piemonte con la quale sono state individuate le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti e di Cuneo, quale organismo di controllo della D.O.C. sopra citata; Vista la nota prot. 8349 del 23 marzo 2010 inoltrata dalla competente Regione Piemonte, con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'organismo di controllo; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti e di Cuneo e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti e di Cuneo;
Decreta:
Art. 1
1. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti, con sede in Asti, Piazza Medici, 8, e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo, con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto, 3, sono autorizzate in solido ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Terre Alfieri» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine. 2. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui al comma precedente adempiono alle prescrizioni del piano dei controlli e del prospetto tariffario congiuntamente presentati, ciascuna a carico dei soggetti presenti nella filiera operanti nel territorio provinciale di propria competenza, come previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, indicata nelle premesse. 3. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui al comma 1 sono solidalmente responsabili nello svolgimento delle funzioni di controllo, cosi' come previsto dal piano dei controlli e dal prospetto tariffario. 4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui al comma 1 riferiscono congiuntamente all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari sulle attivita' svolte. |
| Art. 2
1. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui all'art. 1, di seguito denominate «Organismo di controllo autorizzato», dovranno assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la Regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo; b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attivita' di controllo all'Organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero all'art. 4 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva, cosi' come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 19 marzo 2007. |
| Art. 3
1. Dal momento che l'autorizzazione all'Organismo di controllo ad eseguire il controllo sulla DOC «Terre Alfieri» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione e' in atto, l'Organismo autorizzato potra' accettare da ciascun aderente al circuito tutelato autodichiarazioni di conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione, per le fasi produttive precedenti a l'avvio del controllo. |
| Art. 4
1. L'Organismo di controllo autorizzato non puo' modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. 2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5
1. Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dovra' richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo, operanti nel territorio provinciale di propria competenza, l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di controllo, cosi' come annotato nella contabilita' obbligatoria di cantina. |
| Art. 6
1. L'Organismo di controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla regione Piemonte gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' di controllo e certificativa. 2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di controllo autorizzato dovra' procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1. |
| Art. 7
1. L'Organismo di controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Piemonte. 2. L'Organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto. |
| Art. 8
1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. Il presente decreto ha validita' di tre anni dalla data di emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 2010
Il direttore generale: La Torre |
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