Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 marzo 2010
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, del mondo rurale
e della qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela della D.O.P. Carciofo Spinoso di Sardegna, con sede in Villasor (Cagliari), via Felice Serra n. 100, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Carciofo Spinoso di Sardegna, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
Vista la nota ministeriale protocollo n. 20252 del 28 dicembre 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente informazioni supplementari relative alla domanda di registrazione;
Vista l'istanza del 17 marzo 2010, con la quale il Consorzio per la tutela della D.O.P. Carciofo Spinoso di Sardegna, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo l'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Carciofo Spinoso di Sardegna, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela della D.O.P. Carciofo Spinoso di Sardegna, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Carciofo Spinoso di Sardegna, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Carciofo Spinoso di Sardegna.
 
Art. 2

La denominazione Carciofo Spinoso di Sardegna e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it
 
Art. 3

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Carciofo Spinoso di Sardegna, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
2. La protezione transitoria decadra' qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sara' approvato il relativo piano dei controlli, cosi' come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2010

Il capo dipartimento: Nezzo
 
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