Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 aprile 2010
Caratteristiche costruttive degli scuolabus.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 75;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977, supplemento ordinario, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare il decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1983, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° febbraio 1983, che, tra l'altro, modifica il suddetto decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998, recante «Attuazione della direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003, supplemento ordinario, recante «Recepimento della direttiva 2001/85/CE 20 novembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio e della rettifica, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica della direttiva 70/156/CEE e della direttiva 97/27/CE», ed in particolare l'allegato I, punto 1.2.4 che esclude dal campo di applicazione del suddetto decreto i veicoli specificamente progettati come scuolabus;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario, recante «Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro armonizzato per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli»;
Ritenuto necessario riordinare organicamente la materia concernente scuolabus per adeguarla, ai fini della sicurezza alle prescrizioni costruttive, ai veicoli adibiti al trasporto di passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
Considerata la necessita' di definire per gli scuolabus i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneita' alla circolazione;
Viste le osservazioni trasmesse dalla commissione europea ai sensi dell'art. 8.2 della direttiva 98/34/CE, a conclusione della procedura di notifica esperita ai sensi della citata direttiva;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977

1. Al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) scuolabus: autoveicoli di categoria M2 ed M3 destinati al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo, nonche' di eventuali accompagnatori, aventi allestimenti particolari, conformi a quanto disposto dall'art. 2-bis, in relazione alla loro destinazione» e la lettera d) e' soppressa;
b) dopo l'art. 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. (Caratteristiche costruttive degli scuolabus) - 1. Le caratteristiche costruttive degli scuolabus sono quelle previste per i veicoli di categoria M2 ed M3 dalle pertinenti direttive comunitarie, come modificate e integrate dalle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Sugli scuolabus non sono previsti spazi disponibili per passeggeri in piedi.»;
c) all'allegato tecnico e' aggiunta infine la sezione «Caratteristiche costruttive degli scuolabus», di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
 
Art. 2
Immatricolazione di scuolabus
provenienti da altri Stati

1. Gli scuolabus omologati o gia' immessi in circolazione in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'Accordo dello spazio economico europeo, ovvero in Turchia, ai sensi delle rispettive normative vigenti, che garantiscono un livello di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti equivalente a quello garantito dalle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al presente decreto, superano la procedura di immatricolazione in Italia.
 
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sara' piu' possibile concedere l'omologazione o procedere all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione di nuovi tipi di scuolabus, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni recate dall'art. 2-bis del decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sara' piu' possibile procedere alla prima immatricolazione di scuolabus, che non siano conformi alle prescrizioni recate dall'articolo 2-bis del decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2010

Il Ministro: Matteoli
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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