Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 15 marzo 2010 |
Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro. |
|
|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB 268 del 4 giugno 2007 con il quale il dott. Bruno Mario Guarnieri e' stato nominato commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa in sostituzione del dott. Mazzei, ai sensi dell'art. 198, primo comma, l.f., in applicazione dell'art. 1, comma 9-bis della legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come interpretata dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Vista la sentenza n. 1324/09 del 9 dicembre 2009 del tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II, di annullamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB 268 del 4 giugno 2007 con il quale il dott. Bruno Mario Guarnieri e' stato nominato commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa in sostituzione del dott. Mazzei; Tenuto conto che in data 21-24 dicembre 2007, il tribunale di Catanzaro, su ricorso ex art. 215 depositato il 7 dicembre 2007 dal dott. Guarnieri, ha dichiarato la risoluzione per inadempimento, del concordato approvato con sentenza n. 27/05 del 27 dicembre 2005 dal tribunale di Catanzaro, inadempimento riferibile al periodo in cui il dott. Mazzei rivestiva la carica di commissario liquidatore ed avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 214 l.f., sorvegliare l'esecuzione del citato concordato; Tenuto conto che nel citato ricorso ex art. 215 il dott. Guarnieri, esponeva al tribunale di Catanzaro che, sebbene la sentenza di approvazione del concordato avesse concesso al consorzio il termine di dodici mesi per l'esecuzione della proposta, il concordato era rimasto inadempiuto e chiedeva che ne fosse dichiarata la risoluzione sulla scorta delle motivazioni di seguito illustrate: a) con lettere del 22 giugno 2007, del 6 luglio 2007, del 20 luglio 2007 e del 17 settembre 2007 aveva richiesto al consorzio di provare documentalmente l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la proposta; b) che gli inviti a rendicontare ed a documentare i pagamenti, sollecitati con le lettere del 19 novembre 2007 e del 4 dicembre 2007, erano solo parzialmente riscontrati con lettera del 6 dicembre 2007, con la quale il presidente del consorzio allegava documentazione, attestante il pagamento di creditori per complessivi € 3.801.393,86, e non gia' il saldo delle poste debitorie; c) che le risorse da destinare alla realizzazione del concordato erano state parzialmente distratte per l'attivita' di gestione del consorzio; d) che al 31 dicembre 2006 la gestione economica dell'ente registrava una perdita di esercizio per € 2.559.247,00 con una netta flessione del fatturato, se raffrontato con l'esercizio precedente; d) che non erano state accantonate le somme liquidate a taluni creditori, ma da questi non riscosse, nonche' il trattamento di fine rapporto; e) che il termine del 27 dicembre 2006 (dodici mesi dall'approvazione del tribunale) per l'adempimento del concordato non era stato osservato; f) che l'ente proponente aveva, quindi, disatteso tutte le obbligazioni assunte sia di natura pubblicistica sia di natura privatistica verso lo Stato e nei confronti dei creditori; Tenuto conto che in data 16 luglio 2009, il tribunale di Catanzaro ha, approvato una nuova proposta di concordato presentata, ai sensi dell'art. 214 l.f., dal consorzio agrario di Catanzaro nel periodo in cui il dott. Guarnieri rivestiva la carica di commissario liquidatore; Tenuto conto che, a seguito della citata sentenza di omologa del concordato, al dott. Guarnieri, con provvedimento ministeriale n. 120842 del 29 ottobre 2009, sono state attribuite anche le funzioni di commissario governativo con il compito specifico di assicurare l'efficiente gestione del consorzio agrario e di provvedere alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali; Considerato che tale ultimo provvedimento non e' stato annullato da parte del giudice amministrativo, ne' puo' considerarsi implicitamente travolto dal giudizio in quanto tale distinta funzione era stato attribuita personalmente al dott. Guarnieri; Tenuto conto che con atto di citazione del 25 novembre 2009, proposto innanzi al tribunale civile di Catanzaro, si e' domandata declaratoria di illegittimita' della liquidazione anticipata della polizza n. 2100672, richiesta dal dott. Raffaele Mazzei e disposta dal «Fata Vita S.p.a.», con richiesta di condanna del dott. Raffaele Mazzei e del «Fata Vita. S.p.a.», in solide, tra loro, al risarcimento dei danni patiti dal consorzio agrario provinciale di Catanzaro, pari ad € 355.039,56 (€ 300.665,35, quale importo del T.F.R. indebitamente liquidato alla data del 18 giugno 200, oltre ad € 54.374,21, quale importo trattenuto a titolo di penale, applicata per il riscatto anticipato dell'assicurazione collettiva), importo rivalutato secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della convenzione per l'assicurazione collettiva, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme via via rivalutate; Tenuto conto che con distinto atto di citazione del 25 novembre 2009, proposto innanzi al tribunale civile di Catanzaro, si e' domandata declaratoria di illegittimita' e/o illiceita' delle operazioni bancarie e dei conseguenti pagamenti, effettuati dal dott. Mazzei per un importo di € 39.043,43, con richiesta di conseguente condanna dello stesso al ristoro dei danni subiti dal consorzio agrario provinciale di Catanzaro ammontanti ad € 39.043,43, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge sulla somma rivalutata; Considerato che i menzionati atti di citazione sono stati notificati anteriormente al di' 9 dicembre 2009, data di pubblicazione della sentenza n. 1324/2009 del T.A.R. Calabria, sez. di Catanzaro, il rapporto processuale e la conseguente situazione di litispendenza tra il consorzio ed il dott. Raffaele Mazzei deve considerarsi consolidata in periodo anteriore alla pronuncia n. 1324/2009 evidente posizione di conflitto; Tenuto conto che questa Autorita' di vigilanza ha autorizzato l'avvio delle azioni di responsabilita' nei confronti del dott. Mazzei al fine di ottenere: a) il risarcimento dei danni derivanti dall'avvenuta anticipata liquidazione della polizza di assicurazione collettiva che doveva garantire il pagamento del TFR ai dipendenti del Consorzio; b) il risarcimento dei danni patiti dal consorzio; per la illegittimita' ed illiceita' delle operazioni bancarie e dei conseguenti pagamenti effettuati dal dott. Mazzei; Tenuto conto che sino alla nomina a commissario liquidatore del dott. Guarnieri, avvenuta in data 4 giugno 2007 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB 268, in capo al dott. Mazzei si cumulavano le cariche di commissario liquidatore e di consigliere di amministrazione, eletto in data 23 maggio 2006 con contestuale conferimento di tutti i piu' ampi poteri di rappresentanza e gestione per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; Considerato che la situazione di litispendenza tra il consorzio ed il dott. Raffaele Mazzei nonche' le autorizzazioni alle azioni di responsabilita' costituiscono motivi di incompatibilita' e/o inopportunita' rispetto alla permanenza del dott. Mazzei nella carica di commissario liquidatore del consorzio; Preso atto che il dott. Guarnieri in data 6 luglio 2008 ha svolto la relazione ex art. 33 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia al Ministero dello sviluppo economico che alla Procura della Repubblica - Tribunale di Catanzaro e che detta relazione evidenzia una serie di censure in merito alla gestione dell'attivita' del consorzio agrario operata in danno dei lavoratori, dei creditori privilegiati, degli istituti previdenziali; detta relazione evidenzia, altresi': che il consorzio ha stipulato un contratto di collaborazione con il rag. Pantaleone Barberi, in qualita' di coadiutore del dott. Raffaele Mazzei, della durata annuale e per complessivi euro 40.000,00, corrispettivo che non appare congruo rispetto alla prestazione resa; l'emissione di un ingiustificato assegno circolare per € 2.400,00 per a favore di Banditelli Caterina, per prestazioni non individuate ne' derivanti da alcun tipo di contratto; che il dott. Mazzei Raffaele ha stipulato in data 1° settembre 2005, in qualita' di commissario liquidatore, un contratto di locazione con la sig.ra Serafina Scalese per alcuni locali siti in Lamezia Terme-Nicastro alla via S. Bernadette, da adibire a sede di una ulteriore agenzia di rappresentanza del consorzio in quel comune, risultata di nessuna utilita', poiche' dalle evidenze contabili si riscontrano vendite nel periodo 18 gennaio 2007-13 settembre 2007 vendite per soli € 3.444,84 a fronte di esborsi per canoni di locazione e spese di ristrutturazione per una cifra superiore ai 61.000,00 euro; che il dott. Raffaele Mazzei ha percepito compensi sia in qualita' di commissario liquidatore per complessivi euro 167.478,26 dal 3 giugno 2003 al 30 giugno 2007, sia in qualita' di commissario governativo per complessivi euro 23.681,98 dal 2 marzo 2006 al 16 maggio 2006, sia in qualita' di consigliere delegato/presidente del consiglio di amministrazione del consorzio agrario, per complessivi euro 50.963,60 dal 13 luglio 2006 al 30 novembre 2007, nonche' i seguenti rimborsi spese per complessivi euro 227.644,19, relativi al periodo dal 16 gennaio 2003 al 15 dicembre 2007. Per il periodo dal 13 luglio 2006 al 21 novembre 2006 ha percepito un rimborso chilometrico per euro 880,00 mensili in qualita' di commissario liquidatore sia in qualita' di amministratore delegato. Ha utilizzato, inoltre, per scopi personali, la carta di credito del consorzio, per effettuare il pagamento, in data 2 marzo 2007, di biglietti aerei della moglie, sig.ra Aiello Rossella Gabriella e dalla documentazione agli atti non risulta effettuata alcuna restituzione; che alla data del 31 marzo 2003 il consorzio disponeva di una situazione finanziaria-conti liquidazione di € 7.061.817,00. Le suddette somme, destinate all'esecuzione del concordato, sono state utilizzate per effettuare operazioni speculative, mediante trasferimenti di fondi e titoli da un istituto di credito ad un altro; che l'operazione di smobilizzo di una polizza FATA. Assicurazioni/T.F.R., sottoscritta in data 25 novembre 2003 ed estinta anticipatamente in data 27 giugno 2007, che ha comportato una perdita di euro 54.734,21, e' avvenuto senza la necessaria autorizzazione degli stessi dipendenti e che le somme incassate sono state impiegate per scopi diversi dal pagamento del trattamento di fine rapporto; che relativamente alla rete agenziale del consorzio agrario sono state accertate elevate ed anomale esposizioni debitorie verso il consorzio stesso, prive di qualsiasi garanzia. In particolare, l'agente del consorzio di Isola Capo Rizzuto, sig. Piscitelli Idolo ha accumulato un debito di euro 196.997,50, mentre quello di Pizzo Calabro, sig.ra La Serra Vittoria, ha accumulato un debito di euro 22.046,85; che, infine, in data successiva alla pronuncia giudiziale n. 25/07 del 21 dicembre 2007 di risoluzione del concordato ex art. 215 l.f., ritualmente e tempestivamente notificata al legale rappresentante del consorzio agrario provinciale di Catanzaro gia' in data 24 dicembre 2007, il dott. Raffaele Mazzei ha effettuato diverse operazioni bancarie dal conto corrente bancario n. 1000/1788, in essere presso il Banco di Napoli, filiale di Lamezia Terme, intestato al consorzio, per complessivi euro 39.043,43; Considerato come risulti oltremodo evidente e dimostrata la situazione di conflitto di interessi in cui si troverebbe il dott. Mazzei laddove persistesse nella carica di commissario liquidatore nonche' le gravi ragioni di inopportunita' connesse alla sua reintegrazione nella suddetta carica; Considerata, per le ragioni fin qui esposte, la necessita' di provvedere alla revoca del dott. Raffaele Mazzei dalla carica di commissario liquidatore a seguito dell'annullamento, da parte del T.A.R. per la Calabria del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB 268 del 4 giugno 2007 con il quale il dott. Bruno Guarnieri e' stato nominato commissario liquidatore del consorzio in sostituzione del dott. Mazzei; Considerata l'opportunita' di procedere alla revoca in virtu' delle disposizioni di cui all'art. 37 l.f., nonche' dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base di una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico ed in vista del mutamento della situazione di fatto, ed alla luce dei criteri dettati dall'art. 97 Cost., essendo venuto meno il rapporto fiduciario con l'amministrazione; Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Bruno Mario Guarnieri delle professionalita' tecniche ed amministrative previste dall'art. 9, comma 2, della legge n. 400/1975; Ritenuta, altresi', la necessita' di assicurare la continuita' dell'azione commissariale proficuamente intrapresa dal dott. Bruno Mario Guarnieri; Atteso che nei confronti della sentenza n.1324/09 del 9 dicembre 2009 del tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II, di annullamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB 268 del 4 giugno 2007, questa amministrazione ha intrapreso le opportune iniziative onde assicurarne la sospensione dell'esecutivita' attraverso la proposizione del ricorso al Consiglio di Stato ex art. 33, terzo comma, della legge n.1034/1971; Considerato che in data 17 dicembre 2009 con nota n.141919 e' stata data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per l'eventuale applicazione dell'art. 37 l.f. ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Preso atto delle osservazioni e delle controdeduzioni formulate al riguardo dall'interessato e pervenute via fax in data 21 dicembre 2009 e considerato che le stesse risultano ininfluenti ai fini della decisione;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi di cui in premessa il dott. Raffaele Mazzei e' revocato dall'incarico di commissario liquidatore del consorzio agrario di Catanzaro. Il dott. Bruno Mario Guarnieri, nato a Matera il 3 febbraio 1958 ed ivi domiciliato, in via Bradano n. 1/b, e' nominato commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione del dott. Raffaele Mazzei, revocato dall'incarico. |
| Art. 2
Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge. Roma, 15 marzo 2010
Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia |
|
|
|