Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 57
Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per l'anno 2008, ed in particolare l'articolo 1 recante delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, compresa nell'elenco di cui all'allegato B;
Vista la direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
Vista la decisione della Commissione 2009/712/CE del 18 settembre 2009 che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria e, segnatamente, l'allegato II, capitoli 1 e 3;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla disciplina della riproduzione animale e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di recepire le modifiche relative alle direttive 89/556/CEE, 90/429/CEE, 90/426/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE e 92/66/CEE, attuate nell'ordinamento nazionale con provvedimento di natura regolamentare, con strumenti normativi di analoga natura;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196

1. All'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, dopo le parole:
«lettera d)» sono inserite le seguenti: «o in una struttura e alle condizioni predisposte conformemente alle procedure stabilite dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 5 e 7 della decisione 99/468/CE del Consiglio».
2. L'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 e' abrogato.
3. Dopo l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - 1. Il Ministero della salute indica gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D.
2. Il Ministero della salute predispone e aggiorna, su base informatica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 3, della medesima, l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, degli enti ufficiali e degli istituti statali, messo a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, previa pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso Ministero.».
4. All'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 1999, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) registra e mantiene aggiornate le informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta autorizzati con il relativo numero di riconoscimento.».
5. Il comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«1. Il servizio veterinario della Azienda sanitaria locale rilascia:
a) un numero di riconoscimento al commerciante;
b) un numero di registrazione allo stabilimento utilizzato dal commerciante di cui alla lettera a), in relazione alla propria attivita' e al rispettivo numero di riconoscimento;
c) al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi di cui alle lettere a) e b), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009,
n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio
2009 n. 161 S.O. cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Allegato B
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(INSPIRE);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
- La direttiva 2008/73/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
14 agosto 2008, n. L 219.
- La direttiva 64/432/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 luglio 1964, n. L 121.
- La direttiva 77/504/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
12 agosto 1977, n. L 206.
- La direttiva 88/407/CEE e' pubblicata nella 22 luglio
1988, n. L 194.
- La direttiva 88/661/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1988, n. 382.
- La direttiva 89/361/CEE e' pubblicata nella nella
G.U.C.E. 6 giugno 1989, n. L 153.
- La direttiva 89/556/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
19 ottobre 1989, n. L 302.
- Le direttive 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE e
90/429/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 18 agosto 1990,
n. L 224.
- La direttiva 90/539/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 ottobre 1990, n. L 303.
- La direttiva 91/68/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
19 febbraio 1991, n. L 46.
- La direttiva 91/496/CEE e' pubblicato nella G.U.C.E.
24 settembre 1991, n. L 268.
- La direttiva 92/35/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
10 giugno 1992, n. L 157.
- La direttiva 92/65/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
14 settembre 1992, n. L 268.
- La direttiva 92/66/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5
settembre 1992, n. L 260.
- La direttiva 92/119/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 marzo 1993, n. L 62.
- La direttiva 94/28/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12
luglio 1994, n. L 178.
- La direttiva 2000/75/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 dicembre 2000, n. L 327.
- La decisione 2000/258/CE pubblicata nella G.U.C.E. 30
marzo 2000, n. L 79.
- La direttiva 2001/89/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
1° dicembre 2001, n. L 316.
- La direttiva 2002/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
20 luglio 2002, n. L 192.
- La direttiva 2005/94/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 gennaio 2006, n. L 10.
- La decisione 2009/712/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
19 settembre 2009, n. L 247.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146,
S.O.
- La direttiva 97/12/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 25
aprile 1997, n. L 109.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163.
- La direttiva 2003/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
11 giugno 2003, n. L 143.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222.
- La direttiva 2003/50/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E.
8 luglio 2003, n. L 169.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78,
S.O.
- La direttiva 90/675/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1990, n. L 373.
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1996, n.
296, S.O.
- La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 agosto 1990, n. L 224.
- La legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 5, 9 e 11 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, come modificati dal
presente decreto, cosi' recitano:
«Art. 5. - 1. Gli animali d'allevamento o da
produzione, oltre a soddisfare ai requisiti di cui all'art.
3, devono:
a) essere rimasti in una sola azienda negli ultimi
trenta giorni prima del carico o, se sono nati da meno di
trenta giorni, nell'azienda d'origine sin dalla nascita; se
gli animali transitano in un centro di raccolta, la durata
della loro permanenza al di fuori dell'azienda d'origine,
per fini di raccolta, non puo' essere superiore a sei
giorni. Il veterinario ufficiale deve accertarsi, in base
all'identificazione ufficiale di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c), e ai documenti ufficiali, che gli animali
soddisfano tali condizioni e che sono di origine
comunitaria o sono stati importati conformemente alla
legislazione comunitaria;
b) essere avviati, alla destinazione finale quanto
prima, se si tratta di animali importati da Paesi terzi e
destinati ad un altro Stato membro, accompagnati dal
certificato rilasciato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive
modifiche;
c) se si tratta di animali importati da paesi terzi,
essere soggetti una volta arrivati a destinazione, alle
disposizioni del presente decreto e, in particolare, ai
requisiti di permanenza di cui alla lettera a), e non
essere immessi in un allevamento fino a quando il
veterinario ufficiale responsabile dell'azienda non abbia
accertato che gli animali in questione non compromettano la
qualifica sanitaria dell'azienda della quale fa parte
l'allevamento. Quando un animale proveniente da un Paese
terzo viene introdotto in un'azienda, nessun animale
dell'azienda puo' essere ceduto nei trenta giorni
successivi a tale introduzione, a meno che l'animale
importato sia isolato dagli altri animali dell'azienda.
2. I bovini d'allevamento o da produzione, oltre a
soddisfare ai requisiti di cui al comma 1, devono:
a) provenire da un allevamento bovino ufficialmente
indenne da tubercolosi e, qualora si tratti di animali di
eta' superiore a sei settimane, aver reagito negativamente
ad un'intradermotubercolinizzazione effettuata nei trenta
giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine,
conformemente alle disposizioni dell'allegato B, punto 32,
lettera d) o in una struttura e alle condizioni predisposte
conformemente alle procedure stabilite dalla Commissione
europea ai sensi degli articoli 5 e 7 della decisione
99/468/CE del Consiglio. L'intradermotubercolinizzazione
non e' necessaria qualora gli animali provengano da uno
Stato membro o da una parte di uno Stato membro
riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi oppure da
uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che
faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto,
approvato dalla Commissione europea;
b) nel caso di animali non castrati, provenire da un
allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e,
se di eta' superiore a 12 mesi, presentare un tasso
brucellare inferiore a trenta unita' internazionali (UI)
agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione o
qualsiasi prova autorizzata con procedura comunitaria,
praticata nei trenta giorni precedenti l'uscita
dall'allevamento di origine, conformemente alle
disposizioni dell'allegato C, sezione A. La
sieroagglutinazione, o qualsiasi prova autorizzata con
procedura comunitaria, non e' necessaria se gli animali
provengono da uno Stato membro o da una parte di Stato
membro riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi
oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato
membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza
riconosciuto, approvato dalla Commissione europea;
c) provenire da un allevamento ufficialmente indenne
da leucosi bovina enzootica e, se di eta' superiore a
dodici mesi, aver reagito negativamente ad una prova
individuale eseguita nei trenta giorni precedenti l'uscita
dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni
dell'allegato D. Detta prova non e' necessaria se gli
animali provengono da uno Stato membro o da una parte di
Stato membro riconosciuti indenni da leucosi bovina
enzootica oppure da uno Stato membro o da una parte di uno
Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza
riconosciuto, approvato dalla Commissione europea;
d) non entrare mai in contatto, dal momento in cui
lasciano l'azienda di origine sino all'arrivo a
destinazione, con animali conformi solo alle prescrizioni
di cui al comma 3.
3. I bovini da macello, oltre ad avere i requisiti di
cui all'art. 3, devono provenire da allevamenti
ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni da leucosi
bovina enzootica e, se si tratta di bovini non castrati,
provenire da allevamenti ufficialmente indenni da
brucellosi.».
«Art. 9 - 1. I centri di raccolta devono essere
autorizzati dalla autorita' sanitaria della regione o della
provincia autonoma competente per territorio previo
accertamento del possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) essere sottoposti al controllo di un veterinario
ufficiale che garantisca, in particolare, il rispetto delle
prescrizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere e) ed f);
b) essere situati in una zona non soggetta a divieti
o restrizioni per motivi sanitari;
c) essere provvisti:
1) di un ambiente adibito esclusivamente alla
costituzione dei gruppi di animali destinati agli scambi o
a ricevere animali da macello nel caso di cui all'art. 7,
comma 1, lettera b);
2) di adeguati impianti che consentano di caricare,
scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di
abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le
cure eventualmente necessarie: tali impianti devono poter
essere puliti e disinfettati facilmente;
3) di adeguate infrastrutture di ispezione;
4) di adeguate infrastrutture di isolamento;
5) di adeguate attrezzature di pulizia e di
disinfezione dei locali e dei carri bestiame;
6) di una zona adeguata di raccolta del foraggio,
dello strame e del letame;
7) di un adeguato sistema di raccolta delle acque
di scolo;
8) di un ufficio o di un locale per il veterinario
ufficiale.
2. I centri di raccolta di cui al comma 1, devono:
a) essere puliti e disinfettati prima di ogni
utilizzazione secondo le disposizioni del veterinario
ufficiale;
b) introdurre solo animali identificati e provenienti
da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi,
brucellosi e leucosi o animali da macello che soddisfino i
requisiti stabiliti nel presente decreto, fatto salvo
quanto previsto all'art. 6. A tal fine, all'arrivo degli
animali il proprietario o il responsabile del centro
verifica o fa verificare il marchio di identificazione
degli animali nonche' i documenti sanitari o gli altri
documenti di accompagnamento in base alle specie e
categorie ed in caso di irregolarita' ne informa
immediatamente il veterinario ufficiale competente sul
centro;
c) essere sottoposti a regolari ispezioni da parte
del servizio veterinario ufficiale per verificare la
sussistenza delle condizioni che hanno consentito
l'autorizzazione. La frequenza minima di tali ispezioni,
fissata nel provvedimento autorizzativo, deve essere almeno
annuale.
3. Il proprietario o il responsabile del centro di
raccolta, in base al certificato sanitario o altro
documento di accompagnamento degli animali e dei loro
marchi d'identificazione, deve trascrivere su apposito
registro, o registrare su supporto informatico, ogni
informazione relativa a:
a) il nome del proprietario, l'origine, la data di
entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli
animali della specie bovina o il numero di registrazione
dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli
animali della specie suina che entrano nel centro e la loro
destinazione prevista;
b) il numero di registrazione del trasportatore e il
numero di immatricolazione del veicolo che consegna e
raccoglie gli animali dal centro.
4. L'autorita' sanitaria competente delle regioni e
delle province autonome:
a) autorizza, sulla base dei requisiti di cui al
comma 1, i centri di raccolta, attribuendo a ciascuno un
numero di riconoscimento; l'autorizzazione, che puo' essere
limitata ad una determinata specie di animali o ad animali
di determinate categorie e individua le modalita' di
separazione tra gli animali da macello e quelli da
allevamento e produzione;
a-bis) registra e mantiene aggiornate le informazioni
nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai
sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel
rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1
della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri
Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di
raccolta autorizzati con il relativo numero di
riconoscimento;
b) sospende l'autorizzazione di cui alla lettera a),
in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente
decreto nonche' in caso di violazione delle disposizioni
previste dalle altre normative veterinarie;
l'autorizzazione e' ripristinata solo quando si e'
accertata la cessazione delle cause che ne hanno
determinato la sospensione;
c) revoca l'autorizzazione di cui alla lettera a), in
caso di reiterate violazioni alle norme di cui al presente
decreto o ad altre normative veterinarie ovvero qualora la
violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la
sanita' animale.
5. I servizi veterinari delle regioni e province
autonome comunicano al Ministero della sanita' i dati e le
informazioni relativi ai procedimenti e provvedimenti di
cui al comma 4, compresi i relativi aggiornamenti.
6. In base alle informazioni di cui al comma 5, il
Ministero della sanita' predispone un elenco dei centri di
raccolta autorizzati e lo trasmette alla Commissione
europea.».
«Art. 11 - 1. Il Servizio veterinario della Azienda
sanitaria locale rilascia:
a) un numero di riconoscimento al commerciante;
b) un numero di registrazione allo stabilimento
utilizzato dal commerciante di cui alla lettera a), in
relazione alla propria attivita' e al rispettivo numero di
riconoscimento;
c) al fine di rendere disponibili agli altri Stati
membri ed al pubblico gli elenchi di cui alle lettere a) e
b), le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi
veterinari delle ASL territorialmente competenti,
registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni
nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai
sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel
rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1
della medesima.
2. Il commerciante deve:
a) trattare solo animali identificati e, se bovini,
provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da
tubercolosi, brucellosi e leucosi; se animali da macello,
solo se conformi ai requisiti previsti dal presente
decreto;
b) accertare sia la corretta identificazione degli
animali che la presenza della prescritta certificazione
sanitaria ad essi relativa; il servizio veterinario
dell'azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio puo' autorizzare transazioni di animali
correttamente identificati, ma che non soddisfino i
requisiti sanitari di cui alla lettera a), purche' tali
animali siano avviati immediatamente e direttamente; in uno
stabilimento di macellazione situato nel territorio
nazionale per esservi macellati il piu' rapidamente
possibile; fin dal loro arrivo in detto stabilimento tali
animali devono essere tenuti separati e devono essere
macellati separatamente dagli altri animali;
c) iscrivere in un registro, o su supporto
informatico, in base ai certificati sanitari di
accompagnamento degli animali oppure ai numeri o marchi di
identificazione degli stessi, conservandone i dati per
almeno tre anni:
1) il nome del proprietario, l'origine, la data
d'acquisto, le categorie, il numero nonche' il numero
d'identificazione degli animali della specie bovina o, per
quelli della specie suina, il numero di registrazione
dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli
animali acquistati;
2) il numero di registrazione del trasportatore e
il numero di immatricolazione o la targa del veicolo che
consegna e raccoglie gli animali;
3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la
destinazione degli animali;
4) le copie dei ruolini di marcia, ove previsti, e
il numero di serie dei certificati sanitari;
d) provvedere affinche', nel caso in cui gli animali
permangano presso propri impianti:
1) sia impartita al personale adibito al governo
degli animali una formazione specifica in relazione alle
prescrizioni fissate dal presente decreto nonche' per
quanto riguarda la cura e il benessere degli animali;
2) il veterinario ufficiale possa procedere
all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo ritenuto
necessario sugli animali e intraprendere ogni iniziativa
per prevenire la propagazione di malattie.
3. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, l'impianto adibito al ricovero degli animali deve
essere:
a) soggetto al controllo del veterinario ufficiale;
b) situato in una zona non soggetta a divieti o
restrizioni per motivi di polizia veterinaria;
c) provvisto di:
1) strutture idonee e di capacita' sufficiente, in
particolare quelle di ispezione e di isolamento di tutti
gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia
contagiosa;
2) strutture che consentano di caricare e scaricare
e, se del caso, ospitare opportunamente gli animali,
abbeverarli, nutrirli e di somministrare loro tutte le cure
eventualmente necessarie; tali strutture devono poter
essere pulite e disinfettate facilmente;
3) una zona di raccolta dello strame e del letame;
4) un sistema di raccolta delle acque di scolo;
d) pulito e disinfettato prima di ogni utilizzazione,
secondo le istruzioni impartite del veterinario ufficiale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3:
a) e' sospesa in caso di mancato rispetto delle
disposizioni del presente decreto nonche' in caso di
violazione delle disposizioni previste dalle altre
normative veterinarie; e' ripristinata solo quando si e'
accertata la cessazione delle cause che ne hanno
determinato la sospensione;
b) e' revocata in caso di reiterate violazioni alla
normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti
rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale.
5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi
del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui
al comma 1.».



 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, e' sostituito dal seguente:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta e dei centri di magazzinaggio dello sperma, con i relativi numeri di registrazione.».



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 132, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Riconoscimento dei centri di raccolta e di
magazzinaggio). - 1. Le regioni, constatato il rispetto
delle disposizioni previste nell'allegato A e delle
ulteriori disposizioni sanitarie in materia, riconoscono i
centri di raccolta o di magazzinaggio di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b) e c).
2. Le regioni assicurano la permanente conformita' dei
centri di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), ai
requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica,
compresi quelli di cui agli allegati al presente decreto,
anche mediante ispezioni veterinarie periodiche e
comunicano al Ministero della salute i dati relativi ai
centri riconosciuti ed ogni successiva variazione.
3. Qualora sia accertato il venire meno di uno dei
requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica,
le regioni provvedono a sospendere o a revocare il
riconoscimento concesso, anche su segnalazione di
irregolarita' comunicate loro dal Ministero della salute,
sulla base di informazioni pervenute da Stati membri di
destinazione dello sperma.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi
veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative
informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe
zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria
2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto
nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di
rendere disponibili agli altri Stati Membri ed al pubblico
gli elenchi dei centri di raccolta e dei centri di
magazzinaggio dello sperma, con i relativi numeri di
registrazione.».



 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle strutture di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».
2. All'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 193 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei commercianti e delle strutture di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».



Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 6 e 13, del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 193, come modificati dal
presente decreto, cosi' recitano:
«Art. 6 (Ulteriori requisiti sanitari ai fini degli
scambi). - 1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie
vigilano affinche' agli scambi intracomunitari di tutti gli
ovini e caprini siano applicate anche le condizioni di cui
al presente articolo.
2. Gli animali non devono restare fuori dell'azienda di
origine per piu' di sei giorni prima di essere da ultimo
certificati per gli scambi verso la destinazione finale in
un altro Stato membro, come indicato nel certificato
sanitario. Fatto salvo l'art. 15, comma 1, per il trasporto
marittimo, il periodo limite di sei giorni e' prolungato
della durata del viaggio in mare.
3. Dopo avere lasciato l'azienda d'origine, gli animali
devono essere consegnati direttamente a destinazione in un
altro Stato membro.
4. In deroga al comma 3, dopo la partenza dall'azienda
d'origine e prima dell'arrivo a destinazione in un altro
Stato membro gli ovini e i caprini possono transitare
attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto situato
nello stesso Stato membro dal quale gli animali sono stati
spediti. Nel caso di ovini e caprini da macello e'
consentito il transito degli animali attraverso un impianto
riconosciuto del commerciante in alternativa al centro di
raccolta riconosciuto.
5. Gli animali da macello che sono condotti
direttamente in un macello nello Stato membro di
destinazione devono esservi macellati il piu' presto
possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo.
6. Fatto salvo l'art. 3, comma 5, tra la partenza
d'origine e l'arrivo a destinazione, gli animali oggetto
del presente decreto non devono compromettere in alcun
momento la qualifica sanitaria degli animali della specie
ovina e caprina non destinati agli scambi intracomunitari.
7. Le regioni e le province autonome autorizzano le
strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettere «l» e «n»,
mediante la registrazione di ciascuna delle citate
strutture con le modalita' stabilite all'art. 2, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996,
n. 317, e successive modificazioni, e l'attribuzione di un
numero di riconoscimento veterinario; tali adempimenti
devono essere comunicati al Ministero della salute.
7-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati
membri ed al pubblico gli elenchi delle strutture di cui al
comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi
veterinari delle ASL, territorialmente competenti,
registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni
nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai
sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel
rispetto della schema previsto nell'allegato II, capitolo
1, della medesima.».
«Art. 13 (Registrazione del commerciante). - 1. Il
commerciante di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), deve
essere registrato presso il servizio veterinario
dell'azienda sanitaria. Il commerciante che gestisce un
impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), per poter
operare, deve essere autorizzato dalla regione o dalla
provincia autonoma, che rilascia un numero di
riconoscimento veterinario.
1-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati
membri ed al pubblico gli elenchi dei commercianti e delle
strutture di cui al comma 3, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il
tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente
competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative
informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe
zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria
2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto
nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.
2. A tale fine il commerciante e' obbligato a:
a) trattare solo animali identificati e provenienti
da aziende che soddisfino i requisiti stabiliti nell'art.
3. A tale fine il commerciante deve accertare che gli
animali siano opportunamente identificati e accompagnati
dalla documentazione sanitaria prevista dal presente
decreto;
b) iscrivere in un registro o su supporto informatico
in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o
marchi di identificazione degli animali, i seguenti dati
che devono essere conservati per almeno tre anni:
1) il nome del proprietario, l'origine, la data
d'acquisto, le categorie, il numero e l'identificazione
degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di
registrazione dell'azienda di origine degli animali
acquistati, all'occorrenza il numero di riconoscimento o di
registrazione del centro di raccolta attraverso il quale
gli animali sono transitati prima dell'acquisto e la loro
destinazione;
2) il numero di registrazione del trasportatore e
il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e
raccoglie gli animali;
3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la
destinazione degli animali;
4) le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e
il numero di serie dei certificati sanitari;
c) provvedere affinche', nel caso di soggiorno degli
animali nei loro impianti:
1) sia impartita al personale adibito al governo
degli animali una formazione specifica relativamente ai
requisiti del presente decreto, nonche' alla cura e al
benessere di detti animali;
2) gli animali siano periodicamente sottoposti a
controlli di un veterinario ufficiale ed eventualmente a
prove di laboratorio e siano prese tutte le misure
necessarie per prevenire la propagazione di malattie.
3. Ciascuna struttura utilizzata dal commerciante per
l'esercizio della sua professione, deve essere autorizzata
ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e registrata con le
modalita' stabilite all'art. 2, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. A tale
fine ciascuna struttura deve:
a) essere soggetta al controllo di un veterinario
ufficiale che garantisce il rispetto;
b) essere situata in una zona non soggetta a divieto
o restrizioni secondo la normativa comunitaria o nazionale;
c) essere provvista:
1) di impianti adeguati e di capacita' sufficiente,
in particolare di infrastrutture di ispezione e di
infrastrutture di isolamento che permettano di isolare
tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia
contagiosa;
2) di impianti che consentano di caricare e
scaricare e, se del caso, di ospitare opportunamente gli
animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare
loro tutte le cure eventualmente necessarie. Tali impianti
devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
3) di una zona adeguata di raccolta dello strame e
del letame;
4) di un adeguato sistema di raccolta delle acque
di scolo;
d) essere pulita e disinfettata prima di ogni
utilizzazione secondo le istruzioni e con l'utilizzo di
mezzi indicati dal veterinario ufficiale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3:
a) e' sospesa in caso di mancato rispetto delle
disposizioni del presente decreto, nonche' in caso di
violazione delle disposizioni previste dalle altre
normative veterinarie; e' ripristinata solo quando si e'
accertata la cessazione delle cause che ne hanno
determinato la sospensione;
b) e' revocata in caso di reiterate violazioni alla
normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti
rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale.
5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi
del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui
al comma 1.
6. Le regioni e le province autonome dispongono
periodiche ispezioni per verificare l'osservanza delle
prescrizioni stabilite nel presente articolo.».



 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, riconoscono le stazioni di quarantena di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 3, lettera a), e che soddisfano le condizioni di cui all'allegato B, attribuendo a ciascuna di esse un numero di registrazione.
4-ter. Il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nell'ambito della propria competenza, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle stazioni di quarantena e dei rispettivi numeri di registrazione.».



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
30 marzo 1993, n. 93, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 10. - 1. Qualora la normativa comunitaria o, nei
settori non ancora armonizzati, la normativa nazionale,
prevedano la permanenza in quarantena o l'isolamento degli
animali vivi, tali operazioni, se si tratta di malattie
diverse dall'afta epizootica, dalla rabbia e dalla malattia
di Newcastle, possono avvenire:
a) in una stazione di quarantena situata nel Paese
riconosciuta dalla Comunita';
b) in una stazione di quarantena situata nel
territorio della Comunita' rispondente ai requisiti di cui
all'allegato B;
c) nell'azienda di destinazione.
2. Sono fatte salve le garanzie particolari per il
trasporto degli animali tra stazioni di quarantena, aziende
di origine e di destinazione e posti di ispezione
frontalieri nonche' le stazioni di quarantena eventualmente
stabilite dalla Comunita'.
3. Qualora il veterinario responsabile del posto
d'ispezione frontaliero decida la messa in quarantena,
quest'ultima deve essere effettuata in funzione del rischio
diagnosticato dal veterinario del posto d'ispezione
frontaliero che ha effettuato il controllo:
a) nel posto d'ispezione frontaliero stesso, o nelle
sue immediate vicinanze;
b) nell'azienda di destinazione;
c) in una stazione di quarantena in prossimita'
dell'azienda di destinazione.
4. Le stazioni di quarantena sono quelle riconosciute
dalla Comunita', sia in ordine alle condizioni generali,
sia in quelle particolari di riconoscimento delle varie
specie animali; il Ministero della sanita' cura la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'elenco delle stazioni di quarantena
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' dei
suoi eventuali aggiornamenti.
4-bis. Il Ministero della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno
nell'abito della propria competenza territoriale,
riconoscono le stazioni di quarantena di cui al comma 1,
lettera b), ed al comma 3, lettera a) e che soddisfano le
condizioni di cui all'allegato B, attribuendo a ciascuna di
esse un numero di registrazione.
4-ter. Il Ministero della salute e le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o
per tramite dei Servizi veterinari delle ASL
territorialmente competenti, nell'ambito della propria
competenza, registrano e mantengono aggiornate le relative
informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe
zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria
2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto
nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di
rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico
gli elenchi delle stazioni di quarantena e dei rispettivi
numeri di registrazione.
5. Le disposizioni comunitarie concernenti le garanzie
particolari previste al comma 2 e le condizioni generali
particolari previste dal comma 4 non si applicano alle
stazioni di quarantena riservate agli animali non compresi
nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 28.
6. Tutte le spese relative all'applicazione del
presente articolo sono a carico dello speditore, del
destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da
parte dello Stato.».



 
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo
12 novembre 1996, n. 633

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fatte salve le disposizioni concernenti l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze specifiche, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina e' oggetto di scambi unicamente se:
a) e' stato raccolto, trattato e immagazzinato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto, sotto il profilo sanitario, conformemente all'allegato D, capitolo I, del presente decreto, oppure in deroga a quanto precede, qualora si tratti di ovini e caprini, in un'azienda che soddisfi i requisiti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193;
b) proviene da animali che rispondono alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II, del presente decreto;
c) e' stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto;
d) e' accompagnato, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario predisposto in sede comunitaria.
2. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, equina e suina sono oggetto di scambi unicamente se:
a) sono stati prelevati su donatrici, che rispondono alle condizioni fissate nell'allegato D, capitolo IV, del presente decreto, provenienti da un gruppo di raccolta o sono stati prodotti da un gruppo di produzione, riconosciuto dall'autorita' locale competente (regione direttamente o per il tramite dell'azienda sanitaria locale), che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria di cui all'articolo 17 della direttiva comunitaria 92/65/CEE (decisione comunitaria 99/468/CE del Consiglio e successive modificazioni;
b) sono stati raccolti, trattati e conservati in un laboratorio, nonche' immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto;
c) sono accompagnati, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria.
3. Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme alle disposizioni del comma 2 per gli ovini, i caprini e gli equidi e alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, per i suini.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono i centri di cui alla lettera a) del comma 1 e i gruppi riconosciuti di cui alla lettera a) del comma 2, assegnando un numero di registrazione ad ogni centro e gruppo.».
2. All'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi riguardanti i suddetti centri e gruppi riconosciuti e dei rispettivi numeri di registrazione.».
3. All'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il Ministero della salute registra e assegna un numero di registrazione agli organismi, istituti o centri di cui al comma 3. Il Ministero della salute redige e tiene aggiornato un elenco dei citati organismi, istituti o centri e dei rispettivi numeri di registrazione, mettendolo a disposizione degli Stati membri e del pubblico, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II capitolo 1, della medesima.».
4. L'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Misure sanitarie alle importazioni). - 1. Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui all'articolo 11 possono essere importati nel territorio nazionale soltanto se:
a) provengono da un Paese terzo compreso in un elenco redatto dalla Commissione europea;
b) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria, firmato dall'autorita' competente del Paese esportatore che attesta che:
1) gli animali:
1.1) soddisfano le condizioni supplementari o offrono le garanzie fissate in sede comunitaria;
1.2) provengono da centri, organismi o istituti riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle stabilite nell'allegato C;
2) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provengono da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi di raccolta e di produzione riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria.».



Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 11 e 13, del citato decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 633, come modificati dal
presente decreto, cosi' recitano:
«Art. 11 (Condizioni specifiche per sperma, ovuli ed
embrioni). - 1. Fatte salve le disposizioni concernenti
l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per
determinate razze specifiche, lo sperma delle specie ovina,
caprina ed equina e' oggetto di scambi unicamente se:
a) e' stato raccolto, trattato e immagazzinato ai
fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un
centro riconosciuto, sotto il profilo sanitario,
conformemente all'allegato D, capitolo I, del presente
decreto, oppure in deroga a quanto precede, qualora si
tratti di ovini e caprini, in un'azienda che soddisfi i
requisiti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193;
b) proviene da animali che rispondono alle condizioni
stabilite nell'allegato D, capitolo II, del presente
decreto;
c) e' stato raccolto, trattato, conservato,
immagazzinato e trasportato conformemente all'allegato D,
capitolo III, del presente decreto;
d) e' accompagnato, nel corso della spedizione verso
un altro Stato membro, da un certificato sanitario
predisposto in sede comunitaria.
2. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina,
caprina, equina e suina sono oggetto di scambi unicamente
se:
a) sono stati prelevati su donatrici, che rispondono
alle condizioni fissate nell'allegato D, capitolo IV, del
presente decreto, provenienti da un gruppo di raccolta o
sono stati prodotti da un gruppo di produzione,
riconosciuto dall'autorita' locale competente (Regione
direttamente o per il tramite dell'Azienda sanitaria
locale), che soddisfano le condizioni stabilite
nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura
comunitaria di cui all'art. 17 della direttiva comunitaria
92/65/CE (decisione comunitaria 99/468/CE del Consiglio e
successive modifiche);
b) sono stati raccolti, trattati e conservati in un
laboratorio, nonche' immagazzinati e trasportati
conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente
decreto;
c) sono accompagnati, nel corso della spedizione
verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario
conforme al modello stabilito in sede comunitaria.
3. Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle
donatrici deve essere conforme alle disposizioni del comma
2 per gli ovini, i caprini e gli equidi e alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 1994
per i suini.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano riconoscono i centri di cui alla lettera a) del
comma 1 e i gruppi riconosciuti di cui alla lettera a) del
comma 2, assegnando un numero di registrazione ad ogni
centro e gruppo.
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, direttamente o per tramite dei Servizi veterinari
delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti
registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni
nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica ai
sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel
rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo
1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli
altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi riguardanti i
suddetti centri e gruppi riconosciuti e dei rispettivi
numeri di registrazione.
5. Le spese connesse con le procedure di riconoscimento
di cui al presente articolo sono a carico del titolare dei
centri e delle stazioni di raccolta, non pubblici, secondo
criteri e modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Ministro.».
«Art. 13 (Documentazione sanitaria per il trasporto). -
1. Devono essere accompagnati da un documento di trasporto
conforme al modello di cui all'allegato E:
a) gli animali delle specie sensibili alle malattie
di cui all'allegato A;
b) gli animali delle specie sensibili alle malattie
di cui all'allegato B, nel caso in cui lo Stato membro di
destinazione abbia stabilito un programma facoltativo o
obbligatorio di lotta o di sorveglianza ovvero sia indenne
o parzialmente indenne dalle malattie di cui allo stesso
allegato B;
c) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali di
cui alle lettere a) e b), in provenienza da o con
destinazione ad organismi, istituti o centri riconosciuti.
2. Il documento di cui al comma 1, che deve
accompagnare le partite durante il trasporto fino a
destinazione, e' completato dal veterinario responsabile
dell'organismo, istituto o centro riconosciuto di origine e
deve precisare che gli animali, gli ovuli, lo sperma o gli
embrioni provengono da organismo, istituto o centro
riconosciuti.
3. Il Ministero della sanita' riconosce ufficialmente
gli organismi, istituti o centri su presentazione di
domanda corredata dalla documentazione che attesti il
possesso dei requisiti di cui all'allegato C; a tal fine il
Ministero della sanita' puo' procedere a controlli sul
posto direttamente o delegando i servizi veterinari delle
unita' sanitarie locali.
4. Il Ministero della salute registra e assegna un
numero di registrazione agli organismi, istituiti o centri
di cui al comma 3. ll Ministero della salute redige e tiene
aggiornato un elenco dei citati organismi, istituti o
centri e dei rispettivi numeri di registrazione, mettendolo
a disposizione degli Stati Membri e del pubblico, ai sensi
della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto
dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della
medesima.
5. Le spese connesse con le procedure di riconoscimento
di cui al presente articolo sono a carico del titolare
degli organismi, degli istituti e dei centri, non pubblici,
secondo criteri e modalita' da stabilirsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro della sanita' di concerto
con il Ministro del tesoro.».



 
Art. 6
Modifiche alla legge 15 gennaio 1991, n. 30

1. All'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina, nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 2, capo I, della decisione 2009/712/CE.».



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 3, della citata legge 15 gennaio
1991, n. 30, come modificata dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 3. - 1. I libri genealogici sono istituiti,
previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di
specie o di razza, dotate di personalita' giuridica ed in
possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici
sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di
appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro
genealogico del cavallo da sella italiano e' tenuto
dall'ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna
organizzazione provvede altresi' alle valutazioni genetiche
del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa
istituito.
2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti,
per ogni specie, razza o altro tipo genetico,
dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformita'
ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei
controlli ed i propri uffici provinciali. Tale associazione
tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle
specie bovina ed equina, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed
i libri genealogici di specie e razze per le quali non
esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti
di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle
razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'art.
2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse
associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri
genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i
registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti
alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche
agricole.
3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue
inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti
ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici
per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la
selezione delle stesse, in armonia con le direttive
dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti
i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali,
nonche' le modalita' per l'inserimento dei cavalli delle
suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni
idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione
artificiale.
4. In considerazione della particolarita' della specie
suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini
ibridi, cosi' come definiti nell'allegato, da parte di
imprese singole od associate. La tenuta di detti registri
e' coordinata dalla stessa associazione nazionale
allevatori che gestisce il libro genealogico della specie,
sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio
sito internet istituzionale, a disposizione degli altri
Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di
allevatori, delle organizzazioni e degli organismi
ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono
libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze
delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina,
compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed
equini, nel rispetto dello schema previsto nell'allegato
II, capitolo 2, capo I, della decisione 2009/712/CE.».



 
Art. 7
Regolamenti

1. Con successivi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 gennaio 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attuate le modifiche ai regolamenti vigenti di recepimento delle direttive 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE e 92/66/CEE, al fine di adeguarli a quanto previsto nella direttiva 2008/73/CE.



Note all'art. 7:
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 gennaio 1988, n.
400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, S.O. cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitaria;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)».
- Per le direttive 89/556/CE, 90/426/CE, 90/429/CEE,
90/539/CE, 92/35/CE, 92/66/CE e 2008/73/CE vedi note alle
premesse.



 
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Fazio, Ministro della salute

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Scajola, Ministro dello sviluppo
economico

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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