Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2010 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 57 |
Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per l'anno 2008, ed in particolare l'articolo 1 recante delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, compresa nell'elenco di cui all'allegato B; Vista la direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; Vista la decisione della Commissione 2009/712/CE del 18 settembre 2009 che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria e, segnatamente, l'allegato II, capitoli 1 e 3; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE; Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla disciplina della riproduzione animale e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuto di recepire le modifiche relative alle direttive 89/556/CEE, 90/429/CEE, 90/426/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE e 92/66/CEE, attuate nell'ordinamento nazionale con provvedimento di natura regolamentare, con strumenti normativi di analoga natura; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196
1. All'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, dopo le parole: «lettera d)» sono inserite le seguenti: «o in una struttura e alle condizioni predisposte conformemente alle procedure stabilite dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 5 e 7 della decisione 99/468/CE del Consiglio». 2. L'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 e' abrogato. 3. Dopo l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis. - 1. Il Ministero della salute indica gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D. 2. Il Ministero della salute predispone e aggiorna, su base informatica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 3, della medesima, l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, degli enti ufficiali e degli istituti statali, messo a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, previa pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso Ministero.». 4. All'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 1999, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) registra e mantiene aggiornate le informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta autorizzati con il relativo numero di riconoscimento.». 5. Il comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 196 del 1999 e' sostituito dal seguente: «1. Il servizio veterinario della Azienda sanitaria locale rilascia: a) un numero di riconoscimento al commerciante; b) un numero di registrazione allo stabilimento utilizzato dal commerciante di cui alla lettera a), in relazione alla propria attivita' e al rispettivo numero di riconoscimento; c) al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi di cui alle lettere a) e b), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009 n. 161 S.O. cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Allegato B 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione); 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione); 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica; 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate; 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'; 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 2008/5/CE della commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata); 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro; 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari; 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario (rifusione); 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; 2008/63/CE della commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini; 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie; 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.». - La direttiva 2008/73/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14 agosto 2008, n. L 219. - La direttiva 64/432/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 luglio 1964, n. L 121. - La direttiva 77/504/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 1977, n. L 206. - La direttiva 88/407/CEE e' pubblicata nella 22 luglio 1988, n. L 194. - La direttiva 88/661/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1988, n. 382. - La direttiva 89/361/CEE e' pubblicata nella nella G.U.C.E. 6 giugno 1989, n. L 153. - La direttiva 89/556/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 ottobre 1989, n. L 302. - Le direttive 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE e 90/429/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224. - La direttiva 90/539/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 ottobre 1990, n. L 303. - La direttiva 91/68/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 febbraio 1991, n. L 46. - La direttiva 91/496/CEE e' pubblicato nella G.U.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268. - La direttiva 92/35/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 giugno 1992, n. L 157. - La direttiva 92/65/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14 settembre 1992, n. L 268. - La direttiva 92/66/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 settembre 1992, n. L 260. - La direttiva 92/119/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 1993, n. L 62. - La direttiva 94/28/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12 luglio 1994, n. L 178. - La direttiva 2000/75/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. - La decisione 2000/258/CE pubblicata nella G.U.C.E. 30 marzo 2000, n. L 79. - La direttiva 2001/89/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1° dicembre 2001, n. L 316. - La direttiva 2002/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 192. - La direttiva 2005/94/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 gennaio 2006, n. L 10. - La decisione 2009/712/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 settembre 2009, n. L 247. - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146, S.O. - La direttiva 97/12/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1997, n. L 109. - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163. - La direttiva 2003/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2003, n. L 143. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. - La direttiva 2003/50/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2003, n. L 169. - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78, S.O. - La direttiva 90/675/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. L 373. - Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1996, n. 296, S.O. - La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224. - La legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24. Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 5, 9 e 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 5. - 1. Gli animali d'allevamento o da produzione, oltre a soddisfare ai requisiti di cui all'art. 3, devono: a) essere rimasti in una sola azienda negli ultimi trenta giorni prima del carico o, se sono nati da meno di trenta giorni, nell'azienda d'origine sin dalla nascita; se gli animali transitano in un centro di raccolta, la durata della loro permanenza al di fuori dell'azienda d'origine, per fini di raccolta, non puo' essere superiore a sei giorni. Il veterinario ufficiale deve accertarsi, in base all'identificazione ufficiale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), e ai documenti ufficiali, che gli animali soddisfano tali condizioni e che sono di origine comunitaria o sono stati importati conformemente alla legislazione comunitaria; b) essere avviati, alla destinazione finale quanto prima, se si tratta di animali importati da Paesi terzi e destinati ad un altro Stato membro, accompagnati dal certificato rilasciato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche; c) se si tratta di animali importati da paesi terzi, essere soggetti una volta arrivati a destinazione, alle disposizioni del presente decreto e, in particolare, ai requisiti di permanenza di cui alla lettera a), e non essere immessi in un allevamento fino a quando il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda non abbia accertato che gli animali in questione non compromettano la qualifica sanitaria dell'azienda della quale fa parte l'allevamento. Quando un animale proveniente da un Paese terzo viene introdotto in un'azienda, nessun animale dell'azienda puo' essere ceduto nei trenta giorni successivi a tale introduzione, a meno che l'animale importato sia isolato dagli altri animali dell'azienda. 2. I bovini d'allevamento o da produzione, oltre a soddisfare ai requisiti di cui al comma 1, devono: a) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, qualora si tratti di animali di eta' superiore a sei settimane, aver reagito negativamente ad un'intradermotubercolinizzazione effettuata nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato B, punto 32, lettera d) o in una struttura e alle condizioni predisposte conformemente alle procedure stabilite dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 5 e 7 della decisione 99/468/CE del Consiglio. L'intradermotubercolinizzazione non e' necessaria qualora gli animali provengano da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione europea; b) nel caso di animali non castrati, provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, se di eta' superiore a 12 mesi, presentare un tasso brucellare inferiore a trenta unita' internazionali (UI) agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione o qualsiasi prova autorizzata con procedura comunitaria, praticata nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, sezione A. La sieroagglutinazione, o qualsiasi prova autorizzata con procedura comunitaria, non e' necessaria se gli animali provengono da uno Stato membro o da una parte di Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione europea; c) provenire da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica e, se di eta' superiore a dodici mesi, aver reagito negativamente ad una prova individuale eseguita nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato D. Detta prova non e' necessaria se gli animali provengono da uno Stato membro o da una parte di Stato membro riconosciuti indenni da leucosi bovina enzootica oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione europea; d) non entrare mai in contatto, dal momento in cui lasciano l'azienda di origine sino all'arrivo a destinazione, con animali conformi solo alle prescrizioni di cui al comma 3. 3. I bovini da macello, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 3, devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni da leucosi bovina enzootica e, se si tratta di bovini non castrati, provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.». «Art. 9 - 1. I centri di raccolta devono essere autorizzati dalla autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma competente per territorio previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti minimi: a) essere sottoposti al controllo di un veterinario ufficiale che garantisca, in particolare, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere e) ed f); b) essere situati in una zona non soggetta a divieti o restrizioni per motivi sanitari; c) essere provvisti: 1) di un ambiente adibito esclusivamente alla costituzione dei gruppi di animali destinati agli scambi o a ricevere animali da macello nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera b); 2) di adeguati impianti che consentano di caricare, scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie: tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente; 3) di adeguate infrastrutture di ispezione; 4) di adeguate infrastrutture di isolamento; 5) di adeguate attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame; 6) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame; 7) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo; 8) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale. 2. I centri di raccolta di cui al comma 1, devono: a) essere puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo le disposizioni del veterinario ufficiale; b) introdurre solo animali identificati e provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi o animali da macello che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente decreto, fatto salvo quanto previsto all'art. 6. A tal fine, all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro verifica o fa verificare il marchio di identificazione degli animali nonche' i documenti sanitari o gli altri documenti di accompagnamento in base alle specie e categorie ed in caso di irregolarita' ne informa immediatamente il veterinario ufficiale competente sul centro; c) essere sottoposti a regolari ispezioni da parte del servizio veterinario ufficiale per verificare la sussistenza delle condizioni che hanno consentito l'autorizzazione. La frequenza minima di tali ispezioni, fissata nel provvedimento autorizzativo, deve essere almeno annuale. 3. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta, in base al certificato sanitario o altro documento di accompagnamento degli animali e dei loro marchi d'identificazione, deve trascrivere su apposito registro, o registrare su supporto informatico, ogni informazione relativa a: a) il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali della specie bovina o il numero di registrazione dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli animali della specie suina che entrano nel centro e la loro destinazione prevista; b) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal centro. 4. L'autorita' sanitaria competente delle regioni e delle province autonome: a) autorizza, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, i centri di raccolta, attribuendo a ciascuno un numero di riconoscimento; l'autorizzazione, che puo' essere limitata ad una determinata specie di animali o ad animali di determinate categorie e individua le modalita' di separazione tra gli animali da macello e quelli da allevamento e produzione; a-bis) registra e mantiene aggiornate le informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta autorizzati con il relativo numero di riconoscimento; b) sospende l'autorizzazione di cui alla lettera a), in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; l'autorizzazione e' ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione; c) revoca l'autorizzazione di cui alla lettera a), in caso di reiterate violazioni alle norme di cui al presente decreto o ad altre normative veterinarie ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale. 5. I servizi veterinari delle regioni e province autonome comunicano al Ministero della sanita' i dati e le informazioni relativi ai procedimenti e provvedimenti di cui al comma 4, compresi i relativi aggiornamenti. 6. In base alle informazioni di cui al comma 5, il Ministero della sanita' predispone un elenco dei centri di raccolta autorizzati e lo trasmette alla Commissione europea.». «Art. 11 - 1. Il Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale rilascia: a) un numero di riconoscimento al commerciante; b) un numero di registrazione allo stabilimento utilizzato dal commerciante di cui alla lettera a), in relazione alla propria attivita' e al rispettivo numero di riconoscimento; c) al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi di cui alle lettere a) e b), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima. 2. Il commerciante deve: a) trattare solo animali identificati e, se bovini, provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi; se animali da macello, solo se conformi ai requisiti previsti dal presente decreto; b) accertare sia la corretta identificazione degli animali che la presenza della prescritta certificazione sanitaria ad essi relativa; il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio puo' autorizzare transazioni di animali correttamente identificati, ma che non soddisfino i requisiti sanitari di cui alla lettera a), purche' tali animali siano avviati immediatamente e direttamente; in uno stabilimento di macellazione situato nel territorio nazionale per esservi macellati il piu' rapidamente possibile; fin dal loro arrivo in detto stabilimento tali animali devono essere tenuti separati e devono essere macellati separatamente dagli altri animali; c) iscrivere in un registro, o su supporto informatico, in base ai certificati sanitari di accompagnamento degli animali oppure ai numeri o marchi di identificazione degli stessi, conservandone i dati per almeno tre anni: 1) il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero nonche' il numero d'identificazione degli animali della specie bovina o, per quelli della specie suina, il numero di registrazione dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli animali acquistati; 2) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione o la targa del veicolo che consegna e raccoglie gli animali; 3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali; 4) le copie dei ruolini di marcia, ove previsti, e il numero di serie dei certificati sanitari; d) provvedere affinche', nel caso in cui gli animali permangano presso propri impianti: 1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica in relazione alle prescrizioni fissate dal presente decreto nonche' per quanto riguarda la cura e il benessere degli animali; 2) il veterinario ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo ritenuto necessario sugli animali e intraprendere ogni iniziativa per prevenire la propagazione di malattie. 3. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, l'impianto adibito al ricovero degli animali deve essere: a) soggetto al controllo del veterinario ufficiale; b) situato in una zona non soggetta a divieti o restrizioni per motivi di polizia veterinaria; c) provvisto di: 1) strutture idonee e di capacita' sufficiente, in particolare quelle di ispezione e di isolamento di tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa; 2) strutture che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, ospitare opportunamente gli animali, abbeverarli, nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali strutture devono poter essere pulite e disinfettate facilmente; 3) una zona di raccolta dello strame e del letame; 4) un sistema di raccolta delle acque di scolo; d) pulito e disinfettato prima di ogni utilizzazione, secondo le istruzioni impartite del veterinario ufficiale. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3: a) e' sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione; b) e' revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale. 5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1.».
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| Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132
1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, e' sostituito dal seguente: «4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta e dei centri di magazzinaggio dello sperma, con i relativi numeri di registrazione.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4 (Riconoscimento dei centri di raccolta e di magazzinaggio). - 1. Le regioni, constatato il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato A e delle ulteriori disposizioni sanitarie in materia, riconoscono i centri di raccolta o di magazzinaggio di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c). 2. Le regioni assicurano la permanente conformita' dei centri di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), ai requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica, compresi quelli di cui agli allegati al presente decreto, anche mediante ispezioni veterinarie periodiche e comunicano al Ministero della salute i dati relativi ai centri riconosciuti ed ogni successiva variazione. 3. Qualora sia accertato il venire meno di uno dei requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica, le regioni provvedono a sospendere o a revocare il riconoscimento concesso, anche su segnalazione di irregolarita' comunicate loro dal Ministero della salute, sulla base di informazioni pervenute da Stati membri di destinazione dello sperma. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati Membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta e dei centri di magazzinaggio dello sperma, con i relativi numeri di registrazione.».
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| Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle strutture di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.». 2. All'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 193 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei commercianti e delle strutture di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 6 e 13, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 6 (Ulteriori requisiti sanitari ai fini degli scambi). - 1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie vigilano affinche' agli scambi intracomunitari di tutti gli ovini e caprini siano applicate anche le condizioni di cui al presente articolo. 2. Gli animali non devono restare fuori dell'azienda di origine per piu' di sei giorni prima di essere da ultimo certificati per gli scambi verso la destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato nel certificato sanitario. Fatto salvo l'art. 15, comma 1, per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni e' prolungato della durata del viaggio in mare. 3. Dopo avere lasciato l'azienda d'origine, gli animali devono essere consegnati direttamente a destinazione in un altro Stato membro. 4. In deroga al comma 3, dopo la partenza dall'azienda d'origine e prima dell'arrivo a destinazione in un altro Stato membro gli ovini e i caprini possono transitare attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto situato nello stesso Stato membro dal quale gli animali sono stati spediti. Nel caso di ovini e caprini da macello e' consentito il transito degli animali attraverso un impianto riconosciuto del commerciante in alternativa al centro di raccolta riconosciuto. 5. Gli animali da macello che sono condotti direttamente in un macello nello Stato membro di destinazione devono esservi macellati il piu' presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo. 6. Fatto salvo l'art. 3, comma 5, tra la partenza d'origine e l'arrivo a destinazione, gli animali oggetto del presente decreto non devono compromettere in alcun momento la qualifica sanitaria degli animali della specie ovina e caprina non destinati agli scambi intracomunitari. 7. Le regioni e le province autonome autorizzano le strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettere «l» e «n», mediante la registrazione di ciascuna delle citate strutture con le modalita' stabilite all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e l'attribuzione di un numero di riconoscimento veterinario; tali adempimenti devono essere comunicati al Ministero della salute. 7-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle strutture di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL, territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto della schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.». «Art. 13 (Registrazione del commerciante). - 1. Il commerciante di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), deve essere registrato presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria. Il commerciante che gestisce un impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), per poter operare, deve essere autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma, che rilascia un numero di riconoscimento veterinario. 1-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei commercianti e delle strutture di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima. 2. A tale fine il commerciante e' obbligato a: a) trattare solo animali identificati e provenienti da aziende che soddisfino i requisiti stabiliti nell'art. 3. A tale fine il commerciante deve accertare che gli animali siano opportunamente identificati e accompagnati dalla documentazione sanitaria prevista dal presente decreto; b) iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, i seguenti dati che devono essere conservati per almeno tre anni: 1) il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali acquistati, all'occorrenza il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta attraverso il quale gli animali sono transitati prima dell'acquisto e la loro destinazione; 2) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali; 3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali; 4) le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e il numero di serie dei certificati sanitari; c) provvedere affinche', nel caso di soggiorno degli animali nei loro impianti: 1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica relativamente ai requisiti del presente decreto, nonche' alla cura e al benessere di detti animali; 2) gli animali siano periodicamente sottoposti a controlli di un veterinario ufficiale ed eventualmente a prove di laboratorio e siano prese tutte le misure necessarie per prevenire la propagazione di malattie. 3. Ciascuna struttura utilizzata dal commerciante per l'esercizio della sua professione, deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e registrata con le modalita' stabilite all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. A tale fine ciascuna struttura deve: a) essere soggetta al controllo di un veterinario ufficiale che garantisce il rispetto; b) essere situata in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la normativa comunitaria o nazionale; c) essere provvista: 1) di impianti adeguati e di capacita' sufficiente, in particolare di infrastrutture di ispezione e di infrastrutture di isolamento che permettano di isolare tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa; 2) di impianti che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie. Tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente; 3) di una zona adeguata di raccolta dello strame e del letame; 4) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo; d) essere pulita e disinfettata prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni e con l'utilizzo di mezzi indicati dal veterinario ufficiale. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3: a) e' sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto, nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione; b) e' revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale. 5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1. 6. Le regioni e le province autonome dispongono periodiche ispezioni per verificare l'osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente articolo.».
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| Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, riconoscono le stazioni di quarantena di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 3, lettera a), e che soddisfano le condizioni di cui all'allegato B, attribuendo a ciascuna di esse un numero di registrazione. 4-ter. Il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nell'ambito della propria competenza, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle stazioni di quarantena e dei rispettivi numeri di registrazione.».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 30 marzo 1993, n. 93, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10. - 1. Qualora la normativa comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati, la normativa nazionale, prevedano la permanenza in quarantena o l'isolamento degli animali vivi, tali operazioni, se si tratta di malattie diverse dall'afta epizootica, dalla rabbia e dalla malattia di Newcastle, possono avvenire: a) in una stazione di quarantena situata nel Paese riconosciuta dalla Comunita'; b) in una stazione di quarantena situata nel territorio della Comunita' rispondente ai requisiti di cui all'allegato B; c) nell'azienda di destinazione. 2. Sono fatte salve le garanzie particolari per il trasporto degli animali tra stazioni di quarantena, aziende di origine e di destinazione e posti di ispezione frontalieri nonche' le stazioni di quarantena eventualmente stabilite dalla Comunita'. 3. Qualora il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero decida la messa in quarantena, quest'ultima deve essere effettuata in funzione del rischio diagnosticato dal veterinario del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato il controllo: a) nel posto d'ispezione frontaliero stesso, o nelle sue immediate vicinanze; b) nell'azienda di destinazione; c) in una stazione di quarantena in prossimita' dell'azienda di destinazione. 4. Le stazioni di quarantena sono quelle riconosciute dalla Comunita', sia in ordine alle condizioni generali, sia in quelle particolari di riconoscimento delle varie specie animali; il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle stazioni di quarantena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' dei suoi eventuali aggiornamenti. 4-bis. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'abito della propria competenza territoriale, riconoscono le stazioni di quarantena di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 3, lettera a) e che soddisfano le condizioni di cui all'allegato B, attribuendo a ciascuna di esse un numero di registrazione. 4-ter. Il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nell'ambito della propria competenza, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle stazioni di quarantena e dei rispettivi numeri di registrazione. 5. Le disposizioni comunitarie concernenti le garanzie particolari previste al comma 2 e le condizioni generali particolari previste dal comma 4 non si applicano alle stazioni di quarantena riservate agli animali non compresi nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28. 6. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.».
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| Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «1. Fatte salve le disposizioni concernenti l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze specifiche, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina e' oggetto di scambi unicamente se: a) e' stato raccolto, trattato e immagazzinato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto, sotto il profilo sanitario, conformemente all'allegato D, capitolo I, del presente decreto, oppure in deroga a quanto precede, qualora si tratti di ovini e caprini, in un'azienda che soddisfi i requisiti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193; b) proviene da animali che rispondono alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II, del presente decreto; c) e' stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto; d) e' accompagnato, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario predisposto in sede comunitaria. 2. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, equina e suina sono oggetto di scambi unicamente se: a) sono stati prelevati su donatrici, che rispondono alle condizioni fissate nell'allegato D, capitolo IV, del presente decreto, provenienti da un gruppo di raccolta o sono stati prodotti da un gruppo di produzione, riconosciuto dall'autorita' locale competente (regione direttamente o per il tramite dell'azienda sanitaria locale), che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria di cui all'articolo 17 della direttiva comunitaria 92/65/CEE (decisione comunitaria 99/468/CE del Consiglio e successive modificazioni; b) sono stati raccolti, trattati e conservati in un laboratorio, nonche' immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto; c) sono accompagnati, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria. 3. Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme alle disposizioni del comma 2 per gli ovini, i caprini e gli equidi e alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, per i suini. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono i centri di cui alla lettera a) del comma 1 e i gruppi riconosciuti di cui alla lettera a) del comma 2, assegnando un numero di registrazione ad ogni centro e gruppo.». 2. All'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi riguardanti i suddetti centri e gruppi riconosciuti e dei rispettivi numeri di registrazione.». 3. All'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della salute registra e assegna un numero di registrazione agli organismi, istituti o centri di cui al comma 3. Il Ministero della salute redige e tiene aggiornato un elenco dei citati organismi, istituti o centri e dei rispettivi numeri di registrazione, mettendolo a disposizione degli Stati membri e del pubblico, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II capitolo 1, della medesima.». 4. L'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Misure sanitarie alle importazioni). - 1. Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui all'articolo 11 possono essere importati nel territorio nazionale soltanto se: a) provengono da un Paese terzo compreso in un elenco redatto dalla Commissione europea; b) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria, firmato dall'autorita' competente del Paese esportatore che attesta che: 1) gli animali: 1.1) soddisfano le condizioni supplementari o offrono le garanzie fissate in sede comunitaria; 1.2) provengono da centri, organismi o istituti riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle stabilite nell'allegato C; 2) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provengono da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi di raccolta e di produzione riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria.».
Note all'art. 5: - Il testo degli articoli 11 e 13, del citato decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 11 (Condizioni specifiche per sperma, ovuli ed embrioni). - 1. Fatte salve le disposizioni concernenti l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze specifiche, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina e' oggetto di scambi unicamente se: a) e' stato raccolto, trattato e immagazzinato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto, sotto il profilo sanitario, conformemente all'allegato D, capitolo I, del presente decreto, oppure in deroga a quanto precede, qualora si tratti di ovini e caprini, in un'azienda che soddisfi i requisiti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193; b) proviene da animali che rispondono alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II, del presente decreto; c) e' stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto; d) e' accompagnato, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario predisposto in sede comunitaria. 2. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, equina e suina sono oggetto di scambi unicamente se: a) sono stati prelevati su donatrici, che rispondono alle condizioni fissate nell'allegato D, capitolo IV, del presente decreto, provenienti da un gruppo di raccolta o sono stati prodotti da un gruppo di produzione, riconosciuto dall'autorita' locale competente (Regione direttamente o per il tramite dell'Azienda sanitaria locale), che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria di cui all'art. 17 della direttiva comunitaria 92/65/CE (decisione comunitaria 99/468/CE del Consiglio e successive modifiche); b) sono stati raccolti, trattati e conservati in un laboratorio, nonche' immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto; c) sono accompagnati, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria. 3. Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme alle disposizioni del comma 2 per gli ovini, i caprini e gli equidi e alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 1994 per i suini. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono i centri di cui alla lettera a) del comma 1 e i gruppi riconosciuti di cui alla lettera a) del comma 2, assegnando un numero di registrazione ad ogni centro e gruppo. 4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi riguardanti i suddetti centri e gruppi riconosciuti e dei rispettivi numeri di registrazione. 5. Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare dei centri e delle stazioni di raccolta, non pubblici, secondo criteri e modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro.». «Art. 13 (Documentazione sanitaria per il trasporto). - 1. Devono essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E: a) gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato A; b) gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato B, nel caso in cui lo Stato membro di destinazione abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta o di sorveglianza ovvero sia indenne o parzialmente indenne dalle malattie di cui allo stesso allegato B; c) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali di cui alle lettere a) e b), in provenienza da o con destinazione ad organismi, istituti o centri riconosciuti. 2. Il documento di cui al comma 1, che deve accompagnare le partite durante il trasporto fino a destinazione, e' completato dal veterinario responsabile dell'organismo, istituto o centro riconosciuto di origine e deve precisare che gli animali, gli ovuli, lo sperma o gli embrioni provengono da organismo, istituto o centro riconosciuti. 3. Il Ministero della sanita' riconosce ufficialmente gli organismi, istituti o centri su presentazione di domanda corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'allegato C; a tal fine il Ministero della sanita' puo' procedere a controlli sul posto direttamente o delegando i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. 4. Il Ministero della salute registra e assegna un numero di registrazione agli organismi, istituiti o centri di cui al comma 3. ll Ministero della salute redige e tiene aggiornato un elenco dei citati organismi, istituti o centri e dei rispettivi numeri di registrazione, mettendolo a disposizione degli Stati Membri e del pubblico, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima. 5. Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare degli organismi, degli istituti e dei centri, non pubblici, secondo criteri e modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro.».
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| Art. 6 Modifiche alla legge 15 gennaio 1991, n. 30
1. All'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina, nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 2, capo I, della decisione 2009/712/CE.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 3, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3. - 1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano e' tenuto dall'ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresi' alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito. 2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformita' ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole. 3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonche' le modalita' per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale. 4. In considerazione della particolarita' della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, cosi' come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri e' coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equini, nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 2, capo I, della decisione 2009/712/CE.».
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| Art. 7 Regolamenti
1. Con successivi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 gennaio 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attuate le modifiche ai regolamenti vigenti di recepimento delle direttive 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE e 92/66/CEE, al fine di adeguarli a quanto previsto nella direttiva 2008/73/CE.
Note all'art. 7: - L'art. 17, comma 1, della legge 23 gennaio 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. cosi' recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitaria; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e)». - Per le direttive 89/556/CE, 90/426/CE, 90/429/CEE, 90/539/CE, 92/35/CE, 92/66/CE e 2008/73/CE vedi note alle premesse.
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| Art. 8 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Fazio, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano |
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