Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2010
Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Ordinanza n. 3864).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;
Visto, in particolare, l'art. 32-bis del predetto decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita';
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualita' 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;
Considerato che bisogna procedere alla ripartizione tra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del predetto Fondo per l'annualita' 2009 destinate agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il verbale in data 16 luglio 2009 della Commissione mista, costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, con decreto del Capo dipartimento della Protezione civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, che ha previsto, per l'annualita' 2008, la riassegnazione di 736.601,20 euro relativi ai piani non pervenuti, o pervenuti in ritardo, della Province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta e Molise, a favore delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia e Sicilia, in quanto le stesse regioni avevano indicato nei piani, pervenuti nei termini, ulteriori interventi eccedenti la quota assegnata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728;
Viste le note della Regione Basilicata (lettera prot. n. 189312/7602 del 13 ottobre 2009), Campania (lettera prot. n. 2009.0858728 dell'8 ottobre 2009), Calabria (lettera prot. n. 22218 del 10 novembre 2009), Lazio (lettera prot. n. D2/2S/05/203885 del 16 ottobre 2009), Lombardia (lettera prot. n. E1.2009.0424211 del 2 novembre 2009), Sicilia (lettera prot. 55179 del 12 novembre 2009), con le quali le predette regioni hanno comunicato l'interesse ad avviare nuovi interventi con le risorse delle riassegnazioni;
Viste le note della regione Friuli (lettera prot. n. 34520 del 19 ottobre 2009) e della regione Puglia (lettera prot. n. 7541 del 10 novembre 2009), con le quali le predette regioni hanno comunicato di non avere interesse ad avviare nuovi interventi con i fondi delle riassegnazioni, stante l'esiguita' degli stessi;
Considerato che la regione Marche non ha risposto alla richiesta di riassegnazione;
Considerato che si rende necessario procedere alla citata riassegnazione;
Ravvisata l'esigenza di procedere alla ripartizione tra le regioni Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia delle riassegnazioni relative all'annualita' 2008, per un totale di 595.203,43 euro;
Visto il verbale in data 16 luglio 2009 della Commissione mista, costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, con decreto del Capo dipartimento della Protezione civile, rep. n. 3648 del 3 luglio 2009, che ha previsto la ripartizione tra tutte le regioni delle risorse da riassegnare non utilizzate dalle regioni;
Ravvisata, altresi', la necessita' di procedere alla ripartizione tra regioni e Province autonome delle somme relative alle riassegnazioni non utilizzate relative all'annualita' 2008, pari a 141.397,77 euro e delle somme relative all'annualita' 2009, pari a 20 milioni di euro, per un totale di 20.141.397,77 euro;
Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le predette finalita';
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato, ai sensi dell'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico.
2. Con la presente ordinanza viene riassegnata la somma di 595.203,43 euro relativa all'annualita' 2008 a favore delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia.
3. Con la presente ordinanza viene, inoltre, ripartita tra le regioni e le province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa all'annualita' 2009, a cui si aggiunge la somma di 141.397,77 euro relativa alle riassegnazioni dell'annualita' 2008 non utilizzate. Per le risorse finanziarie relative agli anni successivi si provvedera' con successive ordinanze che potranno tener conto, ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome, delle effettive disponibilita' finanziarie e degli eventuali aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle scuole esistenti.
4. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti dall'art. 1, commi 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.
 
Art. 2

1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 2, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, e' assegnata alle singole regioni sulla base degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.
2. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 3, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, e' assegnata alle singole regioni e Province autonome sulla base degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.
3. Ai fini dell'utilizzo di tali quote, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, un piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 4, che intende realizzare, con indicazione di: priorita' attribuita, regione, comune, provincia, classificazione attuale, classificazione nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno di costruzione, volume, tipo di intervento secondo art. 1, comma 4, indice di rischio, costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, costo convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale richiesto, finanziamento statale richiesto, ente beneficiario, soggetto attuatore, eventuale documentazione di supporto alla richiesta, parere favorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Le Regioni oggetto di riassegnazione presenteranno due piani separati, rispettivamente a valere sulle quote di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della presente ordinanza.
4. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al comma 3, le regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui al comma 5 del presente articolo.
5. Qualora i piani di intervento di cui al comma 3 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 3

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo quanto riportato all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, con la precisazione che per interventi di tipo c) la percentuale di finanziamento statale e' determinata mediante l'applicazione dei medesimi parametri di valutazione individuati per gli interventi di tipo a) o b), a seconda che l'edificio da demolire e ricostruire sia stato, o meno, oggetto di verifica sismica.
2. I fondi sono erogati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3, commi da 2 a 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, e all'art. 4 della stessa ordinanza, con l'avvertenza che ci si riferisce alla data di pubblicazione della presente ordinanza ed alla pubblicazione dei decreti di individuazione degli interventi relativi alla presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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