IL DIRETTORE CENTRALE gestione tributi e rapporto con gli utenti
Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria; Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale; Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994; Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000; Vista la determinazione prot. n. 141773 del 26 ottobre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2009, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione; Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale; Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;
A d o t t a la seguente determinazione:
Art. 1
1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti: 1396) «CROCE BLU ITALIA», con sede in Biella; 1397) «A.V.S. CROCE VERDE», con sede in Sassuolo (Modena); 1398) «Pubblica Assistenza Sassuolo (P.A.S.)», con sede in Sassuolo (Modena); 1399) «AS.SO.VO.CE.», con sede in Cerveteri (Roma). La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 aprile 2010
Il direttore centrale: De Santis |