Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 marzo 2010 |
Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Sandalia» di Villasor. |
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IL DIRETTORE GENERALE prevenzione sanitaria
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; Visto il proprio decreto 15 dicembre 2008, n. 3858 con il quale e' stata ripristinata la validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sandalia» di Villasor (Cagliari), previo parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanita' in merito al sistema di trattamento per l'abbattimento del fluoro; Visto il regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010 che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell'allumina attivata per l'eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente; Considerato che l'art. 4 del suddetto regolamento da' disposizioni sulle indicazioni che obbligatoriamente devono essere riportate sulle etichette delle acque minerali sottoposte ad un trattamento di eliminazione del fluoro; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1
1) Per le motivazioni espresse in premessa, sulle etichette dell'acqua minerale Sandalia di Villasor (Cagliari), vicino alla dichiarazione relativa alla composizione chimica deve essere riportata la seguente indicazione: «acqua sottoposta ad una tecnica di assorbimento autorizzata». |
| Art. 2
1) L'acqua minerale immessa sul mercato entro il 10 agosto 2010 e che non rispetta le prescrizioni dell'art. 1, puo' continuare ad essere commercializzata fino al 10 agosto 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso alla societa' interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali. Roma, 18 marzo 2010
Il direttore generale: Oleari |
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