Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 18 marzo 2010 |
Riconoscimento, al sig. Verdial Rodriguez Alain, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 2006, n. 304, contenente il regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista; Vista l'istanza del sig. Verdial Rodriguez Alain, nato il 23 gennaio 1983 a Nyon (Svizzera), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia; Rilevato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Periodismo» presso 1'«Universidad Complutense» di Madrid nel settembre 2007; Rilevato che secondo la attestazione della Autorita' competente spagnola detto titolo accademico configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) della direttiva n. 2005/36/CE; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 dicembre 2009; Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista professionista» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali sulle materie indicate nell'allegato A; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi diciotto;
Decreta:
Art. 1
Al sig. Verdial Rodriguez Alain, nato il 23 gennaio 1983 a Nyon (Svizzera), cittadino spagnolo, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della omonima professione in Italia. |
| Art. 2
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi, e che consiste nello svolgimento di attivita' giornalistica continuativa e retribuita per uno o piu' organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati. |
| Art. 3
Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto. |
| Art. 4
La prova attitudinale orale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista; 2) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione; 3) Teoria e tecniche dell'informazione giornalistica; 4) Elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo. Roma, 18 marzo 2010
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 4. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 4. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del direttore o dei direttori degli organi di informazione, presso cui e' stato svolto il tirocinio. |
|
|
|