Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla»; Visto il parere favorevole della Regione Friuli-Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 marzo 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, l'art. 6 ed allegato del disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| Annesso
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con eventuale lieve sentore di legno; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l. |
| Allegato
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 26 g/1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», puo' utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve. |
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