IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con Regolamento (CE) n. 203 della Commissione del 10 marzo 2010, la denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita alla categoria Materie grasse - Olio extra vergine di oliva, e' iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Irpinia - Colline dell'Ufita», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Irpinia - Colline dell'Ufitate», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 203 del 10 marzo 2010. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 26 marzo 2010
Il Capo Dipartimento: Nezzo |