Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 25 marzo 2010 |
Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Serapide - Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza ad orientamento integrato» ad istituire e ad attivare nella sede di Pozzuoli un corso di specializzazione in psicoterapia. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modificazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Serapide - Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza ad orientamento integrato» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Pozzuoli (Napoli), via Raimondo Annecchino n. 248, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'; Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 12 marzo 2010, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il quadro di riferimento teorico al quale si ispira l'Istituto e' aspecifico e generalista, non sufficientemente delineato nel significato e valore dell'integrazione tra le diverse componenti culturali e scientifiche proposte, che il programma didattico appare anch'esso non chiaro nei suoi principi integrativi e nelle sue finalita' formative, ed infine che la figura di psicoterapeuta risultante da questo modello formativo appare non caratterizzata nelle modalita' operative e conseguentemente nelle finalita' cliniche e terapeutiche; Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Serapide - Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza ad orientamento integrato» con sede in Pozzuoli (Napoli), via Raimondo Annecchino n. 248, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2010
Il Capo del Dipartimento: Masia |
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