Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 marzo 2010
Riconoscimento, al sig. Telfser Roland, dei titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Telfser Roland, nato il 16 maggio 1973 a Silandro (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settori civile ambientale e industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;
Considerato che ha conseguito un titolo accademico «Diplom-Ingenieur (FH)» presso la «Hochschule fur Technik, Wirschaft und Kultur» di Lipsia nel luglio 2009;
Considerato che ha documentato di essere iscritto alla «Bayerische Ingenieurkammer-Bau» dal settembre 2009;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Telfser non e' stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza di servizi, e' stato espresso parere favorevole in ordine alla iscrizione nella sezione A settore civile ambientale;
Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Telfser Roland, nato il 16 maggio 1973 a Silandro (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di ventiquattro mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni; 2) Geotecnica e tecnica delle fondazioni; 3) Costruzioni di ponti e solo orali; 4) Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti.
 
Art. 3

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo «ingegneri» sezione A - settore industriale e' respinta.
Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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