Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 marzo 2010
Concessione del trattamento di mobilita' per un numero massimo di 270 unita' lavorative della Transcom Worldwide S.p.A. (Decreto n. 50850).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - con il quale e' stato previsto che «ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo' essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 9 novembre 2009, relativo alla societa' Transcom Worldwide S.p.A., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta societa';
Vista l'istanza presentata in data 15 dicembre 2009 dalla societa' Transcom Worldwide S.p.A., ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in favore dei lavoratori licenziati;
Visti gli elenchi presentati in data 11 gennaio 2010 dalla societa' Transcom Worldwide S.p.A., ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in favore rispettivamente di 270 unita' lavorative;
Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata, per il periodo dal 20 dicembre 2009 al 19 dicembre 2010, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 9 novembre 2009, in favore di un numero massimo di 270 unita' lavorative della societa' Transcom Worldwide S.p.A.
Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla societa' Transcom Worldwide S.p.A., sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.912.759,44.
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 2.912.759,44, gravera' sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 marzo 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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