IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (CE) n. 222 della Commissione del 17 marzo 2010, la denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Sedano Bianco di Sperlonga», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede:
Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Sedano Bianco di Sperlonga», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 222 del 17 marzo 2010. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 24 marzo 2010
Il Capo Dipartimento: Nezzo |