Gazzetta n. 83 del 10 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 marzo 2010 |
Istituzione di un sistema di controllo per i vini designati con le indicazioni facoltative. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 e abrogato il regolamento (CE) n. 479/2008; Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto in particolare l'art. 118-septiesdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che al punto 2, lettera a), prevede che gli stati membri debbano adottare disposizioni per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicita' delle informazioni relative ai; Visto il decreto 26 luglio 2000 che ha stabilito che i dati desunti dalla dichiarazione di aggiornamento dello schedario costituiscono l'elemento da utilizzare per ogni adempimento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa al settore vitivinicolo, ivi compresi i relativi aiuti; Visto il decreto 27 marzo 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT; Visto il decreto 23 dicembre 2009, recante le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Tenuto conto della necessita' di recepire le disposizioni normative comunitarie, ed in particolare quelle previste dall'art. 63 del regolamento (CE) n. 607/2009, che riguardano norme specifiche sulle varieta' di uve da vino e sull'annata dei vini senza denominazione di origine o indicazione geografica protetta; Considerato che, le disposizioni in oggetto entrano in vigore con le produzioni ottenute nella vendemmia 2009, ed e' necessario adottare disposizioni al fine di istituire un sistema di controllo per i vini che riportano le indicazioni facoltative dell'annata e del nome di una o piu' varieta' di uve da vino, ai sensi dell'art. 118-septdeicies del regolamento (CE) n. 1234/2007; Considerato, altresi', che gli operatori del settore hanno evidenziato che in assenza di un sistema di controllo non e' possibile procedere alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli in questione, con gravi ripercussioni sia sull'operativita' delle proprie aziende, che sul sistema generale, anche con perdite di quote di mercato sia nazionale che internazionale; Tenuto conto che, in data 20 gennaio 2010, i rappresentanti delle Regioni e quelli delle associazioni di categoria interessate, hanno evidenziato la necessita' di emanare un provvedimento nazionale al fine di adottare un comportamento omogeneo nei controlli su tutto il territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
1. In applicazione dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 607/2009, di seguito denominato regolamento, e' istituito un sistema di controllo per i vini designati con le indicazioni facoltative dell'annata e/o del nome di una o piu' varieta' di uve da vino, ai sensi dell'art. 118-septiesdeicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini della certificazione delle relative produzioni, requisito essenziale per la successiva immissione al consumo. 2. Ai fini dell'etichettatura e della designazione dei vini che non hanno una denominazione di origine o un'indicazione geografica prodotti in ambito nazionale puo' essere utilizzato il nome di una o piu' varieta' di vite, o loro sinonimi, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 2009. |
| Art. 2 Controllo e certificazione delle produzioni
1. Il controllo e certificazione sulla produzione dei vini che riportano le indicazioni facoltative dell'annata e/o del nome di una o piu' varieta' di uve da vino e' effettuato dai soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. L'attivita' di controllo e' effettuata nel rispetto delle disposizioni minime indicate al successivo art. 5. |
| Art. 3 Soggetti idonei all'attivita' di controllo e certificazione
1. I soggetti idonei a svolgere il controllo e la certificazione sull'intero processo di produzione dei vini di cui all'art. 1, sono: a) le autorita' pubbliche; b) gli organismi di controllo individuati come idonei a svolgere i controlli nel settore vitivinicolo con apposito decreto ministeriale; c) gli organismi di controllo di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 2. I soggetti di cui al comma 1, sono inseriti in appositi elenchi distinti per gli organismi di controllo pubblici e privati resi disponibili ai soggetti utilizzatori per mezzo dei servizi SIAN. |
| Art. 4 Adempimenti dei soggetti utilizzatori delle indicazioni facoltative relative all'annata e/o al nome di una o piu' varieta' di uve da vino 1. Ai fini della commercializzazione dei vini di cui all'art. 1, i soggetti utilizzatori (imbottigliatori) che intendono commercializzare, prodotti vitivinicoli confezionati, riportanti le indicazioni facoltative relative all'annata e/o al nome di una o piu' varieta' di uve da vino sono tenuti a sottoporli al controllo da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 3. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai prodotti vitivinicoli commercializzati sfusi verso altri stati membri o paesi terzi importatori. 3. I soggetti di cui al comma 1, devono notificare, alle Regioni o Provincie autonome nelle quali ha sede lo stabilimento di confezionamento, nonche' all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il soggetto incaricato allo svolgimento dei controlli tra quelli indicati all'art. 3, paragrafo 1. |
| Art. 5 Procedure per il controllo e la certificazione
1. I soggetti incaricati del controllo devono garantire tramite una verifica documentale la veridicita' delle indicazioni facoltative indicate nel sistema di etichettatura dei vini di cui all'art. 1. In tal senso il soggetto incaricato del controllo deve verificare la documentazione relativa all'acquisto o alla produzione della partita destinata al confezionamento. In particolare: a) nel caso di prodotti ottenuti direttamente dalla produzione aziendale il soggetto incaricato del controllo verifica la dichiarazione vendemmiale, nonche' ogni altra documentazione necessaria a garantire un efficace controllo sul prodotto. Il soggetto incaricato del controllo, deve garantire mediante il controllo documentale, la rispondenza quantitativa dei carichi dei vini designati con il nome della varieta' di vite e/o dell'annata e delle partite oggetto di controllo; b) nel caso di prodotti acquistati o conferiti il soggetto incaricato del controllo verifica la documentazione ufficiale di trasporto riportante, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa comunitaria e nazionale, anche l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e/o il nome di una o piu' varieta' di uve da vino utilizzate per l'ottenimento del prodotto. 2. Il documento di trasporto costituira' attestazione di conformita' delle indicazioni riportate a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per la designazione del vino con l'indicazione di una o piu' varieta' di uve da vino e/o dell'annata di produzione delle stesse. 3. Ai fini della rivendicazione delle indicazioni facoltative di cui all'art. 1, i soggetti utilizzatori, di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 2, sono tenuti a comunicare al soggetto incaricato del controllo l'inizio delle operazioni di imbottigliamento unitamente e/o successivamente il numero di lotto attribuito alla partita, o nel caso di vini commercializzati sfusi verso gli stati membri o paesi terzi importatori, la data di inizio delle spedizioni. 4. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il soggetto incaricato del controllo, verifica la sussistenza dei requisiti per la rivendicazione delle indicazioni facoltative oggetto del presente decreto. 5. Nel caso in cui a seguito della verifica vengano rilevate irregolarita' tali da compromettere la correttezza delle indicazioni facoltative di cui al presente decreto, il soggetto incaricato al controllo entro 3 giorni lavorativi, ne da' comunicazione al soggetto utilizzatore, alla Regione o Provincia autonoma per quanto di competenza territoriale e all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 6. Per i vini spumanti di cui alle categorie n. 4, 5 e 6 dell'allegato XI-ter del regolamento CE n. 1234/2007, designati con il nome della varieta' di uva da vino e/o dell'annata di produzione delle stesse (vini spumanti c.d. «millesimati») si applica la procedura di controllo indicata nei precedenti commi. Per tali categorie possono essere utilizzate le varieta' di uva da vino nei limiti posti dall'art. 7, del decreto ministeriale 23 dicembre 2009. 7. Il soggetto incaricato del controllo deve trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle Regioni e le Province autonome competenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la relazione sull'attivita' di certificazione e di controllo svolti nell'anno precedente. 8. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, il soggetto incaricato del controllo dovra' procedere all'inserimento nello stesso, dei dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' di certificazione e controllo. |
| Art. 6 Vigilanza
1. La vigilanza sui soggetti autorizzati e' esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e dalle Regioni e Provincie autonome per quanto di competenza territoriale. |
| Art. 7 Oneri della certificazione
1. Il pagamento degli oneri dovuti al soggetto incaricato del controllo sara' effettuato direttamente al soggetto incaricato da parte dei soggetti di cui all'art. 4. 2. La fatturazione sara' effettuata sui quantitativi di prodotto indicati nella comunicazione preventiva di cui all'art. 5, comma 3. 3. I soggetti di cui all'art. 3, rendono pubblici, anche mediante i propri siti internet, i tariffari applicati per le attivita' di cui all'art. 5. |
| Art. 8 Disposizioni particolari
1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano nel caso di vini designati con l'indicazione dell'annata di produzione delle uve o del nome di una varieta' di uve da vino: a) ottenuti dal declassamento di partite di vino a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta ottenute da una o piu' varieta' di vite, o loro sinonimi, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 2009 e per le quali e' gia' stato eseguito il controllo di conformita' al disciplinare di produzione da parte delle strutture di controllo autorizzate; b) ottenuti dalla riclassificazione di partite di uve o vino ottenute da una o piu' varieta' di vite, o loro sinonimi, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 2009 e destinato alla denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta per le quali e' gia' stato eseguito il controllo di conformita' al disciplinare di produzione da parte delle strutture di controllo autorizzate, ferma restando la verifica della rispondenza quantitativa dei carichi nei casi di prodotti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). 2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili a tutte le categorie di prodotti non rientranti nelle categorie delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ottenute nella campagna vitivinicola 2009/2010, anche se non inseriti nella dichiarazione vendemmiale, ferma restando la verifica, da parte del soggetto incaricato del controllo, dei dati riportati nello schedario viticolo o nell'albo vigneti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2010
Il Ministro: Zaia |
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