Gazzetta n. 81 del 8 aprile 2010 (vai al sommario)
LEGGE 7 aprile 2010, n. 51
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo.
2. Per i Ministri l'esercizio delle attivita' previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.
3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.
4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi.
5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 420-ter del codice di
procedura penale:
«Art. 420-ter (Impedimento a comparire dell'imputato o
del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto,
non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza e'
dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il
giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una
nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso
all'imputato, a norma dell'art. 419, comma 1.
2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il
giudice provvede quando appare probabile che l'assenza
dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita' di
comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale
probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo'
formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di
impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si
presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni
previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio
l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza
e ne dispone la notificazione all'imputato.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la
nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per
tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di
assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa
e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per
legittimo impedimento, purche' prontamente comunicato. Tale
disposizione non si applica se l'imputato e' assistito da
due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi
ovvero quando il difensore impedito ha designato un
sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in
assenza del difensore impedito.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ), e successive modificazioni:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a
nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a
mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione
di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11
marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che
le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge
in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione
di particolari Comitati di ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio
e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attivita' dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».
«Art. 6 (Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e
Comitati interministeriali). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni
previste dall'art. 95, primo comma, della Costituzione,
puo' essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di
Consiglio di Gabinetto, ed e' composto dai ministri da lui
designati, sentito il Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri
ministri in ragione della loro competenza.
3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali
istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al
Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno
delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri
puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri,
perche' stabilisca le direttive alle quali i Comitati
debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.».
«Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni
altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro
ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle
regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria,
disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il ministro per gli affari
regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di personale
delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente
del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri organismi a composizione mista
Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di
carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando
le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
delle province autonome.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) e
successive modificazioni:
«Art. 2 (Finalita' e funzioni). - 1. Il presente
decreto legislativo disciplina l'ordinamento,
l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui
attivita' il Presidente si avvale per l'esercizio delle
autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della
Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto,
in particolare, della esigenza di assicurare, anche
attraverso il collegamento funzionale con le altre
amministrazioni interessate, l'unita' di indirizzo politico
ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95
della Costituzione.
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in
particolare, per l'esercizio, in forma organica e
integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale
di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con
altri organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle
autonomie;
e) i rapporti del Governo con le confessioni
religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma,
della Costituzione;
f) la progettazione delle politiche generali e le
decisioni di indirizzo politico generale;
g) il coordinamento dell'attivita' normativa del
Governo;
h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa del
Governo e della funzionalita' dei sistemi di controllo
interno;
i) la promozione e il coordinamento delle politiche
di pari opportunita' e delle azioni di Governo volte a
prevenire e rimuovere le discriminazioni;
l) il coordinamento delle attivita' di comunicazione
istituzionale, di informazione, nonche' relative
all'editoria ed ai prodotti editoriali;
m) la promozione e verifica dell'innovazione nel
settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro
pubblico;
n) il coordinamento di particolari politiche di
settore considerate strategiche dal programma di Governo;
o) il monitoraggio dello stato di attuazione del
programma di Governo e delle politiche settoriali.».
«Art. 3 (Partecipazione all'Unione europea). - 1. Il
Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta
ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia
all'Unione europea e lo sviluppo del processo di
integrazione europea.
2. Compete al Presidente del Consiglio la
responsabilita' per l'attuazione degli impegni assunti
nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente
si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del
Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresi', per il
coordinamento, nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato
competenti per settore, delle regioni, degli operatori
privati e delle parti sociali interessate, ai fini della
definizione della posizione italiana da sostenere, di
intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di
Unione europea.
3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia
di attuazione delle norme comunitarie e in materia di
relazioni con le istituzioni comunitarie.».
«Art. 4 (Rapporti con il sistema delle autonomie). - 1.
Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di
rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo
sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e
autonomie locali.
2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni
degli appositi organi a composizione mista, promuove le
iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei
rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura
l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi
previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente
articolo, il Presidente si avvale di un apposito
Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone
l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle
segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali,
nonche' dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel
quale confluisce il personale addetto alla struttura di
supporto del Commissario straordinario del Governo per
l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il
proprio stato giuridico; si avvale altresi', sul
territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni,
che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio
dei ministri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 159 del codice
penale:
«Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in
cui la sospensione del procedimento o del processo penale o
dei termini di custodia cautelare e' imposta da una
particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale
per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori
ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In
caso di sospensione del processo per impedimento delle
parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in
caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di
sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previste
dall'art. 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione
del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui
il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso
della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita'
competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
e' cessata la causa della sospensione.».



 
Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonche' della disciplina attuativa delle modalita' di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 889):
Presentato dall'on. Giuseppe Consolo l'8 maggio 2008
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 giugno 2008 con parere della I commissione.
Esaminato dalla II commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 dicembre 2009; il 12 e 20 gennaio 2010.
Esaminato in aula il 25 gennaio 2010; il 2 febbraio 2010 ed approvato il 3 febbraio 2010 in un T.U. con gli atti n. 2964 (on. Michaela Biancofiore ed altri), 2982 (on. Enrico La Loggia), 3005 (on. Enrico Costa), 3013 (on. Michele Giuseppe Vietti) 3028 (on. Federico Palomba), 3029 (on. Maurizio Paniz). Senato della Repubblica (atto n. 1996):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede referente, il 4 febbraio 2010 con parere della 1ª commissione.
Esaminato dalla 2ª commissione il 9, 10, 16, 17 e 23 febbraio 2010; il 2 marzo 2010.
Esaminato in aula il 23 febbraio 2010 ed il 9 marzo 2010 ed approvato il 10 marzo 2010.



Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 96 della Costituzione:
«Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.».



 
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