Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 23 marzo 2010 |
Modifica dei modelli di certificati-tipo inerenti il Registro delle imprese previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, e adozione di un modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile; Visti in particolare i commi 6, 7 e 8, lettera b), del predetto art. 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante il regolamento di attuazione previsto dal predetto art. 8; Visto l'art. 2, di detto regolamento ed in particolare il comma 1, lettera d), che attribuisce all'ufficio del registro delle imprese il compito di provvedere al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; Visto l'art. 24 dello stesso regolamento di attuazione ed in particolare i commi 1 e 3 che attribuiscono al Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro dello sviluppo economico) il compito di approvare con proprio decreto i modelli per il rilascio, anche a distanza, dei predetti certificati, nonche' il comma 6 che dispone in merito alla certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005, recante l'approvazione dei modelli dei certificati tipo inerenti il registro delle imprese; Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2008 recante approvazione del formato elettronico dei modelli di certificati-tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2005; Visto l'art. 2470, commi 1 e 2, del codice civile come modificato dalle lettere a) e b) del comma 12-quater dell'art. 16 del decreto-legge 26 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto il decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 avente ad oggetto «Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale»; Visto il decreto ministeriale del 24 gennaio 2008 avente ad oggetto «Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155»; Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, recante il «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici; Visto il comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che prevede il rilascio da parte dell'ufficio del registro delle imprese della ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa presentata ai sensi del comma 1 del medesimo art. 9; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 avente ad oggetto «Individuazione delle regole tecniche per le modalita' di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7» ed in particolare l'art. 13; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese» ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 3, sull'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare le norme concernenti l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2001 concernente l'attivazione su richiesta, nel sito internet delle imprese, del dispositivo «cert.impresa» per l'attestazione dei dati tratti dal registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio industria artigianato agricoltura; Sentita l'Unione nazionale delle Camere di commercio in merito agli impatti amministrativi sul sistema camerale; Ritenuto necessario procedere alla modifica dei modelli di certificato tipo al fine di adeguare gli stessi alle disposizioni dettate dall'art. 2470, commi 1 e 2, del codice civile, del decreto ministeriale del 24 gennaio 2008, attuativo del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e del decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37; Considerato che a norma dei commi 8 e 9 dell'art. 9 del decreto-legge del 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione del 2 aprile 2007, n. 40, e successivamente dall'art. 23, comma 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, a partire dalla data del 1° aprile 2010 viene meno la facolta' per gli interessati, di presentare la comunicazione unica per la nascita dell'impresa secondo la normativa previgente; Ritenuto opportuno assicurare uniformita' su tutto il territorio al documento recante la ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto-legge del 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione del 2 aprile 2007, n. 40, e successivamente dall'art. 23, comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvati i modelli di cui agli allegati A, B, C, D al presente decreto, per il rilascio da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 2. I modelli dei certificati tipo di cui al comma 1 sostituiscono quelli approvati con decreto ministeriale 13 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005. |
| Art. 2
1. Ai fini del rilascio da parte dell'ufficio del registro delle imprese, della ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione del 2 aprile 2007, n. 40, e successivamente dall'art. 23, comma 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, e' adottato il modello di cui all'allegato E al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2010
Il Ministro: Scajola |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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