Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 marzo 2010 |
Utilizzo dei modelli F24 ordinario e F24 EP per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ha istituito il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato ed integrato dal disposto dell'art. 77-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina il riordino del sistema di tesoreria unica; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, che disciplina il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata; Visto l'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento degli stipendi delle amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri; Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che disciplina il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (di seguito denominato I.N.P.S.) e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti; Visto l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la compensazione si applicano all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito denominato I.N.A.I.L.), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali, nonche' agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo, e in particolare gli articoli 23, 45 e 62; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, che ha definito le modalita' di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (di seguito denominata I.R.P.E.F.); Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2007/172338 dell'8 novembre 2008, con il quale e' stato approvato il modello di versamento F24 enti pubblici; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008, che ha dettato specifiche modalita' di versamento delle ritenute per l'addizionale comunale all'I.R.PE.F. da parte dei funzionari delegati che operano in contabilita' speciale e in contabilita' ordinaria; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2009/45749 del 23 marzo 2009, con il quale e' stato esteso l'utilizzo del modello di versamento F24 enti pubblici ad altre amministrazioni pubbliche e ad altre tipologie di tributi erariali; Visto l'art. 32-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che estende il sistema di versamento F24 enti pubblici ad altre tipologie di tributi, ai contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi; Considerato che il comma 2, lettera b), del citato art. 32-ter prevede che le modalita' di estensione dell'utilizzo del modello F24 enti pubblici per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi siano definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti; Considerata la necessita' di adeguare le modalita' di versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte degli enti ed organismi pubblici di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (di seguito denominata I.R.A.P.) e delle ritenute alla fonte per l'I.R.PE.F. e le relative addizionali si avvalgono del modello F24 enti pubblici; Ritenuto opportuno estendere le modalita' di versamento unitario di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i lavoratori dell'amministrazione pubblica (di seguito denominato I.N.P.D.A.P.), effettuato dagli enti pubblici e dalle amministrazioni di cui agli articoli 6 e 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1
Versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi con il modello F24 enti pubblici
1. I contributi assistenziali e previdenziali e i premi assicurativi da versare tramite modello F24 enti pubblici, alle scadenze previste dai rispettivi ordinamenti per i singoli contributi e premi, sono i seguenti: a) «contributi obbligatori ai fini pensionistici e previdenziali» e «contributi volontari ai fini pensionistici e previdenziali» a favore dell'I.N.P.D.A.P.; b) «contributi previdenziali e assistenziali» a favore dell'I.N.P.S.; c) «premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» a favore dell'I.NA.I.L. 2. Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento mediante modello F24 enti pubblici puo' essere esteso ad ulteriori tipologie di contributi assistenziali, previdenziali e premi assicurativi. 3. Il versamento e' effettuato utilizzando le codifiche stabilite dall'Agenzia delle entrate, su proposta degli enti interessati, da associare a ciascun contributo e premio. Le codifiche sono pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. 4. I soggetti che utilizzano il modello F24 enti pubblici per il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi assicurativi sono: a) gli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720; b) le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, che utilizzano il modello F24 enti pubblici per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e delle ritenute alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e per le relative addizionali regionale e comunale. 5. Gli enti individuati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, effettuano il versamento dei contributi e premi assicurativi di cui al comma 1, con le modalita' previste dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007. 6. Gli enti individuati nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, che per il versamento dell'I.R.A.P. e delle ritenute alla fonte per l'I.R.PE.F. e per le relative addizionali regionale e comunale si avvalgono del modello F24 enti pubblici, effettuano il versamento dei contributi e premi assicurativi di cui al comma 1, con le modalita' previste dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007. 7. I titolari di contabilita' speciali e i funzionari delegati, titolari di aperture di credito, che utilizzano il modello F24 enti pubblici per il versamento dell'I.R.A.P. e delle ritenute alla fonte per l'I.R.PE.F. e per le relative addizionali regionale e comunale, possono effettuare il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi assicurativi con lo stesso modello F24 enti pubblici e con le modalita' previste rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008. |
| Art. 2 Versamento dei contributi I.N.P.D.A.P. con il sistema dei versamenti unitari
1. Le disposizioni previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relative al versamento unitario e alla compensazione, si applicano al pagamento dei contributi dovuti all'I.N.P.D.A.P. da parte degli enti e delle amministrazioni statali diversi da quelli indicati nell'art. 1 del presente decreto. 2. Le modalita' di trasmissione dei flussi informativi e di rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione previste dal comma 1 sono disciplinati, secondo le disposizioni di legge vigenti, con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'I.N.P.D.A.P. |
| Art. 3 Ripartizione delle somme a favore degli enti previdenziali e assicurativi
1. L'Agenzia delle entrate ripartisce le somme affluite ai sensi degli articoli 1 e 2 sulla contabilita' speciale 1777, denominata «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione», tra gli enti previdenziali e assicurativi interessati, accreditando i rispettivi importi sui conti loro intestati, aperti presso la tesoreria dello Stato, sulla base delle informazioni contenute: a) nel flusso telematico relativo ai modelli F24 ed F24 enti pubblici ricevuto direttamente da ciascun ente o amministrazione che effettua il versamento; b) nel flusso telematico di rendicontazione trasmesso dagli intermediari della riscossione per i modelli F24 presentati tramite questi ultimi. |
| Art. 4 Disposizioni finali
1. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, adotta le misure necessarie per l'attuazione delle modalita' di versamento previste dal presente decreto. 2. La data di entrata in vigore delle modalita' di versamento con F24 enti pubblici, per le singole categorie di soggetti interessati, sara' stabilita di comune accordo dal Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2010
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro del lavoro e delle politiche socia Sacconi |
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