Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 30 marzo 2010 |
Tariffe postali agevolate per l'editoria. |
|
|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis; Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2002, recante «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b), del comma 20, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2002, recante «Spedizioni di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera c), del comma 20, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2005, recante «Tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali»; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2004, recante «Monitoraggio dell'andamento degli oneri finanziari pubblici in materia di agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46»; Visto il monitoraggio mensile e consuntivo delle compensazioni editoriali, relativo all'anno 2009, di cui al citato decreto ministeriale 8 ottobre 2004, dal quale risulta uno scostamento al rialzo del volume totale delle agevolazioni tariffarie effettivamente praticate superiore al 10 per cento; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed in particolare l'art. 10-sexies, commi 2 e 4; Vista la nota del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 marzo 2010, n. 4954, con la quale si fa presente che le risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro per i rimborsi a Poste italiane S.p.A. delle tariffe postali agevolate, non sono sufficienti a coprire gli oneri previsti e si invita ad adottare le misure occorrenti a garantire il rispetto dei limiti di spesa rappresentati dallo stanziamento disponibile; Vista la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'editoria in data 16 marzo 2010, n. 171/10, nella quale si fa stato che le risorse destinabili nell'anno 2010 ai rimborsi a Poste italiane S.p.A. delle tariffe postali agevolate non potranno essere superiori a 50 milioni di euro; Vista la nota dell'8 marzo 2010, con la quale l'amministratore delegato di Poste italiane S.p.A. ha precisato che il dato definitivo previsto delle compensazioni maturate da Poste italiane nel primo trimestre 2010 a fronte dell'applicazione di tariffe postali agevolate a favore dell'editoria e del terzo settore, ammontera' a circa 50 milioni di euro; Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'editoria;
Decreta:
Art. 1
Le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2010. |
| Art. 2
Con successivo decreto potranno essere determinate tariffe agevolate per i residui periodi dell'anno 2010, in caso di sopravvenuto accertamento di disponibilita' finanziarie nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto ha effetto immediato e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2010
Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
|
|
|