Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 marzo 2010
Approvazione di n. 12 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto delle manifatture.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009 e 4 dicembre 2009;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2008, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2007;
Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 gennaio 2009, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 18 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1
Approvazione degli studi di settore

Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture:
a) studio di settore UD05U (che sostituisce lo studio di settore TD05U) - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attivita' dei mattatoi), codice attivita' 10.11.00; Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attivita' dei mattatoi), codice attivita' 10.12.00; Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili), codice attivita' 10.13.00; Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame, codice attivita' 10.85.01; Produzione di estratti e succhi di carne, codice attivita' 10.89.01;
b) studio di settore UD11U (che sostituisce lo studio di settore TD11U) - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria, codice attivita' 10.41.10; produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria, codice attivita' 10.41.20;
c) studio di settore UD15U (che sostituisce lo studio di settore TD15U) - Trattamento igienico del latte, codice attivita' 10.51.10; Produzione dei derivati del latte, codice attivita' 10.51.20;
d) studio di settore UD17U (che sostituisce lo studio di settore TD17U) - Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca, codice attivita' 22.19.09; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, codice attivita' 22.21.00; Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, codice attivita' 22.22.00; Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, eccetera in plastica per l'edilizia, codice attivita' 22.23.02; Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia, codice attivita' 22.23.09; Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca, codice attivita' 22.29.09; Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio, codice attivita' 27.33.09; Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale, codice attivita' 32.99.12; Riparazione di prodotti in gomma, codice attivita' 33.19.02;
e) studio di settore UD22U (che sostituisce lo studio di settore TD22U) - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione, codice attivita' 27.40.09; Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione, codice attivita' 27.90.02;
f) studio di settore UD23U (che sostituisce lo studio di settore TD23U) - Laboratori di corniciai, codice attivita' 16.29.40;
g) studio di settore UD25U (che sostituisce lo studio di settore TD25U) - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce, codice attivita' 15.11.00;
h) studio di settore UD29U (che sostituisce lo studio di settore TD29U) - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia, codice attivita' 23.61.00; Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, codice attivita' 23.63.00; fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento, codice attivita' 23.69.00;
i) studio di settore UD30U (che sostituisce lo studio di settore TD30U) - Demolizione di carcasse, codice attivita' 38.31.10; Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice attivita' 38.32.10; Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche, codice attivita' 38.32.20; Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, codice attivita' 38.32.30; Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, codice attivita' 46.77.10; Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami); codice attivita' 46.77.20;
j) studio di settore UD31U (che sostituisce lo studio di settore TD31U) - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta), codice attivita' 20.41.10; Fabbricazione di specialita' chimiche per uso domestico e per manutenzione, codice attivita' 20.41.20; Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili, codice attivita' 20.42.00; Fabbricazione di oli essenziali, codice attivita' 20.53.00;
k) studio di settore UD36U (che sostituisce lo studio di settore TD36U) - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe, codice attivita' 24.10.00; Stiratura a freddo di barre, codice attivita' 24.31.00; Laminazione a freddo di nastri, codice attivita' 24.32.00; Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, codice attivita' 24.33.02; Trafilatura a freddo, codice attivita' 24.34.00; fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa, codice attivita' 24.51.00; Fusione di acciaio, codice attivita' 24.52.00; Fusione di metalli leggeri, codice attivita' 24.53.00; Fusione di altri metalli non ferrosi, codice attivita' 24.54.00;
l) studio di settore UD37U (che sostituisce lo studio di settore TD37U) - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi), codice attivita' 30.11.02; Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, codice attivita' 30.12.00; Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori), codice attivita' 33.15.00.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1) per lo studio di settore UD05U (Lavorazione della carne);
2) per lo studio di settore UD11U (Produzione olearia);
3) per lo studio di settore UD15U (Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati);
4) per lo studio di settore UD17U (Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica);
5) per lo studio di settore UD22U (Illuminotecnica);
6) per lo studio di settore UD23U (Corniciai);
7) per lo studio di settore UD25U(Concia delle pelli e del cuoio);
8) per lo studio di settore UD29U (Fabbricazione e produzione di calcestruzzo);
9) per lo studio di settore UD30U (Recupero e preparazione per il riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici);
10) per lo studio di settore UD31U (Fabbricazione saponi e detersivi);
11) per lo studio di settore UD36U (Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio);
12) per lo studio di settore UD37U (Costruzione e riparazione di imbarcazioni).
3. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalita' economica risultanti dagli specifici indicatori.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
 
Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore

Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art. 3
Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2008, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
Art. 5

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2010

Il Ministro: Tremonti
 
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