Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 48
Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;
Ritenuta la necessita' di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n. 2008/118/CE, compresa nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche alle disposizioni tributarie
in materia di accisa

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ambito applicativo e definizioni). - 1. Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.
2. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli articoli 62-bis e 62-ter, o gli organi, centrali o periferici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preposti alla gestione dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;
c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non e' stato ovvero e' stato assolto;
e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
h) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunita', la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonche' uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento;
i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'entrata nel territorio della Comunita' di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonche' lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;
l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;
m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformita' dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) si intende per Comunita' o territorio della Comunita': il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a):
1) per la Repubblica francese: i Dipartimenti d'oltremare;
2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;
5) le isole Anglo-normanne;
c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;
5) delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa). - 1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione.
2. L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:
a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
b) l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;
c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;
d) l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;
e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico.
3. L'accisa e' esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.
4. E' obbligato al pagamento dell'accisa:
a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta;
b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 8;
c) relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.»;
c) all'articolo 3:
1) nel comma 1, le parole: «dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «della Comunita'»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalita' di cui all'articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Abbuoni per perdite, distruzione e cali). - 1. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
2. Per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.
4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche ai trasporti di prodotti in regime sospensivo provenienti dagli Stati membri della Comunita'.
5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.
6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2, 3 e 4.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.
2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. A ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario e' obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilita' di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna di cui all'articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;
e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di estrazione di cui all'articolo 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa). - 1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunita', compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, puo' avvenire:
a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunita' secondo le modalita' di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;
b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).
2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica.
4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita' alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati membri della Comunita' europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunita', con le modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.
5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata.
7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunita'. Tale circostanza e' attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale e' conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilita'.
9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo.
10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 e' presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma 9.
11. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorita' competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.
12. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'Ufficio doganale di uscita.
13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.
14. Con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Irregolarita' nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa). - 1. In caso di irregolarita' o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo;
b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato;
c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile determinare il luogo in cui si e' effettivamente verificata, si presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui e' stata accertata;
d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non e' possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, si presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, venga fornita la prova, ritenuta soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, della regolarita' dell'operazione ovvero che l'irregolarita' o l'infrazione si siano effettivamente verificate fuori dal territorio dello Stato;
e) se entro tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, e la riscossione compete ad un altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui e' comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, la prova che l'accisa e' stata pagata nell'altro Stato membro.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), prima di procedere alla riscossione dei diritti di accisa, l'Amministrazione finanziaria comunica il mancato arrivo a destinazione dei prodotti soggetti ad accisa ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto e che potrebbero non esserne a conoscenza. Ai medesimi soggetti e' concesso un termine di un mese a decorrere dalla predetta comunicazione per fornire la prova di cui al medesimo comma 1, lettera d).
3. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarita' o infrazione relativa a prodotti provenienti da un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' del Paese di provenienza.
4. Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonche' le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i competenti servizi della Comunita' europea, avvengono in conformita' delle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalita' previste dai competenti organi comunitari.»;
h) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Destinatario registrato). - 1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato e' preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita' svolta dal soggetto. Al destinatario registrato e' attribuito un codice di accisa.

2. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e' valida per un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5.
3. Il destinatario registrato non puo' detenere ne' spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:
a) fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria contabilita' i prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) ed il pagamento dell'accisa.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.
5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel comma 3, lettera b), nonche' gli obblighi che il destinatario registrato e' tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.»;
i) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Speditore registrato). - 1. Il soggetto che intende operare come speditore registrato e' preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attivita', dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato e' attribuito, prima dell'inizio della sua attivita', un codice di accisa.
2. Lo speditore registrato non puo' detenere prodotti in regime sospensivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, in materia di garanzia, il medesimo speditore ha l'obbligo di:
a) iscrivere nella propria contabilita' i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l'indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarita' delle spedizioni effettuate.»;
l) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro). - 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.
2. Ai fini del presente articolo si intende per detenzione per scopi commerciali:
a) la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato;
b) la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso proprio, in quantitativi superiori a quelli indicati dall'articolo 11, dallo stesso trasportati e non destinati ad essere forniti a titolo oneroso.
3. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera a), l'accisa e' dovuta dal soggetto ivi indicato, il quale in tutti i casi in cui non abbia la qualita' di esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di destinatario registrato e garantire il pagamento dell'accisa. Il medesimo soggetto, prima della spedizione delle merci o dell'acquisto delle medesime, qualora dallo stesso trasportate, presenta una apposita dichiarazione al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria.
4. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), l'accisa e' dovuta da un rappresentante del soggetto comunitario che effettua la fornitura. Tale rappresentante deve avere sede nello Stato, essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria e garantire il pagamento dell'accisa dovuta.
5. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, acquistati dai soggetti di cui al comma 2, deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalita' stabilite dai competenti organi comunitari.
6. Il pagamento dell'accisa, fatta eccezione per il caso in cui il soggetto di cui al comma 2, lettera a), abbia la qualifica di depositario autorizzato, deve avvenire secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo delle merci; il soggetto che riceve le merci deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo delle merci stesse e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
7. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, lettera a), sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco, stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies.
8. Le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo, relativamente alla fattispecie di cui al comma 2, lettera b), ed alle rispettive competenze, sono stabilite, sentito il Comandante generale della Guardia di finanza, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane. Con il predetto decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono altresi' stabiliti i quantitativi al di sopra dei quali i tabacchi lavorati detenuti da un soggetto di cui al comma 2, lettera b), si presumono detenuti ai sensi del comma 2, lettera a); i predetti quantitativi non possono comunque essere inferiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2.
9. Non sono considerati come detenuti per scopi commerciali i prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio nazionale ed un altro Stato membro e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio nazionale.»;
m) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro). - 1. I prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita' economica, agisca in qualita' di privato, e siano stati spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato.
2. Per i prodotti di cui al comma 1, il debitore dell'accisa e' il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.
3. Prima della spedizione dei prodotti di cui al comma 1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una garanzia per il pagamento dell'accisa sui medesimi prodotti presso l'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale e' tenuto altresi' a pagare l'accisa dovuta secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere una contabilita' delle forniture effettuate. Il rappresentante fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare il corretto pagamento dell'accisa.
4. Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, il rappresentante fiscale, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 3, e' tenuto a dare comunicazione delle spedizioni, prima dell'arrivo della merce, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il contenuto e le modalita' di tali comunicazioni sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
5. Le procedure per l'autorizzazione di cui al comma 2 e le modalita' per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilita' di cui al comma 3 sono stabilite, in relazione alle rispettive competenze, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.
6. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del comma 1 devono essere iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti, relativamente agli acquisiti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, i requisiti soggettivi richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonche' le modalita' per l'acquisto e le modalita' per la consegna in conformita' a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, al fine di garantire l'osservanza della specifica normativa nazionale di distribuzione.
7. Per i prodotti gia' assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita' economica, agisca in qualita' di privato, spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello Stato e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, su richiesta del venditore, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3.
Art. 10-ter (Irregolarita' nella circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro). - 1. In caso di irregolarita' o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente agli articoli 10, commi 3 e 4, ovvero 10-bis, comma 3, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarita' o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarita' o dell'infrazione;
b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato;
c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile determinare il luogo in cui essa si e' effettivamente verificata, si presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui e' stata accertata;
d) se entro tre anni dalla data di acquisto dei prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui e' comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, la prova che l'accisa e' stata pagata nell'altro Stato membro.
2. Nei casi in cui l'accisa sia stata riscossa in Italia ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' dello Stato membro in cui i prodotti sono stati inizialmente immessi in consumo.
3. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore; per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di avere pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi del comma 3, l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo della garanzia dal medesimo prestata.»;
n) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati). - 1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri;
e) sigarette, 800 pezzi;
f) sigaretti, 400 pezzi;
g) sigari, 200 pezzi;
h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo.
3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalita' di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attivita' commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.
4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalita' di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore a 10 litri, nonche' il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.
5. Ai fini del comma 4 sono considerati 'serbatoi normali' di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati 'serbatoi normali' i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 e' considerato 'contenitore per usi speciali' qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.»;
o) nell'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'articolo 10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato il documento di cui all'articolo 10, comma 5, ed e' presentata, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione.»;
p) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Contrassegni fiscali). - 1. I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.
2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.
3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita' previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.
4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 6.
5. Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.
7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo e' determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
8. Per i prodotti contrassegnati per i quali l'accisa e' divenuta esigibile ed e' stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati e' rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 e' svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies.»;
q) nell'articolo 14:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di ricevimento del predetto avviso.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.»;
3) nel comma 5 le parole: «a lire 20.000», sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10,32»;
r) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Prescrizione del diritto all'imposta). - 1. Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni e, limitatamente ai tabacchi, in dieci anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
2. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 1 decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.
3. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.»;
s) nell'articolo 17:
1) nel comma 2, le parole: «fino a quando non sara' adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario», sono soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996.»;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.»;
4) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell'accisa quando sono:
a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli;
b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualita' dei prodotti;
d) riutilizzati dal produttore.»;
t) nell'articolo 18:
1) nel comma 1, le parole: «relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente testo unico»; dopo le parole: «deposito fiscale,» sono inserite le seguenti: «e presso i destinatari registrati,»; dopo le parole: «del depositario autorizzato» sono inserite le seguenti: «o del destinatario registrato» e, nel secondo periodo le parole: «suddetti impianti» sono sostituite dalle seguenti: «depositi fiscali»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attivita' di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 e' effettuata permanentemente da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.»;
3) nel comma 2, le parole: «delle imposte sulla produzione e sui consumi», sono sostituite dalle seguenti: «dei tributi di cui al presente testo unico»;
4) nel comma 4, dopo le parole: «del Ministro», sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;
5) nel comma 5, nel primo periodo, le parole: «Gli uffici tecnici di finanza possono» sono sostituite dalle seguenti:» L'Amministrazione finanziaria puo'» e, nel secondo periodo, le parole: «tecnici di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione finanziaria»;
u) nell'articolo 19:
1) nel comma 1, le parole: «direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette e' competente», sono sostituite dalle seguenti: «Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane e l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale all'autorita' chiamata a giudicare ed in copia al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine della liquidazione dell'imposta e delle penalita'.»;
3) nel comma 3, le parole: «all'ufficio tecnico di finanza od alla dogana competenti», sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane o dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti per territorio.»;
v) l'articolo 20 e' abrogato;
z) nell'articolo 21:
1) nel comma 6, le parole: «dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «della Comunita'»;
2) nel comma 10, le parole: «dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «della Comunita'»;
aa) nell'articolo 23:
1) nel comma 3, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
2) nel comma 4, le parole: «comma 6», sono sostituite dalle seguenti: «comma 13»;
bb) nell'articolo 25:
1) nel comma 1, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
2) nel comma 3, la parola: «esentati», e' sostituita dalla seguente: «esentate»;
3) nel comma 4, le parole: «ufficio tecnico di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
4) nel comma 9, le parole: «dallo speditore», sono sostituite dalle seguenti: «dal mittente» e le parole: «uffici tecnici di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Uffici dell'Agenzia delle dogane»;
cc) nell'articolo 26, comma 7, lettera d), le parole: «in territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio dello Stato»;
dd) nell'articolo 28, comma 4, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
ee) nell'articolo 29:
1) nel comma 1, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
2) nel comma 3, alla lettera a), le parole: «di Stato» sono sostituite dalla seguente: «fiscale»;
3) nel comma 4, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;
ff) nell'articolo 30:
1) nel comma 2, alla lettera a), le parole: «di Stato», sono sostituite dalla seguente: «fiscale»;
2) nel comma 3, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;
gg) nell'articolo 35:
1) nel comma 2, le parole: «ufficio tecnico di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
2) nel comma 5, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;
hh) nell'articolo 36, comma 4, le parole: «(CEE) n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 200 del 10 agosto 1993» sono sostituite dalle seguenti: «(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009»;
ii) nell'articolo 37, nel comma 1, le parole «uffici tecnici di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Uffici dell'Agenzia delle dogane» e le parole «(CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 200 del 10 agosto 1993» sono sostituite dalle seguenti: «(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009»;
ll) nell'articolo 38, comma 4, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio»;
mm) nell'articolo 39, comma 3, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio»;
nn) dopo il Capo III e' inserito il seguente:

«CAPO III-bis
Tabacchi lavorati

Art. 39-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico sono considerati tabacchi lavorati:
a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare.
2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi' definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali. Essi comprendono:
1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;
2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;
3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;
4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non e' inferiore a 34 millimetri;
b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a);
c) sono considerati tabacchi da fumo:
1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo' essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b) e che possono essere fumati;
d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;
e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.
3. E' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.
4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.
5. Sono considerati naturali i sigari e i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari.
Art. 39-ter (Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati). - 1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a), a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:
a) di una fascia di tabacco naturale;
b) di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito;
c) di una fascia di tabacco ricostituito.
2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c).
3. In deroga al comma 2, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.
4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere d) ede).
Art. 39-quater (Tariffe di vendita). - 1. L'inserimento di ciascun prodotto di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall'articolo 39-quinquies e' stabilito con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
3. La vendita al pubblico delle sigarette e' ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.
4. Il termine per la conclusione del procedimento di cui ai commi 1 e 2 e' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore.
5. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalita' di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
- Art. 39-quinquies (Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico). - 1. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:
a) 200 sigari;
b) 400 sigaretti;
c) 1000 sigarette.
2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.
Art. 39-sexies (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 10-bis, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta.
2. Ai fini del comma 1, non si considerano immissioni al consumo gli svincoli irregolari dal regime sospensivo.
Art. 39-septies (Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori). - 1. L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n, 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
3. Sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinata ai sensi dell'articolo 39-quinquies, comma 2, l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituisce l'importo di base.
4. L'importo di base di cui al comma 3, costituisce l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui all'articolo 39-quinquies.
5. Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, l'ammontare dell'accisa e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento della somma dell'importo di base di cui al comma 3 e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base di cui al comma 3, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta.
6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera b), e' considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e cosi' via.
7. L'importo di base di cui al comma 3 non puo' essere inferiore a 64 euro per 1000 sigarette.
Art. 39-novies (Esenzioni). - 1. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa sui tabacchi lavorati nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4-bis.
Art. 39-decies (Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa). - 1. I tabacchi lavorati sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantita' e qualita' con l'osservanza delle modalita' operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La liquidazione dell'accisa sui tabacchi lavorati si effettua applicando alla quantita' di prodotto immesse al consumo l'ammontare dell'accisa risultante dalle tabelle di cui all'articolo 39-quinquies vigenti alla data dell'immissione in consumo, ovvero all'atto del ricevimento o arrivo dei prodotti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10-bis, comma 3. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti alla data in cui essi si sono verificati ovvero, se tale data non puo' essere determinata, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.
3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dalla legge 18 febbraio 1963, n. 303, le cui disposizioni trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, anche nei confronti dei depositari autorizzati.
Art. 39-undecies (Vigilanza). - 1. L'attivita' di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati e' affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.
2. Le modalita' secondo le quali dovranno svolgersi le attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attivita' di cui al comma 1.
Art. 39-duodecies (Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati). - 1. La circolazione dei tabacchi lavorati e' legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita' della provenienza dei tabacchi, le modalita' di distribuzione, nonche' il prezzo di fornitura ai produttori.
3. I contrassegni di cui al comma 1 sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita' previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
4. Per i tabacchi lavorati muniti dei contrassegni di cui al comma 1, per i quali l'accisa e' divenuta esigibile ed e' stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei medesimi contrassegni e' rimborsato al netto delle spese di emissione subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che i contrassegni stessi siano stati rimossi o distrutti.»;
oo) nell'articolo 40:
1) nel comma 1 le parole: «lire 15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7746 euro»;
2) nel comma 5, le parole: «lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «516 euro»;
pp) nell'articolo 41:
1) nel comma 1, le parole: «lire 15 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «7746 euro»;
2) nel comma 3, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio»;
3) nel comma 4, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;
qq) nell'articolo 43, nel comma 1, le parole: «lire 15 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «7746 euro»;
rr) nell'articolo 46, nel comma 3, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;


ss) nell'articolo 47:
1) nel comma 1, le parole: «lire 5 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «2582 euro»;
2) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.»;


tt) nell'articolo 48:
1) nel comma 1, le parole: «lire 2 milioni a lire 10 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «1032 euro a 5164 euro»;
2) nel comma 2, le parole: «lire un milione a lire 6 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «516 euro a 3098 euro» e le parole: «lire 300 mila a lire 1 milione e 800 mila», sono sostituite dalle seguenti: «154 euro a 929 euro»;
3) nel comma 4, le parole:»lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;
4) nel comma 5, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
uu) nell'articolo 49:
1) nel comma 1, dopo la parola: «esclusione» sono inserite le seguenti: «dei tabacchi lavorati,»;
2) nel comma 2, le parole: « lire un milione a lire 6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «516 euro a 3098 euro»;
3) nel comma 3, le parole: «dai relativi documenti di accompagnamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti,»;
4) nel comma 4, le parole: «compilazione del documento di accompagnamento» sono sostituite dalle seguenti: «predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione»;
5) nel comma 7, le parole: «ai documenti di accompagnamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla documentazione prescritta ai fini della circolazione»;
vv) nell'articolo 50, nel comma 1, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;
zz) nell'articolo 59:
1) nel comma 1, le parole: «lire 500 mila» sono sostituite dalle seguenti: «258 euro»;
2) nel comma 4, le parole: «lire 24 mila»sono sostituite dalle seguenti: «12 euro»;
3) nel comma 5, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni»sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;
aaa) nell'articolo 61:
1) nel comma 1:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «titoli I e II» sono inserite le seguenti: «e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi,»;
1.2) nella lettera b), numero 1), la parola: «nazionale» e' sostituita dalle seguenti: «dello Stato»;
1.3) nella lettera d), le parole: «ufficio tecnico di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
1.4) nella lettera e), le parole: «delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro», sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;
1.5) nella lettera f), la parola: «dalle», e' sostituita dalle seguenti: «dall'Agenzia delle»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 3 e 4, dell'articolo 6, commi 5 e 13, dell'articolo 14, dell'articolo 15, dell'articolo 16, dell'articolo 17, dell'articolo 18 e dell'articolo 19.»;
3) nel comma 4 le parole: « lire 1 milione», sono sostituite dalle seguenti: «516 euro» e le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;
4) nel comma 6, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;
bbb) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti). - 1 . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo:
a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione [1];
b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) [1];
c) con la medesima aliquota prevista per i prodotti di cui alla lettera a), gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.
4. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione. Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.
5. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera c), si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume.
7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
NOTA [1] ALL'ARTICOLO 62 Per le aliquote vedasi allegato I.»;
ccc) dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
«Art. 62-bis (Imposta di fabbricazione sui fiammiferi). - 1. I fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, di ordinario consumo e pubblicitari omaggio o nominativi sono sottoposti ad imposta di fabbricazione calcolata applicando al prezzo di vendita al pubblico le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.
2. Per i fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi di nuova iscrizione nella tariffa si prende a riferimento la misura dell'aliquota di imposta di fabbricazione per il prodotto funzionalmente similare.
3. L'imposta e' applicata con le seguenti modalita':
a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);
b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'immissione al consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non e' possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalita' e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 e' dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalita' previste per i diritti di confine.
5. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
6. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.
7. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalita' previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.
9. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 62-ter (Tariffe di vendita dei fiammiferi). - 1. La vendita al pubblico dei fiammiferi e' ammessa per tipi e condizionamenti iscritti nella tariffa di vendita.
2. L'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in conformita' ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.»;
ddd) nell'articolo 63:
«1) nel comma 1 le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
2) nel comma 2:
2.1) nella lettera a), le parole: «lire 500 mila», sono sostituite dalle seguenti: «258,23 euro»;
2.2) nella lettera b), le parole: «lire 200 mila», sono sostituite dalle seguenti: «103,29 euro»;
2.3) nella lettera c), le parole: «lire 100 mila», sono sostituite dalle seguenti: «51,64 euro»;
2.4) nella lettera d), le parole: «lire 100 mila», sono sostituite dalle seguenti: «51,64 euro»;
2.5) nella lettera e), le parole: «lire 65 mila», sono sostituite dalle seguenti: «33,57 euro»;
3) nel comma 3:
3.1) nella lettera a), le parole: «lire 45 mila», sono sostituite dalle seguenti: «23,24 euro»;
3.2) nella lettera b), le parole: «lire 150.000», sono sostituite dalle seguenti: «77,47 euro»;
eee) all'articolo 65, nel comma 1, la parola: «economica», e' soppressa e, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;
fff) all'articolo 67:
1) nel comma 1, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti: «dell'economia e» e, le parole: «operatore professionale, di rappresentante fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «destinatario registrato, speditore registrato»;
2) il comma 2 e' abrogato;
ggg) nell'allegato I, dopo la voce: «Alcole etilico», sono inserite le seguenti:

«TABACCHI LAVORATI

Sigari e sigaretti: 23,0%;
Sigarette: 58,5%;
Tabacco da fumo: 56,0%;
Tabacco da fiuto: 24,78%;
Tabacco da masticare: 24,78%.
Fiammiferi di ordinario consumo:
a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a 0,258 euro la scatola;
b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola;
c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola;
d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola;
e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.
Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:
Parte di provvedimento in formato grafico

. ».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»
- La direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16
dicembre 2008 e' pubblicata nella G.U.U.E 14 gennaio 2009,
n. L 9.
- La legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria
2008), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e' pubblicata nella G.U. 14 luglio 2009, n.161,
S.O.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e'
pubblicato nella G.U. 29 novembre 1995, n. 279, S.O.
- Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e' pubblicato nella
G.U.C.E 19 ottobre 1992, n. L 302
- La decisione 16 giugno 2003 n. 1152/2003/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei
prodotti soggetti ad accisa e' pubblicata nella G.U.U.E. 1°
luglio 2003, n. L 162.
- La legge 6 giugno 1939, n. 1320, esecutiva della
Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939
e' pubblicata nella G. U. 16 settembre 1939, n.217.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del d. lgs. N. 504
del 1995, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Accertamento, liquidazione e pagamento). -
(Artt. 3 e 17, commi 5 e 6, D.L. n. 331/93 - Art. 6,
D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1285 - Art. 2, D.L. 23
ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1964, n. 1350 - Art. 79, D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies,
D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 agosto 1974, n. 346).
1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere
accertato per quantita' e qualita'. La classificazione dei
prodotti soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla
tariffa doganale della Comunita' europea con riferimento ai
capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle
merci (NC).
2. Alle controversie relative alla classificazione dei
prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni
previste per le controversie doganali dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte
dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle
dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati
sono risolte dalla Direzione generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato in conformita' alle
disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter.
3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando
alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente
alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi
lavorati, con le modalita' di cui all'articolo 39-decies;
per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al
momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale
momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti
all'atto della loro constatazione.
4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa,
anche relative ai parametri utili per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto,
sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze (3). Fino all'adozione del decreto di cui al primo
periodo, restano fermi i termini e le modalita' di
pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i
singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in
ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le
immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il
pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del
mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal
1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa
deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese
ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il
decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere termini
di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel
periodo precedente. In caso di ritardo si applica
l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per
cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di
scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura
pari al tasso stabilito per il pagamento differito di
diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine,
non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di
altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.
Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le
modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine,
fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per
un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto
per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i
prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci
importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i
prodotti nazionali e comunitari».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
decreto:
«Art.12 (Deposito e circolazione di prodotti
assoggettati ad accisa). - (Art. 23 D.L. n. 271/1957 [*] -
Art. 12 D.L. n. 331/1993)
1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli
prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi
e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano
con un apposito documento di accompagnamento, analogo a
quello previsto dall'articolo 10, comma 5. Nel caso di
spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento del
territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato il
documento di cui all'articolo 10, comma 5, ed e'
presentata, da parte del mittente e prima della spedizione
dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio
in relazione al luogo di spedizione.
2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1
non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati
dalle amministrazioni dello Stato».
- Si riporta il testo degli articoli 17, 18, 19, 21,
23, 25 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 43, 46,
47, 48, 49, 50, 59, 61, 63, 65 e 67 del citato d. lgs. n.
504 del 1995, come modificati dal presente decreto:
«Art. 17(Esenzioni). - (Artt. 15 e 20, comma 2, D.L. n.
331/1993).
1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal
pagamento della stessa quando sono destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni
diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed
ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle
condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte
contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi
consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo
stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni
internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche
l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla normativa
nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni
dai diritti di accisa deve essere preventivamente
autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con
l'osservanza della procedura all'uopo prevista.
3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma
1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti
in regime sospensivo con il documento amministrativo
elettronico di cui all'art. 6, comma 5, e con un
certificato di esenzione conforme a quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio
1996.
3-bis. Le disposizioni relative all'art. 6, commi 5 e
6, non si applicano alla circolazione di prodotti
sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle
forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito di
una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord
Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali
accordi stipulati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3,
secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.
4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad
usi per i quali sono previsti regimi agevolati o
l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in
conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e
sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime
di deposito fiscale. In luogo della marcatura, puo' essere
previsto il condizionamento in recipienti di determinata
capacita'.
4-bis. I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento
dell'accisa quando sono:
a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli;
b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a
prove relative alla qualita' dei prodotti;
d) riutilizzati dal produttore.».
«Art. 18 (Poteri e controlli). - (Art. 5 T.U. spiriti e
birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 334/1939 - Art. 8
D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 [*] - Art. 32
D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83 -
Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105).
1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze
necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al
presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di
deposito fiscale, e presso i destinatari registrati, puo'
applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli
ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del
destinatario registrato, l'attuazione delle opere e delle
misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali,
ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
i depositi fiscali possono essere istituiti uffici
finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della
vigilanza, si avvalgono, se necessario, della
collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e
sono eseguiti inventari periodici.
1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attivita'
di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale
di cui al comma 1 e' effettuata permanentemente da parte
del personale dell'Amministrazione finanziaria che si
avvale della collaborazione dei militari della Guardia di
finanza.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria,
muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui
all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di
eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini
dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle
imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresi',
accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi,
negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati,
trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad
accisa o dove e' custodita documentazione contabile
attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare
registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di
prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti
negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze
di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di
finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di
iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al
reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad
accertare la corretta applicazione delle disposizioni in
materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui
consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi
possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque
partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita'
industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti
ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o
per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e
chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti
soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante
di zona, ad aziende ed istituti di credito o
all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta
la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il
cliente, secondo le modalita' e i termini previsti
dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 . Gli
elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e
documenti, ritenuti utili per le indagini o per i
controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della
pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in
qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di
violazioni costituenti reato, previste dal presente testo
unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e
l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici
finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici
doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze
in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare
interventi presso soggetti che svolgono attivita' di
produzione e distribuzione di beni e servizi per
accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere
eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il
necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria,
munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al
comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , e la Guardia di
finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo
unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto
impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di
tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di
procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.»
«Art. 19 (Accertamento delle violazioni). - (Artt. 28 e
29 R.D.L. n. 334/1939 Art. 27, comma 3, lett. a), del
D.Lgs. n. 105/1990)
1. L'accertamento delle violazioni in materia di
imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti
delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n.
4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del
titolo II della stessa legge, anche ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria. La Direzione regionale
dell'Agenzia delle dogane e l'Ufficio Regionale dei
Monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle
sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui
ambito territoriale sono state accertate.
2. I processi verbali di accertamento dei reati sono
trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale
all'autorita' chiamata a giudicare ed in copia al
competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine
della liquidazione dell'imposta e delle penalita'.
3. I verbali di constatazione attinenti alle accise,
non relativi ad accertamento di reati, compilati dalla
Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi, in
copia, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane o
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competenti per territorio.».
«Art. 21. (Prodotti sottoposti ad accisa). - (Artt. 1 e
17 D.L. n. 331/1993 - Art. 11 D.L. n. 688/1982)
1. Si intendono per prodotti energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da
2704 a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di
origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come
combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad
imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite
nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11
51 e 2710 11 59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11
45 e 2710 11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19
21 e 2710 19 25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a
2710 19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710
19 69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12
11 a 2711 19 00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e
2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli
indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale.
Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati,
come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento
ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i
medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione
al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante
per motori o il combustibile per riscaldamento,
equivalente.
4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli
indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere
utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per
motori o come additivo ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma
possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando
non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo,
escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1,
da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato,
destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita,
come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi
ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele
e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere
utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono
sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di
cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di
societa', aventi sede legale nel territorio nazionale,
registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento
dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8. Il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo'
autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero
l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi
della Comunita' europea a sostituire la societa' registrata
nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera
fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti
di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso
proprio.
7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti
autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma,
hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto
dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura
di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai
dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai
dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle
dogane ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i
soggetti affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero
puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso
la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni
dalla notifica della revoca.
8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di
acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei
quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h),
forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e'
effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno
successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla
presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente
i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente
precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le
somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal
versamento della prima rata di acconto e, ove necessario,
delle rate, successive. In caso di cessazione
dell'attivita' del soggetto nel corso dell'anno, la
dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono
effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora
siano utilizzati per la produzione di energia elettrica,
sono sottoposti ad accisa per motivi di politica
ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite
nella tabella A.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri della
Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli e
alla circolazione intracomunitaria previste dal presente
titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti
energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui
al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
2707 30 e 2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710
19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710
11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali
dei prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione
dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711
29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30,
2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di
origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come
combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere
esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri
interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte,
dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione
intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che
non siano tassati ai sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei
prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre
sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche
della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme
restando le norme nazionali in materia di controllo e
circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si
applicano ai prodotti energetici utilizzati per la
riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
e mineralogici classificati nella nomenclatura generale
delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il
codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n.
3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
classificazione statistica delle attivita' economiche nella
Comunita' europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.»
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). -
(Artt. 5 e 27 R.D.L. n. 334/1939 - Art. 4, comma 5, D.L. n.
331/1993).
1. Il regime del deposito fiscale e' consentito per le
raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove
si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21,
comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas
naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del
carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702
e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5, nonche' per gli impianti
petrolchimici. La gestione in regime di deposito fiscale
puo' essere autorizzata per i depositi, per uso
commerciale, di prodotti energetici di capacita' superiore
a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio
liquefatto di capacita' superiore a 50 metri cubi e per i
depositi di prodotti petroliferi di capacita' inferiore,
quando risponde ad effettive necessita' operative e di
approvvigionamento dell'impianto.
2. Per il controllo della produzione, della
trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei
prodotti energetici, l'amministrazione finanziaria puo'
prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature
per la misura e per il campionamento delle materie prime e
dei prodotti semilavorati e finiti; puo', altresi',
adottare sistemi di verifica e di controllo anche con
l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto
quelli strettamente necessari per il funzionamento degli
impianti, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane.
4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in
consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di
miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di
lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito
fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma
13.
5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in
regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione
dei prodotti energetici viene revocata o negata a chiunque
sia stato condannato per violazioni all'accisa sui prodotti
energetici per le quali e' stabilita la pena della
reclusione.»
«Art. 25 (Deposito e circolazione di prodotti
energetici assoggettati ad accisa). (Artt. 1, 3, 4, 5, 7,
16 ed art. 23 D.L. n. 271 del 1957 - Art. 16, comma 9, D.L.
n. 745 del 1970 [*] - Art. 14 D.L. n. 688 del 1982 - Art.
12, comma 2, D.L. n. 331 del 1993 - Art. 1 legge 15
dicembre 1971, n. 1161).
1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti
energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne
l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane,
competente per territorio, qualunque sia la capacita' del
deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 10 metri cubi.
3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici
detenuta in deposito non superi complessivamente i 500
chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale,
valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i
prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei
predetti depositi non possono essere custoditi prodotti
denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti
depositi di oli combustibili, per uso privato o
industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al
quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare
della gestione dell'impianto di distribuzione stradale
sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per
gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti
depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere
prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
regime dei cali previsto dall'art. 4.
7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere
sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma
del codice di procedura penale, nei confronti
dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
violazioni commesse nella gestione dell'impianto,
costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la
reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il
provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di
condanna comporta la revoca della licenza nonche'
l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo
di 5 anni.
8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono
circolare con il documento di accompagnamento previsto
dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti
energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000
chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso
combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al
minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
ad accisa tra depositi commerciali deve essere
preventivamente comunicato dal mittente e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di
ricezione, anche a mezzo fax, agli Uffici dell'Agenzia
delle dogane nella cui circoscrizione territoriale sono
ubicati i depositi interessati alla movimentazione.»
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - (Art. 1 D.L. n. 46/1976 - Art. 10 D.L. n.
15/1977 [*] Artt. 3 e 17 D.L. n. 331/1993)
1. 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711
21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi
industriali, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad
accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui
all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori
finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale
estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei
locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche'
alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o
di calore, non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in
tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli
impieghi nel settore alberghiero, nel settore della
distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione,
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella
lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas
naturale impiegato per combustione per usi industriali i
consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di
produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e
depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
di societa' controllate o di societa' collegate con quella
titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni
connesse con l'attivita' industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si
considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70
per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed
altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per
cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto
complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
le miscele di gas naturale con aria o con altri gas
ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si
applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale
originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati
nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con
qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di
cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi
propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con
diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas
naturale ai consumatori finali comprese le societa' aventi
sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la
competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane,
designate da soggetti comunitari non aventi sede nel
medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente
a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas
naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi
delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale
confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas
naturale nel territorio dello Stato.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti
nazionali per il solo gas naturale impiegato per il
vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli
esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di
compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di
denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di
prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale
cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari
ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta
in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio
competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di
competenza e verificata la completezza dei dati relativi
alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai
soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I
medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un
apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di
gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare,
a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della
cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo
dell'imposta dovuta nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della
cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato
e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di
esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di
notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel
caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito
la concessione; in tal caso la cauzione deve essere
prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o
revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o
sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena
della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato
sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli
elementi necessari per la determinazione del debito
d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro
il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e'
effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la
fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e'
effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in
eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi
versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha
facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto
sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la
detenzione e la circolazione del gas naturale non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria attivita',
i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento del
gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione
annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas
naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La
dichiarazione e' presentata al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli
stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere disponibili
agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai
soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione
fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una
dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la
trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.»
«Art. 28 (Depositi fiscali di alcole e bevande
alcoliche). - (Artt. 4, 5, 13 e 15 T.U. spiriti 1924 -
Artt. 1 e 8 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 2 e 3 R.D.L. n.
226/1937 [*] - Art. 20 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1946, n. 236 -
Artt. 13 e 19 D.L.C.P.S. 14 ottobre 1947, n. 1100 - Art. 37
D.L. n. 1200/1948 [**] - Art. 6 D.L. n. 142/1950 [***] -
Art. 5-bis D.L. n. 151/1991 [****] - Artt. 2 e 4 D.Lgs. 27
novembre 1992, n. 464 - Artt. 4 e 16 D.L. n. 331/1993).
1. Il regime del deposito fiscale e' consentito per i
seguenti impianti:
a) nel settore dell'alcole etilico:
1) stabilimenti di produzione;
2) opifici di rettificazione e di trasformazione di
prodotti soggetti ad accisa;
3) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici
soggetti ad accisa;
4) depositi doganali di proprieta' privata
autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa;
5) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di
cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti;
6) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei
prodotti soggetti ad accisa;
7) magazzini di invecchiamento;
b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi:
1) stabilimenti di produzione;
2) impianti di condizionamento dei prodotti
soggetti ad accisa;
3) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei
prodotti soggetti ad accisa;
c) nel settore della birra:
1) fabbriche ed opifici di condizionamento;
2) magazzini delle fabbriche e degli opifici di
condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti;
3) magazzini di commercianti all'ingrosso di birra
condizionata, soggetta ad accisa;
d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto
nell'art. 37, comma 1, e nel settore delle bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra (48):
1) cantine e stabilimenti di produzione;
2) impianti di condizionamento e di deposito che
effettuano movimentazioni intracomunitarie.
2. La cauzione prevista dall'art. 5, comma 3, in
relazione alla quantita' massima di prodotti che possono
essere detenuti nel deposito fiscale, e' dovuta nelle
seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante
sui prodotti custoditi:
a) 2 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui
ai numeri 1), 2) della lettera a) e 1) della lettera b) del
comma 1;
b) 5 per cento per i magazzini di invecchiamento di
cui al numero 7) della lettera a) del comma 1;
c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e
magazzini.
3. La cauzione di cui al comma 2 e' dovuta in misura
pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono
condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
4. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto
quelli strettamente necessari per il consumo aziendale,
stabiliti per quantita' e qualita' dal competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane.
5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in
regime di deposito fiscale degli impianti previsti nel
comma 1 e' revocata o negata a chiunque sia stato
condannato per fabbricazione clandestina o per evasione
dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.»
«Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad
accisa). - (Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L.
n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L.
n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 [*] - Art. 14-bis
D.L. n. 216/1978 [**] - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 -
Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415).
1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di
condizionamento e di deposito di alcole e di bevande
alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne
l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane,
competente per territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche
gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato
con denaturante generale in quantita' superiore a 300
litri.
3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli
esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche,
confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5
litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per
altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno
fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande
diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto
spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantita' non
superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati
alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, condizionate secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino
e dalla birra se non destinate, queste ultime, a
distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti,
addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in
recipienti contenenti quantita' non superiore a 10
centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore
all'11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di
vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono
muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta
al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del
predetto registro gli esercenti la minuta vendita di
prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie
alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di
esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite
eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro
(51). La licenza e' revocata o negata a chiunque sia stato
condannato per fabbricazione clandestina o per evasione
dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.»
«Art. 30 (Circolazione di prodotti alcolici
assoggettati ad accisa). - (Art. 25 T.U. spiriti 1924 -
Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948
- Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 -
Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L. n.
216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67).
1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici
assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante
generale devono circolare con il documento di
accompagnamento previsto dall'art. 12.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le
bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacita'
non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o
per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
non piu' di un litro di prodotto, muniti del contrassegno
fiscale;
b) l'alcole non denaturato in quantita' non superiore
a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantita'
non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;
c) gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori,
le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le
profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in
quantita' non superiore a 5 litri;
d) l'alcole denaturato con il denaturante generale in
quantita' non superiore a 50 litri;
e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole non
denaturato, condizionate, secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione finanziaria, in quantita' non
superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi
alcolici, condizionati e scortati dal documento di
accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , integrato con le
indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12;
f) la birra, il vino e le bevande fermentate diverse
dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a
distillerie;
g) i vini aromatizzati, liquori e acquaviti,
addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in
recipienti contenenti quantita' non superiore a 10
centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non
superiore all'11 per cento in volume;
h) i prodotti alcolici acquistati da privati in un
altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei
limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2;
i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di
condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere modificati i
casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle
caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei
prodotti.»
«Art. 35 (Accertamento dell'accisa sulla birra). -
(Artt. 1, 2, 3, 4 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464).
1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra,
per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in
cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita
di birra da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma dei
volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei
volumi nominali dichiarati degli altri contenitori
utilizzati per il condizionamento: il volume cosi'
ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al
litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
litro. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di
estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la
birra e' derivata; la ricchezza saccarometrica cosi'
ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado,
trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5
centesimi, e computando per un decimo di grado quelle
superiori.
2. Per il controllo della produzione sono installati
misuratori delle materie prime, della birra immediatamente
a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei
semilavorati, nonche' contatori per la determinazione del
numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto e'
custodito in apposito magazzino, preso in carico dal
depositario ed accertato dall'Ufficio dell'Agenzia delle
dogane.
3. Il condizionamento della birra puo' essere
effettuato anche in fabbriche diverse da quella di
produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in
tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali,
fabbriche di birra.
4. Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di
produzione mensile non superiore a due ettolitri e' in
facolta' dell'amministrazione finanziaria stipulare
convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con
corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali
anticipate.
5. Non si considerano avverati i presupposti per
l'esigibilita' dell'accisa sulle perdite derivanti da
rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo
0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le
perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente,
come immissioni in consumo. La predetta percentuale puo'
essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in relazione agli
sviluppi delle tecniche di condizionamento.
6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) due decimi di grado, rispetto al valore
dichiarato, per la gradazione saccarometrica media
effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di
riscontri effettuati su lotti condizionati in singole
specie di imballaggi e contenitori;
b) quelle previste dalla normativa metrica vigente,
per il volume degli imballaggi preconfezionati;
c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale
dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di
contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano
una gradazione media superiore a quella dichiarata di due
decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico
l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
la sanzione amministrativa prevista per la irregolare
tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze
superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico
dell'imposta, si applicano le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi
dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
previste per il grado o per il volume, si procede alla
presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli
ettolitrigrado eccedenti il 5 per cento di quelli
dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
se la suddetta percentuale e' superiore al 9 per cento,
oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera
eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43.»
«Art. 36 (Oggetto dell'imposizione e modalita' di
accertamento). - (Art. 22 D.L. n. 331/1993).
1. Il vino, tranquillo o spumante, e' sottoposto ad
accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto
finito.
2. Si intendono per:
a) «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai
codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti
definiti nella lettera b), aventi:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore
all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in
volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto finito
derivi interamente da fermentazione;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al
15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume,
purche' ottenuti senza arricchimenti e l'alcole contenuto
nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
b) «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici
NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:
1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a
«forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una
sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione
di almeno 3 bar;
2) hanno un titolo alcolometrico effettivo
superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per
cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto
finito derivi interamente da fermentazione.
3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e
consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai
suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna
attivita' di vendita.
4. Negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i
quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati
ad essere lavorati in altri opifici sono determinati
tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie
previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione
del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009.»
«Art. 37 (Disposizioni particolari per il vino). -
(Art. 16, comma 4, D.L. n. 331/1993).
1. I produttori di vino che producono in media meno di
1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli
produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono
assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi
previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi
alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad
informare gli Uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti
per territorio, delle operazioni intracomunitarie
effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 200
del 10 agosto 1993, e, in particolare, a quelli relativi
alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del
documento di accompagnamento, nonche' a sottoporsi a
controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo
produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media
dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola.»
«Art. 38 (Oggetto dell'imposizione e modalita' di
accertamento). - (Art. 23 D.L. n. 331/1993)
1. Sono sottoposte ad accisa, con la stessa aliquota
prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto
finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e
dalla birra.
2. Si intendono per:
a) «altre bevande fermentate tranquille» tutti i
prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati
nell'art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206,
escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella
successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti
all'art. 34, che abbiano:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore
all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in
volume;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al
10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume,
purche' l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente
da fermentazione;
b) «altre bevande fermentate gassate» tutti i
prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39,
nonche' tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204
21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'art. 36, che
soddisfino le seguenti condizioni:
1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo
a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci oppure
avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in
soluzione di almeno 3 bar;
2) avere un titolo alcolometrico effettivo
superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per
cento in volume;
3) avere un titolo alcolometrico effettivo
superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per cento
in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto derivi
interamente da fermentazione.
3. Sono esenti da accisa le bevande fermentate,
tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate
dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a
condizione che non formino oggetto di alcuna attivita' di
vendita.
4. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere
lavorati in altri opifici sono presi in carico dal
depositario autorizzato ed accertati dall'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.»
«Art. 39 (Oggetto dell'imposizione e modalita' di
accertamento). - (Art. 24 D.L. n. 331/1993).
1. I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad
accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto
finito.
2. Si intendono per «prodotti intermedi» tutti i
prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non
contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo
alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in
volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 38, e' considerata «prodotto
intermedio» qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui
all'art. 38, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico
effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non
deriva interamente da fermentazione, nonche' qualsiasi
bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b),
dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo
superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva
interamente da fermentazione.
3. I prodotti finiti sono presi in carico dal
depositario autorizzato ed accertati dall'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, anche
sulla base di esperimenti di lavorazione.»
«Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici). - (Artt. 9, 10, 11,
12 e 14 D.L. n. 271/1957 - Art. 20 legge 31 dicembre 1962,
n. 1852 - Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n.
334/1939).
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non
inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti
energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici,
compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento
dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore
imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non
autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad
una accisa superiore a quella assolta sui singoli
componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne piu'
facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore
imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in
condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al
trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da
fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non
autorizzate.
2. La multa e' commisurata, per le violazioni di cui
alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti
complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero
potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di
lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei
locali in cui e' commessa la violazione; e, per le
violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in
corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati,
compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti
denaturati rinvenuti sul luogo in cui e' commessa la
violazione.
3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista
per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti
soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati
nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura
come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento,
salvo che venga fornita prova contraria.
4. Se la quantita' di prodotti energetici e' superiore
a 2.000 chilogrammi la pena e' della reclusione da uno a
cinque anni, oltre la multa.
5. Se la quantita' di gas naturale sottratto
all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a
5.000 metri cubi la pena e' della sola multa dal doppio al
decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a
516 euro.
6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1
se la quantita' dei prodotti energetici e' inferiore a 100
chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal
doppio al decuplo dell'imposta evasa.»
«Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e di
bevande alcoliche). - (Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924
- Art. 17 T.U. birra 1924).
1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande
alcoliche e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta
evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa e'
commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente
ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere
dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o
comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e'
commessa la violazione.
2. Per fabbricazione clandestina si intende quella
eseguita in locali o con apparecchi non previamente
denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in
modo che il prodotto possa essere sottratto
all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai
fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole
sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di
raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il
refrigerante.
3. La fabbricazione clandestina e' provata anche dalla
sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di
alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione
dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale
preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e
gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da
esso verificati.
4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte
di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea
presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da 258 euro a 1549 euro.
5. Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso un
apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo
preventivamente denunciato e' punito con la sanzione di cui
al comma 4.».
«Art. 43 (Sottrazione all'accertamento ed al pagamento
dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche). - (Art.
41 T.U. spiriti 1924 - Art. 7 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 27
R.D.L. n. 1200/1948 - Art. 15 legge 28 marzo 1968, n. 417 -
Art. 21 T.U. birra 1924).
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non
inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande
alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da
quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per
i quali e' stata concessa l'esenzione.
2. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista
per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti
alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli
dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si
configura come tentativo di sottrarre il prodotto
all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.
3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali
e' stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del
comma 1 e' privato per due anni del beneficio
dell'esenzione concessa.
4. L'alcole ed i prodotti alcolici detenuti in
condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di
contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al
decuplo dell'imposta evasa.»
«Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e
contrassegni). - (Art. 40 T.U. spiriti 1924).
1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni
chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:
a) contraffa', altera, rimuove, guasta o rende
inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di
verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni
prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla
Guardia finanza;
b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di
verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti
dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di
finanza contraffatti od alterati, ovvero senza
autorizzazione.
2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni,
sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati
dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di
finanza, anche se contraffatti, e' punito con la reclusione
da uno a sei mesi. La pena e' della reclusione da un mese
ad un anno se il fatto e' commesso da un fabbricante.
3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati
di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione
omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia
dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia
conseguita un'evasione di imposta, resta salva
l'applicabilita' delle sanzioni di cui agli articoli 40 e
43.».
«Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - (Art. 16,
commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 - Artt. 304, 305 e 308 D.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43).
1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione
dei depositi fiscali di entita' superiore al 2 per cento
oltre il calo consentito si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal
doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di
prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per
cento oltre il calo consentito, l'esercente e' punito,
indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata
all'aliquota piu' elevata gravante sul prodotto, con la
multa fino a 2582 euro. Se la deficienza e' di entita'
superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si
applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione
del prodotto al pagamento dell'accisa.
2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e
per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei
limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate
dalla prescritta documentazione si applicano le pene
previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o
al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la
legittima provenienza dei prodotti ed il regolare
assolvimento dell'imposta, se dovuta.
3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi,
riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime
sospensivo si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero
ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante. Se
la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre
il calo consentito, si applicano le pene previste per il
tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento
dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano
se viene fornita la prova che il prodotto mancante e'
andato perduto o distrutto.
5. Per le differenze di qualita' o di quantita' tra i
prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e
quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere
l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni.»
«Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - (Art. 16,
commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 - Artt. 304, 305 e 308 D.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43).
1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione
dei depositi fiscali di entita' superiore al 2 per cento
oltre il calo consentito si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal
doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di
prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per
cento oltre il calo consentito, l'esercente e' punito,
indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata
all'aliquota piu' elevata gravante sul prodotto, con la
multa fino a 2582 euro. Se la deficienza e' di entita'
superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si
applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione
del prodotto al pagamento dell'accisa.
2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e
per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei
limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate
dalla prescritta documentazione si applicano le pene
previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o
al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la
legittima provenienza dei prodotti ed il regolare
assolvimento dell'imposta, se dovuta.
3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi,
riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime
sospensivo si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero
ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante. Se
la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre
il calo consentito, si applicano le pene previste per il
tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento
dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano
se viene fornita la prova che il prodotto mancante e'
andato perduto o distrutto.
5. Per le differenze di qualita' o di quantita' tra i
prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e
quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere
l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni.
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano ai tabacchi lavorati.».
«Art. 48 (Irregolarita' nell'esercizio degli impianti
di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad
accisa). - (Art. 45 T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis R.D.L.
n. 334/1939 - Artt. 10 e 13 D.L. n. 271/1957 - Art. 6 legge
15 dicembre 1971, n. 1161 - Art. 5, comma 6-bis, D.L. n.
16/1993 [*] - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561).
1. Chiunque esercita un deposito di prodotti
energetici, un impianto di distribuzione stradale di
carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di
carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si
applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non
denunciati a norma dell'art. 29.
2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti
o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano
eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e
scarico o comunque non giustificate dalla prescritta
documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza
riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla
quantita' estratta nel periodo preso a base della verifica
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da 154 euro a 929 euro.
3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze,
riscontrate nel periodo preso a base della verifica:
a) degli oli combustibili non superiori all'uno per
cento della quantita' estratta, presso i depositi liberi
per uso commerciale;
b) dei carburanti non superiori al 5 per mille
rapportato alle erogazioni registrate dal contatore
totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di
distribuzione automatica.
4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di
deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la
consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle
formalita' prescritte e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258
euro a 1549 euro.
5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei
confronti dell'esercente che apporta modifiche agli
impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui e' prescritta.»
«Art. 49 (Irregolarita' nella circolazione). (Artt. 45
e 61 T.U. spiriti 1924 - Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 -
Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Artt. 1 e 2 legge 28
dicembre 1993, n. 561).
1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati
ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi
lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal
vino e della birra, trasportati senza la specifica
documentazione prevista in relazione a detta imposta,
ovvero con documento falso od alterato o che non consente
di individuare i soggetti interessati all'operazione di
trasporto, la merce o la quantita' effettivamente
trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali
casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le
pene previste per la sottrazione del prodotto
all'accertamento o al pagamento dell'imposta.
2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la
legittima provenienza dei prodotti ed il regolare
assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516
euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in
cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni
previste dal presente testo unico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
qualora i prodotti trasportati differiscano
quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema
informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi
prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in
piu', o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme
doganali vigenti, se in meno.
4. Nei casi di irregolare predisposizione della
documentazione prescritta ai fini della circolazione,
diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo
speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La
stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue
gli adempimenti prescritti.
5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si
applicano, altresi', per le violazioni previste nei
medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di
cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita
dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi
diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la
presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa e'
calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma
2.
6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti
di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , quali
documenti di accompagnamento specifici dei prodotti
soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni
previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel
presente articolo.
7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le
irregolarita' relative alla documentazione prescritta ai
fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate
diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso
in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti
sottoposti ad accisa.»
«Art. 50 (Inosservanza di prescrizioni e regolamenti).
- (Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 - Art. 32,
comma 3, D.L. n. 331/1993).
1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
previste per le violazioni che costituiscono reato, per le
infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal
presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione,
comprese la irregolare tenuta della contabilita' o dei
registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione
delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da 258 euro a 1549 euro.
2. La tenuta della contabilita' e dei registri si
considera irregolare quando viene accertata una differenza
tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore
ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti
di distribuzione stradale di carburanti si considera
irregolare la tenuta del registro di carico e scarico
quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo
annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle
erogazioni effettuate nel periodo preso a base della
verifica; per i depositi commerciali di gasolio si
considera irregolare la tenuta del registro di carico e
scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle
quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso a
base della verifica.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a
chiunque esercita le attivita' senza la prescritta licenza
fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari
della Guardia di finanza ed ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale
tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui
vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi
prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il
fatto costituisca reato.
4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo
la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, e'
considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di
sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo
estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.»
«Art. 59 (Sanzioni). - (Art. 20 T.U. energia elettrica
1924 - Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562).
1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si e'
tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro,
i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che:
a) attivano l'officina a scopo di produzione di
energia elettrica senza essere provvisti della licenza di
esercizio;
b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi
modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonche' i contrassegni,
bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi
di assoluta necessita';
c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto
le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55,
comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le
registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non
presentano i registri, i documenti e le bollette a norma
dell'articolo 58, commi 3 e 4;
d) non presentano o presentano incomplete o infedeli
le denunce di cui all'articolo 53, comma 4;
e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato
ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria
addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi,
ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni
previste dall'art. 58.
2. E' punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente
che altera il funzionamento dei congegni o manomette i
suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione
finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53
per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero
destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad
imposta.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi
sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia
elettrica al regolare accertamento dell'imposta.
4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante
una liquidazione di imposta non dovuta o in misura
superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa,
con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele.
5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del
presente titolo e delle relative norme di applicazione, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.».
«Art. 61 (Disposizioni generali). - (Artt. 29 e 32 D.L.
n. 331/1993).
1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui
consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II e
dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si applicano
con le seguenti modalita':
a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in
consumo nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota
vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in
consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel
territorio dello Stato;
2) il soggetto che effettua la prima immissione in
consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
3) l'importatore per i prodotti di provenienza da
Paesi terzi;
c) l'immissione in consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della
cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a
ditte esercenti il commercio che ne effettuano la
rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria,
all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto
acquirente ovvero nel momento in cui si considera
effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la
cessione, da parte del venditore residente in altro Stato
membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi,
all'atto dell'importazione;
4) per i prodotti che risultano mancanti alle
verifiche e per i quali non e' possibile accertare il
regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. Gli
stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto
annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10
per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto
giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta
mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la
dichiarazione presentata ai fini del pagamento
dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei
dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione
finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione
mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini
dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si
riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato
il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione
delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono
essere modificati con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze;
f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi
l'imposta viene accertata e riscossa dall'Agenzia delle
dogane con le modalita' previste per i diritti di confine,
fermo restando che il pagamento non puo' essere dilazionato
per un periodo di tempo superiore a quello mediamente
previsto per i prodotti nazionali e comunitari;
g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano
le indennita' di mora e gli interessi previsti nell'art. 3,
comma 4.
2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, terzo
periodo, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 3 e 4,
dell'articolo 6, commi 5 e 13, dell'articolo 14,
dell'articolo 15, dell'articolo 16, dell'articolo 17,
dell'articolo 18 e dell'articolo 19.
3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1,
lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'art. 3,
comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente
dall'azione penale per le violazioni che costituiscono
reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto
comma 1, lettera d).
4. Per le violazioni all'obbligo del pagamento
dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli
articoli 40 e 44. Se la quantita' sottratta al pagamento
dell'imposta e' inferiore a 100 chilogrammi, si applica la
sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta
evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano
le penalita' previste dagli articoli da 45 a 51 per le
fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del
presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al
comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della
licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione
della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per
ogni altra violazione delle disposizioni del presente
articolo e delle modalita' di applicazione, si applica la
sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase
antecedente all'immissione in consumo e' assimilata al
regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad
accisa.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i
quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati
e da loro trasportati, che possono essere introdotti in
territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.»
«Art. 63 (Licenze di esercizio e diritti annuali). -
(Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U.
energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art.
2 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4,
5 e 7, allegato H, del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 -
Art. 7 D.L. n. 707/1949 [*] - Art. 10 D.L. n. 50/1950 [**]
- Art. 3 D.L. n. 271/1957 - D.P.C.M. 21 dicembre 1990).
1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo
unico sono rilasciate dall'Ufficio dell'Agenzia delle
dogane, competente per territorio, prima dell'inizio
dell'attivita' degli impianti cui si riferiscono ed hanno
validita' illimitata. Fatte salve le disposizioni previste
per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando
vengono a mancare i presupposti per l'esercizio
dell'impianto.
2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento
di un diritto annuale nella seguente misura:
a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di
lavorazione, di trattamento e di condizionamento): 258,23
euro;
b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e
di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra,
depositi): 103,29 euro;
c) depositi per uso commerciale di prodotti
petroliferi, gia' assoggettati ad accisa, e di prodotti
petroliferi denaturati: 51,64 euro;
d) impianti di produzione su base forfettaria, di
trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti
alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di
alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa:
51,64 euro;
e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: 33,57
euro. Il diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto
anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di
consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di
cui alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei depositi
commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di
cui all'articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui
alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che
custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista
dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.
3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia
elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al
pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
a) officine di produzione, cabine e punti di presa,
per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta
esercente e officine di produzione ed acquirenti che
rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad
altri fabbricanti: 23,24 euro;
b) officine di produzione, cabine e punti di presa a
scopo commerciale: 77,47 euro.
4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato
nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede
quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova
costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio
della licenza. L'esercente che non versa il diritto di
licenza entro il termine stabilito e' punito con la
sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del
diritto stesso.
5. La licenza annuale per la vendita di liquori o
bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, non puo'
essere rilasciata o rinnovata a chi e' stato condannato per
fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti
dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e
sulle bevande alcoliche.»
«Art. 65 (Adeguamenti alla normativa comunitaria). -
(Art. 34 D.L. n. 331/1993)
1. Le disposizioni delle direttive della Comunita'
europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni
e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad
adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi
comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote
minime e il mantenimento del loro valore reale sia per
tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto
alla valuta nazionale, sono recepite, in via
amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.»
«Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni
transitorie). - (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b),
6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17,
commi 3 e 7, 20, comma 1, 26, comma 2, 29, comma 7 e art.
33 D.L. n. 331/1994 - Art. 64 T.U. spiriti, art. 31 T.U.
birra - Art. 27 T.U. energia elettrica - Art. 33 R.D.L. n.
334/39 - Art. 25-bis D.L. n. 271/1957 - Art. 6 D.Lgs. 27
novembre 1992, n. 464).
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le norme
regolamentari per l'applicazione del presente testo unico,
con particolare riferimento all'accertamento e
contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei
depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di
destinatario registrato, speditore registrato o di
obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione
di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al
riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle
accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e
fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti
sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione
dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici
finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di
carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari,
l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni
specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno
emanate le predette norme regolamentari restano in vigore
quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili
all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno
determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
si determinano in base alle percentuali stabilite dalle
norme vigenti.
2. (abrogato).
3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i
diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli
impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti
devono denunciare la loro attivita' entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di
licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.
4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i
prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e
trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle
vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di
un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un
volo o con una traversata marittima intracomunitaria.
5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli
denaturati previsto dall'art. 4 del D.L. 6 ottobre 1948, n.
1200 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre
1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1°
luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993,
n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre
1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle
disposizioni stabilite dall'art. 61.
6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio
delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre
1952, n. 1322 , convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non
sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del
comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si
applica l'art. 50.
7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al
presente testo unico e' effettuata con riferimento ai
codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento
(CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che
modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del
presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un
termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del testo unico medesimo.»



 
Art. 2
Disposizioni transitorie

1. Al fine di garantire la continuita' delle iniziative economiche, i soggetti qualificati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore alla data del 31 dicembre 2009, quali operatori professionali registrati, continuano ad operare in qualita' di destinatari registrati ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 come modificato dal presente decreto legislativo, nel rispetto degli obblighi per i medesimi previsti.
2. Fino al 31 dicembre 2010, relativamente alle fattispecie da stabilire con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, possono continuare ad essere applicate le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente fino alla data del 31 dicembre 2009.
3. In tutte le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «operatore registrato», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «destinatario registrato».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella
formulazione in vigore alla data del 31 dicembre 2009:
«1. Destinatario di prodotti spediti in regime
sospensivo puo' essere un operatore che non sia titolare di
deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attivita'
professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei
prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio
tecnico di finanza, competente per territorio.
All'operatore registrato e' attribuito un codice d'accisa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella formulazione
vigente fino alla data del 31 dicembre 2009:
«Art. 6 (Circolazione di prodotti soggetti ad
accisa). - 1. La circolazione nello Stato e nel
territorio della Unione europea dei prodotti soggetti ad
accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra
depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8.
2. Il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto
a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o
con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui
prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato
mittente la garanzia puo' essere prestata dal trasportatore
o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere
prestata in conformita' delle disposizioni comunitarie e,
per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validita'
in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ne e'
disposto lo svincolo quando e' data la prova della presa in
carico del prodotto da parte del destinatario.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai
depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria
solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia
per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di
prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo
di tubazioni.
3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti
soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di
accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria.
4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3
non e' prescritto per la circolazione di prodotti soggetti
ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati,
quando sono immessi in una zona franca o in un deposito
franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi
sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio
del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale
comunitario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti
soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato
insediato in un determinato Stato membro, per essere
esportati attraverso uno o piu' Stati membri, circolano in
regime sospensivo con la scorta del documento di cui al
comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della
dogana di uscita dalla Comunita' che i prodotti hanno
effettivamente lasciato il territorio comunitario.
5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad
accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato
membro o un Paese EFTA, attraverso uno o piu' Paesi terzi
non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento
sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di
spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra
gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da
uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime
di transito comunitario interno per mezzo del documento
amministrativo unico, questo documento sostituisce quello
previsto dal comma 3; in tale ipotesi, dal documento
amministrativo unico deve risultare che trattasi di
prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso
deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
Negli altri casi, i documenti saranno integrati con
l'osservanza delle modalita' di applicazione stabilite dai
competenti organi comunitari.
6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai
prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo
quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della
propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito
fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui
prodotti deve essere presentata prima della loro
spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni
dell'art. 14.»
- Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 1, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella
formulazione vigente fino alla data del 31 dicembre 2009:
«1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 , sono stabilite le norme regolamentari per
l'applicazione del presente testo unico, con particolare
riferimento all'accertamento e contabilizzazione
dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al
riconoscimento delle qualita' di operatore professionale,
di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa
dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni,
abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non
assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione
della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e
deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza
fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato,
all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In
attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti
dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria
impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi.
Fino a quando non saranno emanate le predette norme
regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto
applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta,
fino a quando non saranno determinati con il decreto
previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle
percentuali stabilite dalle norme vigenti.»



 
Art. 3
Disposizioni varie

1. Con determinazioni del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabiliti tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa in regime sospensivo.
2. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza sono stabilite le modalita' e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210.
3. Il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del testo unico n. 504 del 1995 per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo e' stabilito con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza.
4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite procedure semplificate per la circolazione, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, destinati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
5. I registri, la cui tenuta e' obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e relative norme di attuazione, fatta eccezione per quelli relativi ai tabacchi lavorati, possono essere formati, gestiti e conservati con strumenti informatici. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da adottarsi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, le modalita' di attuazione della disposizione di cui al presente comma.



Note all'art. 3:
- Il decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210 e'
pubblicato nella G.U. 26 aprile 1996, n. 97, S.O.



 
Art. 4
Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi:
a) la legge 13 luglio 1965, n. 825;
b) la legge 10 dicembre 1975, n. 724;
c) la legge 7 marzo 1985, n. 76.
2. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34 e la tabella A sono abrogati. Al medesimo decreto sono altresi' apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'articolo 12 i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) nell'articolo 20 i commi 1 e 2 sono abrogati;
3) nell'articolo 27 i commi 1, 2, 3 e 7 sono abrogati;
4) nell'articolo 29 i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
5) nell'articolo 32 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono abrogati;
6) nell'articolo 33 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 7-bis sono abrogati;
7) nell'articolo 35 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
3. Nella legge 25 maggio 1989, n. 190, l'articolo 11 e' abrogato.
4. Nel decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, l'articolo 4 e' abrogato.
5. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'articolo 1, i commi 486 e 487 sono abrogati.



Note all'art. 4:
- La legge 13 luglio 1965, n. 825 e' pubblicata nella
G.U. 22 luglio 1965, n. 182.
- La legge 10 dicembre 1975, n. 724 e' pubblicata nella
G.U. 7 gennaio 1976, n. 4.
- La legge 7 marzo 1985, n. 76 e' pubblicata nella G.U.
16 marzo 1985, n. 65.



 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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