Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 marzo 2010
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della Regione Lazio circa la necessita' di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 14 dicembre 2009;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 marzo 2009 in merito alla possibilita' di rinnovo di VMA per i parametri vanadio, clorito e trialometani per il triennio 2010-2012;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;
Considerato che ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Decreta:

Art. 1

1. La regione Lazio puo' concedere il rinnovo della deroga per i comuni per i quali e' stata presentata opportuna documentazione, relativamente ai parametri vanadio e trialometani entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 160 µg/1 (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 µg/1) e di 80 µg/1 (fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/1) fino al 31 dicembre 2010.
2. E' rimessa all'Autorita' regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero della salute qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.
3. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della regione Lazio, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2010, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno ed un programma dettagliato di quanto previsto per l'anno successivo, corredato di tutte le informazioni sui costi e sulla copertura finanziaria.
4. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.
Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al Ministero della salute.
 
Art. 2

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 
Art. 3

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare informazioni chiare relative a:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 
Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2010

Il Ministro della salute
Fazio Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo
 
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