IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2009, ratificando le determinazioni assunte nella riunione del 30 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'inserimento, nel relativo registro di varieta' di specie agrarie, delle varieta' indicate nel presente decreto; Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Decreta: Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le varieta' sotto elencate, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie. Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2010
Il direttore generale: Blasi
Note all'articolo unico: Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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