Gazzetta n. 73 del 29 marzo 2010 (vai al sommario) |
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ORDINANZA 19 marzo 2010 |
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3861). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto l'art. 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto l'art. 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, recante la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario; Considerata la situazione di grave criticita' conseguente al sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale, causato dall'inadeguatezza delle strutture che ospitano gli istituti di pena; Ravvisata la necessita' di procedere all'immediato avvio di interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie ed all'aumento della capienza di quelle esistenti, al fine assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti, garantendo altresi' una migliore condizione di vita degli stessi; Considerato che la situazione emergenziale in atto non consente di provvedere attraverso l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Sentito il Ministero della giustizia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1
1. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e' nominato Commissario delegato per la situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sule territorio nazionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale un apposito Piano di interventi indicandone i tempi e le modalita' di attuazione che preveda: a) la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie; b) la riorganizzazione, l'adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture gia' esistenti. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni periferiche dello Stato ed agli enti pubblici locali territoriali e non territoriali. 4. Il Commissario delegato nomina uno o piu' soggetti attuatori per essere coadiuvato nell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, affidando ai medesimi specifici settori di intervento. In particolare, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il Commissario delegato si avvale, in qualita' di soggetto attuatore, del Presidente della medesima Provincia autonoma. 5. Il Commissario delegato, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina con proprio provvedimento il compenso da riconoscere ai soggetti attuatori di cui al comma 4, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 3, in relazione al profilo professionale ed alle mansioni che gli vengono attribuite. 6. E' istituito un Comitato di indirizzo e controllo presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, cui spetta l'approvazione del Piano di cui al comma 2 ed ogni ulteriore attivita' di vigilanza sull'azione del Commissario delegato. 7. Per la valutazione ed approvazione dei progetti e per il necessario supporto nelle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare fino ad un massimo di venti contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione a progetto, sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario. 8. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento, determina i compensi da riconoscere ai soggetti di cui al comma 7, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 3. 9. Il Commissario delegato presenta al Comitato di cui al comma 6 una relazione trimestrale sullo stato di attuazione delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza. |
| Art. 2
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17-ter, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4. 2. II Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 4, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dal ricevimento dei progetti da parte delle Amministrazioni invitate. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 4. In relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, comma 2 della presente ordinanza e' dichiarata non compatibile sul piano temporale con il rispetto delle procedure delineate dalla predetta normativa. 5. Ove per i progetti definitivi relativi alle opere di cui all'art. 1, comma 2 della presente ordinanza sia richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, lo stesso deve essere rilasciato entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della relativa documentazione, decorsi i quali si intende acquisito con esito favorevole. |
| Art. 3
1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza, tra cui le risorse finanziarie rese disponibili dalla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 2. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato, all'uopo istituita. |
| Art. 4
1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, puo' provvedere nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in aggiunta alle previsioni di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in deroga alle seguenti ulteriori disposizioni normative: regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni; regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 5 marzo 1963, n. 366; legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, e successive modifiche ed integrazioni; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, commi 285, 310, 311 e 312; legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, comma 188; legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 2, comma 203; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49 legge 27 dicembre 1985, n. 816; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 5-bis, commi 1 e 2; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli da 77 a 96; legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 20; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1991, n. 55, in combinato disposto con gli articoli 256 e 257 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter,14-quater, 16 e 17; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 49, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 88, 90, 91, 97, 98, 111, 112, 114, 115, 118, 124, 125, 127 comma 3, 128, 130, 132, 141, 241, 242 e 253, comma 9, 20, 22, 33 e 34 ed i corrispondenti articoli della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto ancora in vigore, e decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1999, n. 554, articoli: 47, 48, 49, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 109, 129, 130, 134, 136, 140, 172, 188 e 200; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 765, articoli 7, 24, 35, 36 e 53; normative regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2010
Il Presidente: Berlusconi |
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