Gazzetta n. 73 del 29 marzo 2010 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 44 |
Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008 ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 26 e l'Allegato B; Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi; Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Oggetto
1. Il titolo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' cosi' sostituito: «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». 2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla seguente: «a) i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni;». 3. All'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «radiotelevisiva» e' sostituita dalla seguente: «di servizi di media audiovisivi e radiofonici»; in fine le parole: «ed alle Comunita' europee» sono soppresse. 4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «trasmissione di programmi televisivi,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta,»; le parole: «su frequenze terrestri, via cavo o via satellite» sono sostituite dalle seguenti: «su qualsiasi piattaforma di diffusione».
N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Gli articoli 1, 2, 26 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.». «Art. 26 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) l'inserimento di prodotti e' ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'art. 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE; b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera a) si applicano le sanzioni previste dall'art. 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicita', sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si applica la sanzione di cui all'art. 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.». «Allegato B 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione); 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione); 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire); 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica; 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate; 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'; 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata); 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro; 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari; 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario (rifusione); 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini; 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie; 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.». - La direttiva 89/552/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1989, n. L 298. - La direttiva 97/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1997, n. L 202. - La direttiva 2007/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2007, n. L 332. - L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La legge 5 ottobre 1991, n. 327 reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253, S.O.». - La legge 31 luglio 1997, n. 249, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, S.O. - Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70. - Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L. 108 del 24 aprile 2002. - La direttiva 2002/77/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 2002, n. L 249. - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. - Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5. - La legge 3 maggio 2004, n. 112, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104, S.O. - Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O. - Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, e' pubblicato Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84, e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008, n. 132. - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114, e convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato: «testo unico», contiene: a) i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni; b) le disposizioni legislative vigenti in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione.».
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| Art. 2 Ambito di applicazione
1. Dopo l'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Ambito di applicazione). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, il presente testo unico si applica a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia in conformita' alle norme di cui ai commi 2 e seguenti. 2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia: a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3; ovvero b) quelli ai quali si applica il comma 4. 3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia si considera stabilito in Italia nei seguenti casi: a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano; b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro dell'Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo non opera ne' in Italia ne' in un altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo e' il primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attivita' nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, purche' mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana; c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purche' una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo operi in Italia. 4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 3 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti: a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia; b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacita' via satellite di competenza italiana. 5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 3 e 4, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media stabilito sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 6. I fornitori di servizi media audiovisivi appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi del presente articolo sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi.». |
| Art. 3 Trasmissioni transfrontaliere
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' abrogato. 2. Dopo l'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente: «Art. 1-ter (Trasmissioni transfrontaliere). - 1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, e' assicurata la liberta' di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni. 2. L'Autorita' puo' disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, gia' commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti: a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita; b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalita'. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati: a) previa notifica scritta da parte dell'Autorita' al fornitore di servizi di media audiovisivi ed alla Commissione europea. La notifica deve contenere una indicazione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorita' intende adottare in caso di nuove violazioni; b) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e con la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera a) e ove persista la pretesa violazione. 4. L'Autorita' puo' disporre la sospensione della ricezione o della trasmissione di servizi di media audiovisivi a richiesta provenienti da Stati dell'Unione europea qualora ritenga tali provvedimenti sono: a) necessari per una delle seguenti ragioni: 1) ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalita', nonche' contro violazioni della dignita' umana dei singoli individui; 2) tutela della sanita' pubblica; 3) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; 4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori; b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi; c) proporzionati a tali obiettivi. 5. Fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un'indagine penale, l'Autorita' adotta i provvedimenti di cui al comma 4 dopo aver: a) chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati; b) notificato alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi la sua intenzione di prendere tali provvedimenti. 6. In caso di urgenza, l'Autorita' puo' derogare alle condizioni di cui al comma 5. In tale caso, i provvedimenti sono notificati alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza. 7. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare l'articolo 3 della direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, e ad adottare le misure appropriate a norma di tale articolo. 8. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e, in particolare, di violazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a c), e 4, lettera a), nonche' degli articoli 32 e 32-bis, l'Autorita' puo' disporre la sospensione di ricezione o ritrasmissione di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui contenuti o cataloghi, sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, ed a seguito dell'adozione di un formale richiamo, l'Autorita' puo' altresi' ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorita' irroga al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 150.000,00. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989, ratificata con legge 5 ottobre 1991 n. 327, che non sono anche Stati membri dell'Unione europea.». |
| Art. 4 Definizioni
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) "servizio di media audiovisivo": 1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che e' sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale e' la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo. Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo": i servizi prestati nell'esercizio di attivita' precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunita' di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalita' principale non e' la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e' meramente incidentale e non ne costituisce la finalita' principale, quali, a titolo esemplificativo: a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo;, b) i giochi in linea; c) i motori di ricerca; d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; e) i servizi testuali autonomi; f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero 2) una comunicazione commerciale audiovisiva; b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita' di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi; c) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terresti mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) "operatore di rete", il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti; e) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse. f) "programmi-dati", i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto radiofonico", l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilita' di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi; h) "responsabilita' editoriale", l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. All'interno del presente testo unico, l'espressione "programmi televisivi" deve intendersi equivalente a quella "palinsesti televisivi" di cui alla lettera g); i) "servizio di media audiovisivo lineare" o "radiodiffusione televisiva", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi; l) "emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb); m) "servizio di media audiovisivo non lineare", ovvero "servizio di media audiovisivo a richiesta", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media; n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21; o) "programmi originali autoprodotti", i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica; p) "produttori indipendenti", gli operatori di comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica; q) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato", il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato; s) "sistema integrato delle comunicazioni", il settore economico che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicita' esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni; t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della societa' concessionaria, secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento; u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale; v) "ambito locale radiofonico", l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti; z) "ambito locale televisivo", l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; aa) "emittente televisiva analogica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) "emittente televisiva analogica a carattere informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette, in tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la meta' del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre; 2) "emittente televisiva analogica a carattere commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale ed in tecnica analogica, senza specifici obblighi di informazione; 3) "emittente televisiva analogica a carattere comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21; 4) "emittente televisiva analogica monotematica a carattere sociale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che trasmette in tecnica analogica e dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio; 5) "emittente televisiva analogica commerciale nazionale", l'emittente che trasmette in chiaro ed in tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione; 6) "emittente analogica di televendite", l'emittente che trasmette in tecnica analogica prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; bb) "emittente radiofonica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilita' dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) "emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione; 2) "emittente radiofonica a carattere commerciale locale", l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali; 3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio; cc) "opere europee": 1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie: 1.1) le opere originarie di Stati membri; 1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2); 1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi; 1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3) si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato; 2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti: 2.1) esse sono realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati e' prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non e' controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri; dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attivita' economica e comprendenti la pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione; ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicita' televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali; gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attivita' di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando e' fatta dietro pagamento o altro compenso; hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attivita' o i propri prodotti; ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio cosi' che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso; mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicita' consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti; nn) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico. 2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attivita' svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.». |
| Art. 5 Garanzie per gli utenti
1. La rubrica del Titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». La rubrica del Capo I, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici - Norme a tutela dell'utenza». 2. L'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Disposizioni generali). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni: a) il nome del fornitore di servizi di media; b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media; c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente; d) il recapito degli uffici dell'Autorita' e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, preposti alla tutela degli utenti. 2. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonche' la possibilita' per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorita', al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorita': a) garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali; b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali; c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualita' e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il piu' ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel mercato, dovra' essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti; d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento; e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilita', sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorita' amministrative competenti; f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati. 3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorita' ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti gia' abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre e' effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione. 4. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata dall'Autorita' ai sensi del comma 2 o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 3, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione e' adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato. 5. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignita' umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalita'. 6. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilita' sensoriali dei servizi di media audiovisivi da parte dei fornitori di tali servizi. I fornitori di servizi di media audiovisivi, a tal fine, prevedono l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.». |
| Art. 6 Protezione del diritto d'autore
1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente: «Art. 32-bis (Protezione dei diritti d'autore). - 1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi. 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare: a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti; b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprieta' intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca. 3. L'Autorita' emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.». |
| Art. 7 Eventi di particolare rilevanza
1. Dopo l'articolo 32-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente: «Art. 32-ter (Eventi di particolare rilevanza). - 1. Con deliberazione dell'Autorita' e' compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa' di cui e' assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita. L'Autorita' determina altresi' se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista e' comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 3-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio.». |
| Art. 8 Brevi estratti di cronaca
1. Dopo l'articolo 32-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente: «Art. 32-quater (Brevi estratti di cronaca). - 1. Con regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico. 2. Il regolamento dovra' prevedere, fra l'altro, che: a) le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente televisiva, anche analogica, di trasmissione; b) venga indicata la fonte del breve estratto; c) l'accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie; d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento; e) l'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possa essere esercitato solo se lo stesso programma e' offerto in differita dallo stesso fornitore; f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione; g) l'eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.». |
| Art. 9 Tutela dei minori
1. La rubrica del Capo II, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva». 2. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori). - 1. Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma 5, che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui al comma 3. Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato e' adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice media e minori, d'intesa con l'Autorita', e approvati con decreto ministeriale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato di applicazione del Codice media e minori sottopone i criteri all'autorita' ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi adottano il proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale. 2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo. 3. Fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea a tutela dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'articolo 3, nonche' dall'articolo 32, comma 5, e dall'articolo 36-bis, la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonche' dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta, e' comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione. 4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, ne' forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00. 5. L'Autorita', al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignita' umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 e' offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilita' per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione; b) il codice segreto dovra' essere comunicato con modalita' riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilita' nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio. 6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni. 7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresi' tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. 8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunita'. 9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorita'. 11. L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorita', comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita' ai sensi del comma 5.». |
| Art. 10 Comunicazioni commerciali
1. La rubrica del Capo IV, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni sulla pubblicita', le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti». 2. Dopo l'articolo 36 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente: «Art. 36-bis (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche). - 1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte; b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali; c) le comunicazioni commerciali audiovisive: 1) non pregiudicano il rispetto della dignita' umana; 2) non comportano ne' promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalita', religione o convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale; 3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza; 4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente; d) e' vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco; le comunicazioni commerciali audiovisive sono vietate anche se effettuate in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attivita' principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalita' pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attivita' principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita' di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di impresa nell'ambito del territorio nazionale; e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori ne' incoraggiano il consumo smodato di tali bevande; f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica; g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulita', ne' li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, ne' sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, ne' mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose. 2. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita' e sentito il Ministero della salute, incoraggia i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non e' raccomandata. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.». |
| Art. 11 Interruzioni pubblicitarie
1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Interruzioni pubblicitarie). - 1. La pubblicita' televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicita' televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali. 2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni. La pubblicita' televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrita', tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, nonche' i diritti dei titolari. 3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali. 4. La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. 5. La pubblicita' e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purche' la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. 6. Alle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. 7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, al lordo della pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto. 8. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicita' radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonche' dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni. 9. La pubblicita' televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri: a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande; b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili; c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale; d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico; e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrieta'; f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualita' positiva delle bevande. 10. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alla pubblicita' ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche.». |
| Art. 12 Limiti di affollamento
1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente: «Art. 38 (Limiti di affollamento). - 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non puo' eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea. 3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita' da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, e' portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari come le telepromozioni, fermi restando per le emittenti televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno. 4. In ogni caso la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata e distinta ora d'orologio non deve superare il 20 per cento. 5. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non puo' eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano agli annunci delle emittenti, anche analogiche, relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti. 7. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non puo' eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva. 8. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 7, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', ove siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per cento. 9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non puo' eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 10. La pubblicita' locale e' riservata alle emittenti, anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. I soggetti diversi dalle emittenti, anche analogiche,e dalle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali, autorizzate in base all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita' locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione. 11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicita' che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. 12. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti, anche analogiche, da emittenti radiofoniche, pubbliche e private, e brevi messaggi pubblicitari rappresentati da anteprime di opere cinematografiche di prossima programmazione di nazionalita' europea, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo. 13. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio si computa partendo, per ciascuna giornata di programmazione, dall'ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica; per "orario giornaliero di programmazione" si intende il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio ed il termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica.». |
| Art. 13 Sponsorizzazioni
1. L'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente: «Art. 39 (Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni). - 1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri: a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni; b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma; c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi. 2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco ovvero nella fabbricazione o vendita di superalcolici. 3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attivita' comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche puo' riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non puo' promuovere specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica. 4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito locale puo' esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni. 5. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico. 6. E' vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.». |
| Art. 14 Televendite
1. All'articolo 40, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all'articolo 38, sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima e' ridotta a tre minuti. 2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicita', alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 37, commi da 1 a 7, l'articolo 38, comma 2, e l'articolo 44.».
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 40, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 40 (Disposizioni sulle televendite). - 1. E' vietata la televendita che vilipenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. 2. La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita'; b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose. 2-bis. Le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all'art. 38, sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima e' ridotta a tre minuti. 2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicita', alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'art. 37, commi da 1 a 7, l'art. 38, comma2, e l'art. 44.».
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| Art. 15 Inserimento di prodotti
1. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente: «Art. 40-bis (Inserimento di prodotti). - 1. L'inserimento di prodotti e' consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento puo' avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma. 2. I programmi nei quali sono inseriti prodotti devono essere conformi ai seguenti requisiti: a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non devono essere in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilita' e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media; b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi; c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione. 3. Qualora il programma nel quale sono inseriti prodotti e' prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi di media audiovisivi ovvero da societa' da esso controllata i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti medianti avvisi all'inizio e alla fine della trasmissione, nonche' alla ripresa dopo un'interruzione pubblicitaria. 4. E' vietato l'inserimento di prodotti a base di tabacco o di sigarette, ovvero di prodotti di imprese la cui principale attivita' e' costituita dalla produzione o vendita di prodotti a base di tabacco. E' altresi' vietato l'inserimento di prodotti medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione. 5. I produttori, le emittenti, anche analogiche, le concessionarie di pubblicita' e gli altri soggetti interessati, adottano, con procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa dei principi enunciati nei commi precedenti. Le procedure di auto-regolamentazione sono comunicate all'Autorita' che ne verifica l'attuazione.». 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano unicamente ai programmi prodotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 16 Produzione audiovisiva europea
1. L'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente: «Art. 44 (Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea. 2. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. 3. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, cosi' come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio e' stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di natura non regolamentare, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, nonche' le quote percentuali da riservare a queste ultime nell'ambito delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo periodo del presente comma, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilita' delle stesse. 4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le modalita' definite dall'Autorita' con proprio regolamento da adottare entro tre mesi. 5. L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorita', che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale. 7. L'Autorita' provvede, mediante procedure di co-regolamentazione, alla predisposizione di una disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, coerente con i principi di cui al presente articolo, a quelli di cui all'articolo 3-decies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta la promozione puo' riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-bis. 8. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua dall'Autorita'. Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorita' stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi nonche' nel caso di canali generalisti che superano la predetta soglia dell' 1 per cento, anche tenendo conto dell'effettiva disponibilita' delle opere in questione sul mercato. Il regolamento dell'Autorita' definisce altresi' le modalita' di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza.». 2. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 17 Norme integrative e di coordinamento
1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3 la parola: «radiotelevisivo» e' sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; dopo le parole: «dell'informazione» sono aggiunte le seguenti: «, la tutela dei diritti d'autore e di proprieta' intellettuale»; la parola comunitario e' sostituita dalle seguenti «dell'Unione europea»; b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti). - 1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce: a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di liberta' di concorrenza, delle opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel sistema delle comunicazioni; b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale. 2. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale, in conformita' alla legislazione vigente in materia.»; c) la rubrica dell'articolo 5 e' sostituita dalla seguente: «Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza»; d) all' articolo 5, comma 1, la parola: «radiotelevisivo» e' sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera a), le parole: «mercato radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera b) le parole: «fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale»; e le parole: «l'attivita' di operatore di rete, per le attivita' di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita' dianzi menzionate»; le parole: «in applicazione della delibera dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001» sono soppresse; le parole: «l'autorizzazione all'attivita' di fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione all'attivita' di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale» e, in fine, le parole: «o di fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a richiesta»; alla lettera d) le parole: «per la fornitura di contenuti televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente»; la parola: «radiofonici» e' sostituita dalle seguenti: «emittente radiofonica digitale»; e, in fine, le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite dalla seguente: «emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera e), il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) di non effettuare discriminazioni nei confronti delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta non riconducibili a societa' collegate e controllate, rendendo disponibili a queste ultime le stesse informazioni tecniche messe a disposizione delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi media a richiesta riconducibili a societa' collegate e controllate;»; alla lettera e), numero 2), le parole: «soggetti autorizzati a fornire contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra fornitori di servizi di media a richiesta»; le parole: «e fornitori indipendenti di contenuti e servizi,» sono sostituite dalle seguenti: «ed emittenti, anche radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a richiesta e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti,»; alla lettera e), numero 3), le parole: «dai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi media a richiesta»; alla lettera f) le parole: «i fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «le emittenti, anche radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a richiesta»; e le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di programmi»; alla lettera g) le parole: «operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale» sono sostituite dalle seguenti: «, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»; il numero 1) della lettera g) e' sostituito dal seguente: «1) l'emittente, anche radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di media a richiesta che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema di contabilita' separata per ciascuna autorizzazione»; il numero 2) della lettera g) e' sostituito dal seguente « 2) l'emittente, anche radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete in ambito televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla separazione societaria. »; alla lettera g), dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente: «2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri»; alla lettera h) le parole: «del fornitore di contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle emittenti, anche radiofoniche digitali,»; alla lettera i) le parole: «per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le emittenti, anche analogiche, per le emittenti radiofoniche, operanti in ambito nazionale»; al numero 1) della lettera i) dopo le parole: «radiotelevisive locali» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; e) l'articolo 6 e' soppresso; f) la rubrica dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente: «Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; g) all'articolo 7, comma 1, le parole: «radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico»; al comma 2, lettera a), dopo la parola: «opinioni» le parole «, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari» sono soppresse; al comma 3 le parole: «radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito locale,»; al comma 5 le parole: «nella Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea»; h) all'articolo 8, comma 2, le parole: «di radiodiffusione televisiva» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi»; le parole: « titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione» sono sostituite dalle seguenti: «abilitati a diffondere i propri contenuti»; i) la rubrica dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente: «Ministero dello sviluppo economico»; l) all'articolo 9, comma 2, le parole: «Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico per i settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; al comma 3, le parole: «nel settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; m) la rubrica dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente: «Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; n) all'articolo 10, comma 1, le parole: «anche radiotelevisive» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici»; al comma 2 le parole: «in materia di radiotelevisione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici»; o) all'articolo 11, comma 1, le parole: «materia radiotelevisiva» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici»; p) all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «per fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera d) la parola: «licenza» e' sostituita dalla seguente: «autorizzazione»; q) all'articolo 15, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»; r) la rubrica del Capo II, del Titolo III, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente su frequenze terrestri»; la rubrica dell'articolo 16 e' sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per emittente su frequenze terrestri»; s) all'articolo 16, comma 1, la parola «televisivi» e' sostituita da quella «audiovisivi». Il comma 3 e' soppresso; t) all'articolo 17, comma 1, la parola: «contenuti» e' sostituita dalle seguenti: «programmi audiovisivi». Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con proprio regolamento, l'Autorita' provvede ad uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. Con il medesimo regolamento, l'Autorita' provvede ad uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata.»; u) nella rubrica dell' articolo 18 le parole: «fornitore di contenuti televisivi» sono sostituite dalla seguente: «emittente»; al comma 1 dello stesso articolo le parole: «contenuti televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi»; al comma 2 le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; al comma 5 le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite dalla seguente: «emittente»; v) nella rubrica dell'articolo 19 le parole: «fornitore di contenuti radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «emittente radiofonica digitale»; al comma 1 dello stesso articolo le parole: «fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di servizi»; z) la rubrica del Capo III, del Titolo III, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo». La rubrica dell'articolo 20 e' sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via satellite»; aa) l'articolo 20, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite e' rilasciata dalla Autorita' sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.»; bb) la rubrica dell' articolo 21 e' sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo»; cc) all'articolo 21, comma 1, le parole: «diffusione di contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici»; dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica e' rilasciata dall'Autorita' sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010»; dd) all'articolo 22, comma 1, le parole: «ai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che diffondono»; ee) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente Titolo: «Titolo III (Attivita'). - Capo III-bis (Disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta). - Art. 22-bis (Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. L'attivita' di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorita' una dichiarazione di inizio attivita' nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorita' stessa con proprio regolamento. 2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorita' adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attivita', con riferimento a qualita' e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attivita', escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attivita' medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attivita'.»; ff) all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, dopo la parola «emittenti» e' inserita la seguente: «analogiche»; al comma 3 le parole «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; al comma 4 dopo la parola: «emittenti» e' inserita la seguente: «analogiche» e le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; gg) all'articolo 25, comma 1, le parole: «le licenze e» sono soppresse; hh) all'articolo 26, ai commi 1 e 2, dopo la parola: «radiotelevisive» e' inserita la seguente: «analogiche»; al comma 1 le parole: «alla fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale,»; ii) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: «emittenti televisive» e' inserita la seguente: «analogiche»; al comma 5, dopo le parole «radiodiffusione sonora e televisiva» e' aggiunta la seguente «analogica»; dopo le parole: «emittenti televisive» e' aggiunta la seguente «analogiche»; e in fine, dopo la parola «emittenti» sono aggiunte le seguenti « radiofoniche analogiche»; al comma 6 dopo le parole «emittenti» sono aggiunte le seguenti «analogiche». ll) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «ciascuna emittente» e' inserita la parola «analogica»; mm) all'articolo 29, comma 1, dopo la parola «radiotelevisive» e' inserita la seguente: «analogiche»; al comma 2, dopo la parola: «locali» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; e, in fine, dopo la parola: «emittenti» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 3 dopo la parola «radiofoniche» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; e dopo la parola «televisive» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 6, dopo la parola: «emittenti» sono aggiunte le seguenti: «analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 7, dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 8, dopo le parole: « interconnesse tra emittenti» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine, al comma 8, dopo le parole: «limiti previsti per le emittenti» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; nn) la rubrica dell'articolo 30 e' sostituita dalla seguente: «Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi»; al primo periodo ed al terzo periodo del comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole: «emittenti televisive» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine, al comma 2, le parole: «lettera q)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera aa)»; oo) la rubrica del Capo V del Titolo III e' sostituita dalla seguente: «Disciplina del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»; pp) dopo l'articolo 32-quater e' inserito il seguente: «Art. 32-quinquies (Telegiornali e giornali radio. Rettifica). - 1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili. 2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verita' ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purche' questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penali. 3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere la richiesta all'Autorita', che provvede ai sensi del comma 4. 4. Fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorita', che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorita' ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorita' stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. 5. Sono abrogati gli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, attuativi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.»; qq) all'articolo 33, comma 1, le parole: «ai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche,»; in fine, sono aggiunte le parole: «Analoga richiesta potra' essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.»; rr) all'articolo 35, comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis»; al comma 3 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»; al comma 4 le parole: «dell'emittente sanzionata» sono sostituite dalle seguenti: « del soggetto sanzionato»; al comma 4-bis le parole: «del comma 6-bis dell'articolo 34» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis»; ss) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: «Art. 35-bis (Valori dello sport). - 1. Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la gioventu' e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»; tt) all'articolo 43, comma 10, le parole: «lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera s)»; uu) all'articolo 45, comma 2, lettera q), le parole: «dell'articolo 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 32, comma 3»; vv) all'articolo 51, comma 1, lettera c), le parole: «sulla pubblicita', sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40» sono sostituite dalle seguenti: «sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicita' televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis»; alla lettera h) le parole: «all'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 32-bis»; alla lettera i) le parole: «4, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «32, comma 2»; al comma 4 e al comma 9 le parole: «o del fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti «, anche analogica, o dell'emittente radiofonica»; zz) all'articolo 53, comma 1, le parole: «per la diffusione circolare dei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici».
Note all'art. 17: - Il testo degli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 43, 45, 51 e 53 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 3 (Principi fondamentali). - 1. Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprieta' intellettuale l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversita' etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.». «Art. 5 (Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza). - 1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi: a) tutela della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita' e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari; b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per le attivita' dianzi menzionate; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che e' effettuata con distinto provvedimento l'autorizzazione all'attivita' di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale non puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le societa' a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, ne' direttamente ne' indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a richiesta. c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attivita' di cui alla lettera b), nonche' previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attivita' su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo per eguali periodi; d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attivita' di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per emittente in ambito nazionale e in ambito locale o emittente radiofonica digitale in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni emittente, anche radiofonica digitale, in ambito locale di irradiare nello stesso bacino piu' del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale; e) obbligo per gli operatori di rete: 1) di non effettuare discriminazioni nei confronti delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta non riconducibili a societa' collegate e controllate, rendendo disponibili a queste ultime le stesse informazioni tecniche messe a disposizione delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi media a richiesta riconducibili a societa' collegate e controllate; 2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra fornitori di servizi di media a richiesta appartenenti a societa' controllanti, controllate o collegate ed emittenti, anche radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a richiesta e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacita' trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS; 3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni ottenute dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi media a richiesta non riconducibili a societa' collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a societa' controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute; f) obbligo per le emittenti, anche radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a richiesta, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti; g) obbligo di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che: 1) l'emittente, anche radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di media a richiesta che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema di contabilita' separata per ciascuna autorizzazione; 2) l'emittente, anche radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete in ambito televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla separazione societaria; 2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri; h) diritto delle emittenti, anche radiofoniche digitali, ad effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete; i) obbligo, per le emittenti, anche analogiche, per le emittenti radiofoniche, operanti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale e' stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi: 1) la deroga di cui all'art. 26, comma 1, per le emittenti radiotelevisive locali analogiche e l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo; 2) quanto previsto dall'art. 45 per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo; 3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili; l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.». «Art. 7 (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). - 1. L'attivita' di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo. 2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni; b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge; d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. 3. L'Autorita' stabilisce ulteriori regole per le emittenti, anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito locale, per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda. 4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni di utilita' sociale. 5. Il contributo pubblico percepito dalla societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Ferma la possibilita' per la societa' concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.». «Art. 8 (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale). - 1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 2. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacita' trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in tale ambito.». «Art. 9 (Ministero dello sviluppo economico). - 1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonche' quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'art. 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366. 2. Sono organi consultivi del Ministro dello sviluppo economico per i settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia: a) il Consiglio superiore delle comunicazioni; 3. Presso il Ministero operano, nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonche' il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.». «Art. 10 (Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. L'Autorita', nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici; 2. L'Autorita', in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonche' quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla legge 31 luglio 1997, n. 249.». «Art. 11 (Altre competenze). - 1. Restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.». «Art. 12 (Competenze delle regioni). - 1. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali: a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze; b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalita' e obiettivita', nonche' nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali; c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per emittente, anche radiofonica digitale, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale; d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialita' economica del soggetto richiedente, della qualita' della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o piu' autorizzazioni per lo svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla autorizzazione rilasciata.». «Art. 15 (Attivita' di operatore di rete). - 1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attivita' e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. 2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione televisiva e' conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS. 3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora e' conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112. 4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. 5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici anni ed e' rinnovabile per uguali periodi. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 6. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale e' tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorita'. 7. L'attivita' di operatore di rete via cavo o via satellite e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.». «Art. 16 (Autorizzazione per emittente su frequenze terrestri). - 1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'art. 18. 2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS. 3. (soppresso)». «Art. 17 (Contributi). - 1. L'Autorita' adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS. 2-bis. Con proprio regolamento, l'Autorita' provvede ad uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. Con il medesimo regolamento, l'Autorita' provvede ad uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettrica impiegata. «Art. 18 (Autorizzazione emittente su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale). - 1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, e' rilasciata dai competenti organi della regione o della provincia, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei principi di cui all'art. 12. 2. Ai fini della definizione dell'ambito regionale o provinciale di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera z). 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all'art. 12, comma 1, lettera d). 4. Qualora l'operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale abbia richiesto una o piu' autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' di cui al comma 1, ha diritto a ottenere almeno una autorizzazione che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi televisivi numerici. 5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per emittente in ambito regionale e provinciale, rispettivamente da parte della regione o della provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 435/01/CONS.». «Art. 19 (Autorizzazione emittente radiofonica digitale su frequenze terrestri). - 1. La disciplina dell'autorizzazione per la prestazioni di servizi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale e' contenuta nel regolamento di cui all'art. 15, comma 3.». «Art. 20 (Autorizzazioni alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via satellite). - 1. L'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite e' rilasciata dalla Autorita' sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.». «Art. 21 (Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo). - 1. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo e' rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorita'. 1-bis. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica e' rilasciata dall'Autorita' sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010. «Art. 22 (Trasmissioni simultanee). - 1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che diffondono in chiaro su frequenze terrestri e' consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorita'.». «Art. 23 (Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica). - 1. Il periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi dell'art. 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito locale, e' prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda puo' essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che gia' trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti analogiche nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. 2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di concessione in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9, della deliberazione dell'Autorita' 1° dicembre 1998, n. 78, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario. 3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera z), un medesimo soggetto puo' detenere, anche tramite societa' controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29. 4. Alle emittenti analogiche che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera z), e' consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3. 5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto e' consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata. 6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.». «Art. 25 (Disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale). - 1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi gia' diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonche' richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione dell'Autorita' n. 435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112 del 2004. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, i limiti previsti dall'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonche' quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell'Autorita' n. 435/01/CONS, si applicano fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.». «Art. 26 (Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche). - 1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive analogiche locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facolta' e' consentita ai titolari di autorizzazione per emittente, anche radiofonica digitale, in ambito locale. 2. Alle emittenti radiotelevisive analogiche locali e' consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso piu' impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle medesime e', altresi', consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni ed i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. 3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie. 4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva locale.». «Art. 27 (Trasferimenti di impianti e rami d'azienda). - 1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive analogiche private locali e tra queste e i concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. 2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. 3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale. 4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtu' di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento. 5. Durante il periodo di validita' delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva analogica in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonche' di intere emittenti televisive analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonche' le acquisizioni, da parte di societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita' televisiva o radiofonica costituite in societa' cooperative a responsabilita' limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata piu' di una concessione per la radiodiffusione sonora e' consentita la cessione di intere emittenti radiofoniche analogiche a societa' di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti e', altresi', consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione. 6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di societa' cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria. 7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.». «Art. 28 (Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi). - 1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente analogica legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite. 3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge. 4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta. 5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tale competenza alla regione e alla provincia ai sensi dell'art. 12, autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalita'. 6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale puo' essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente e' tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero. 7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purche' ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento. 8. La titolarita' di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva da' diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.». «Art. 29 (Diffusioni interconnesse). - 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive analogiche private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata. 2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere presentata da consorzi di emittenti locali analogiche costituiti secondo le forme previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti analogiche concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese. 3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche analogiche e di dodici ore per le emittenti televisive analogiche. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati e' consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), numero 3. 4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identita' locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente. 5. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse. 6. Le emittenti analogiche, televisive o radiofoniche, che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali. 7. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali analogiche, televisive o radiofoniche, o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.». «Art. 30 (Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi). - 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna. I comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f). 2. L'esercizio di emittenti televisive analogiche i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e' consentito, previa autorizzazione del Ministero, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione e' rilasciata ai comuni, alle comunita' montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'art. 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive analogiche che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze e' consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera aa), numero 3).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1992, n. 77, S.O. «Art. 33 (Comunicati di organi pubblici). - 1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessita', nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche, o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. Analoga richiesta potra' essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo. 2. La societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni. 3. Per gravi ed urgenti necessita' pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli e' tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.». «Art. 35 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 34, nonche' dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 36-bis, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita', previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni. 3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'art. 34 si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. 4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi dell'art. 35-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo. 5. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.». «Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni). - 1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorita' le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorita' medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 2. L'Autorita', su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonche' degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche. 3. L'Autorita', qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorita' provvede ai sensi del comma 5. 4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli. 5. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita' di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni. 6. L'Autorita', con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. 7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso societa' qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non puo' essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o piu' del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano. 8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale. 9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. 10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate all'art. 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. 11. Le imprese, anche attraverso societa' controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo. 12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale attraverso piu' di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' anche indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della societa', diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate. 14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese; c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. 16. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonche' pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.». «Art. 45 (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo). - 1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una societa' per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni. 2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, comunque garantisce: a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della societa' concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica; b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita'; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta; e) la costituzione di una societa' per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu' significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale; f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane; h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva; i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004; m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita'; o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'art. 38; p) l'articolazione della societa' concessionaria in una o piu' sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'art. 32, comma 3; r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali; s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza. 3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attivita' di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. 4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. 5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche' di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.». «Art. 51 (Sanzioni di competenza dell'Autorita'). - 1. L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicita' e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorita' con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione; b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorita' n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti; c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicita' televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis al D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell'Autorita'; d) dall'art. 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' dai regolamenti dell'Autorita', relativamente alla registrazione dei programmi; e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'art. 33; f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650; g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'art. 44 e dai regolamenti dell'Autorita'; h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'art. 32-bis; i) in materia dei divieti di cui all'art. 32, comma 2; l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'art. 5, comma 1, lettera i); m) dalle disposizioni di cui all'art. 29; n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita' riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorita'; o) dalle disposizioni in materia di pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 41. 2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c); b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f); d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g); e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media. 2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3. 4. Nei casi piu' gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorita' dispone altresi', nei confronti dell'emittente o, anche analogica, o dell'emittente radiofonica, la sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a dieci giorni. 5. In attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'art. 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto. 6. L'Autorita' applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell'art. 35. 7. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'art. 43, nonche' quelle di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 8. L'Autorita' verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 48. 9. Se la violazione e' di particolare gravita' o reiterata, l'Autorita' puo' disporre nei confronti dell'emittente o, anche analoga, o dell'emittente radiofonica la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi piu' gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorita', la revoca della concessione o dell'autorizzazione. 10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.». «Art. 53 (Principio di specialita'). - 1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui all'art. 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.».
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| Art. 18 Allineamento dei titoli abilitativi
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto di rispettiva competenza, e nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, provvedono ad allineare, secondo criteri di semplificazione ed unificazione, i titoli abilitativi rilasciati in forza delle delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS a quanto previsto dal presente decreto. 2. Laddove non diversamente previsto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorita' adegua i propri regolamenti alla disciplina contenuta nel presente decreto.
Note all'art. 18: - Per l'art. 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si veda note all'art. 17. - Gli articoli 13 e 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' recitano: «Art. 13 (Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)). - 1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero. Art. 14 (Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.».
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| Art. 19 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 20 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano |
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