Gazzetta n. 73 del 29 marzo 2010 (vai al sommario)
LEGGE 5 marzo 2010, n. 43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data dall'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Per l'attuzione della presente legge e' autorizzata la spesa di 28.455 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1828):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 16 ottobre 2009.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 5 novembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2 e 15 dicembre 2009.
Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 3071):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente il 22 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X, XII e XIV.
Esaminato dalla III commissione 20 gennaio e 4 febbraio 2010.
Esaminato in aula l'8 febbraio e approvato, il 9 febbraio 2010.
 
Allegato

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA PER. LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi: interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
Convinti che la lotta contro tali infrazioni puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti doganali e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;
Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
Hanno convenuto quanto segue:

DEFINIZIONI

Articolo 1
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative
e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e
relative:
- all'importaziene, all'esportazione, al transito ed al deposito
delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e
tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le
disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope;
b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana,
ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e
la Direzione delle Dogane e delle Accise, per il Regno di
Norvegia, competenti per l'applicazione delle disposizioni
previste alla precedente lettera a);
c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale
di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in
materia doganale;
d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di
una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in
materia doganale;
e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione
della legislazione doganale;
f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi
doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, che
vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi
compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse
istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
g) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
h) "dati personali", ori informazione riferita ad una persona
identificata o identificabile;
i) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati
nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre
1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata
Convenzione e successivi emendamenti;
j) "intelligence", l'elaborazione e i 'interconnessione dei dati
raccolti al fine di definire un profilo di rischio o di accertare
una eventuale infrazione doganale.

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 2
1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni
doganali, si prestano mutua assistenza amministrativa alle
condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:
a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni della legislazione
doganale.
2. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e
futuri, in tenia di legislazione doganale che derivano alla
Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e
Parte Contraente in Accordi intergovernativi gia' stipulati o da
stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.
3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua
assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti e non copre
l'assistenza in campo penale. L'applicazione di questo Accordo non
pregiudica gli altri obblighi in materia di mutua assistenza
amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di
qualsiasi altro Accordo internazionale o Convenzione.

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA

Articolo 3
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo e' scambiata
direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su
richiesta o di propria iniziativa, le informazioni, i documenti e
l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta
applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la
ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
3. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da
ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni
legislative ed amministrative e nei limiti della competenza e dei
mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

CASI DI ASSISTENZA

Articolo 4
1. Su richiesta; l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le
informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali
applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini
relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di
propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in
relazione a:
a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale
delle quali sia stata provata l'efficacia;
b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere
infrazioni doganali.

Articolo 5
Le Amministrazioni doganali, su richiesta o di propria iniziativa, si
forniscono ogni informazione su:
a) la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della
Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio
doganale della Parte Contraente richiedente;
b) la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della
Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio
doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale
nel quale le merci sono state collocate.

Articolo 6
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su
richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, nell'ambito delle
disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, ogni
informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e
tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione
tariffaria e dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le
restrizioni ed i controlli.

Articolo 7
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni
ed intelligence ed esercita un controllo speciale su:
a) persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per
aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale,
in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio
doganale della Parte Contraente adita;
b) merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione
doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito
in entrata o in uscita dal suo territorio;
c) mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale
richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni
doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte
Contraente;
d) locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di
essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio
doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su
richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence
circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o
sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi che potrebbero comportare un danno sostanziale
all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad
ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente,
l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce,
ove possibile, informazioni ed intelligence di propria iniziativa.

Articolo 9
Le Amministrazioni doganali:
a) si prestano mutua assistenza per applicare misure temporanee o
avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la
confisca dei beni;
b) dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in
seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in
conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative
nazionali della Parte Contraente che esercita il controllo di
questi beni, proventi o mezzi strumentali.

Articolo 10
Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente
assistenza tecnica in materie doganali attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza
reciproca delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo.di capacita'
specializzate dei propri funzionari;
c) io scambio di esperti in materie doganali.

RECUPERO CREDITI

Articolo 11
1. L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, provvede al
recupero crediti in relazione a diritti, tasse, spese e interessi
relativi all'importazione e all'esportazione.
2. Una richiesta di recupero crediti deve essere accompagnata da una
copia ufficiale o conforme autenticata dello strumento che ne
permette l'esecuzione e da una traduzione, ai sensi di' quanto
stabilito nell'art. 12 par. 3 e art. 14 par. 6.
3. Il titolo esecutivo, se del caso e in conformita' alle
disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale adita, e'
accettato, riconosciuto, integrato o sostituito da un titolo che
autorizza l'esecuzione in quella Parte Contraente.
4. Le questioni relative ai termini oltre i quali non e' possibile
eseguire un recupero sono regolate dalle disposizioni legislative
dell'Amministrazione doganale adita.
5. La Parte Contraente adita non riserva alcun trattamento
preferenziale ai crediti da recuperare.
6. L'istanza di fallimento nei confronti del debitore sulla base di
un debito doganale puo' essere inoltrata solo se le
Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti acconsentono. Le
spese originate dalle procedure fallimentari sono a carico
dell'Amministrazione doganale richiedente.
7. Nel recupero crediti in relazione al presente Accordo non si
inizia un'azione legale nel tenitorio dell'Amininistrazione
doganale adita previo consenso delle Autorita' doganali.
8. L'amministrazione doganale adita puo' concedere la possibilita' di
differire o rateizzare il pagamento, avendone dato comunicazione
all'Amministrazione doganale richiedente. Il consenso di
quest'ultima deve pervenire all'autorita' adita prima che questa
accetti il saldo, la riduzione e la remissione del debito.
9. I procedimenti relativi all'esistenza o all'ammontare del debito
doganale o al suo titolo esecutivo possono essere portati solo
davanti all'autorita' competente dell'amministrazione doganale
richiedente.
10. La richiesta di prescrizione di un documento deve avere una breve
dichiarazione del contenuto del documento.
11. La richiesta di assistenza deve contenere informazioni relative
al termine in cui il recupero totale o parziale cade in
prescrizione ai sensi delle disposizioni legislative
dell'Amministrazione doganale richiedente.
12. Il credito viene riscosso nella valuta dell'Amministrazione
doganale adita, stabilito secondo il corso del cambio ufficiale
del giorno di ricevimento della richiesta.
13. Le somme recuperate vengono trasmesse senza indugio, secondo il
corso del cambio ufficiale del giorno di trasmissione,
all'Amministrazioni doganale richiedente, dOpo opportuna deduzione
di competenze e spese esigibili ai sensi delle disposizioni
legislative della parte Contraente adita.

DOCUMENTI ED INTELLIGENCE

Articolo 12
1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le
copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono
restituiti non appena possibile; i relativi diritti
dell'Amministrazione doganale adita o dei terzi restano
impregiudicati.
2. I documenti, le informazioni e l'intelligence possono essere
trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico in ogni
forma e per lo stesso scopo.
3. I documenti, le informazioni e l'intelligence da scambiarsi in
conformita' al presente Accordo sono accompagnati da ogni utile
notizia che ne permetta il relativo utilizzo ed interpretazione.

UTILIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI

Articolo 13
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel
quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in
procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni
stabilite dalle rispettive legislazioni interne vigenti in
materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere
comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dal
presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha
forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione
propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti
tali comunicazioni.
3. In ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica italiana
dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del
paragrafo precedente non ostano, tuttavia, a che le informazioni,
le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la
necessita', essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli
altri Stati membri dell'Unione stessa.
4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui
l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente
dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa
protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte
Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

COMUNICAZIONI DELLE RICHIESTE

Articolo 14
1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono
presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni
documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le
richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso
esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo I di questo
articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito
elencate:
a) l'Amministrazione doganale richiedente,
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la
natura del procedimento,
d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se
conosciuti.
3. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da mia
delle Amministrazioni doganali viene soddisfatta nel rispetto
delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte
Contraente adita.
4. I documenti, le informazioni e l'intelligence di cui al presente
Accordo sono comunicati ai funzionari designati a tal fine da
ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 1
dell'art. 21 del presente Accordo, una lista di detti funzionari
viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte
Contraente.
5. Le Amministrazioni doganali convengono affinche' i funzionari dei
loro servizi incaricati della ricerca e repressione delle
infrazioni doganali stabiliscano tra loro un contatto personale e
diretto.
6. Tutte le comunicazioni tra le Amministrazioni doganali avvengono
in lingua inglese o in una lingua accettabile per entrambe le
Amministrazioni doganali.

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 15
1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o
delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie
disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle
informazioni, oppure
b) trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorita' competente,
oppure
c) indicare quali sono le Autorita' competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del
paragrafo 1 lett. a) del presente articolo puo' comportare
l'acquisizione di deposizioni fatte dalle persone alle quali
vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione
doganale, nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.

Articolo 16
1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione
doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione
doganale richiedente possono, con l'autorizzazione
dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni
eventualmente imposte da quest'ultima:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita
documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne
informazioni concernenti quell'infrazione doganale;
b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati
concernenti quella infrazione doganale;
c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale
adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed
utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente
Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente
siano presenti sul territorio dell'alta Parte Contraente, devono
essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro
mandato.
Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza
accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla
legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono
responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa. Essi non
devono indossare uniformi ne' portare armi.

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Articolo 17
Qualora le Parti contraenti si scambino dati personali ai sensi del
presente Accordo, esse garantiscono uno standard di protezione
almeno equivalente al livello di protezione derivante
dall'applicazione dei principi elencati nell'allegato al presente
Accordo, di cui esso e' parte integrante.

ESPERTI E TESTIMONI

Articolo 18
1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale
dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri
funzionari a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei
procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni
doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente
richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o
copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La
richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa
ed in quale veste il funzionario dovra' deporre.
2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la
richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa
rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono
testimoniare.

ECCEZIONI

Articolo 19
1. Qualora l'assistenza prevista dal presente Accordo possa
pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od
altri interessi nazionali fondamentali di una Parte Contraente, o
comporti la violazione di' un segreto industriale, commerciale o
professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni
legislative ed amministrative nazionali, l'assistenza puo' essere
rifiutata, fornita parzialmente o fornita in base a determinati
requisiti o condizioni.
2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado
di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle
inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa ne da'
menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di
tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale
adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale
adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti
giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso,
l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione
doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere
fornita alle condizioni che la prima potrebbe richiedere.
4. Nel caso in cui l'assistenza sia rifiutata o differita, dovranno
esserne fornite le motivazioni.

COSTI

Articolo 20
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per
il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente
Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennita' versate
agli esperti ed ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e
dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato,
che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale
richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute
spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di'
concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le
modalita' di presa in carico di queste spese.

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 21
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti stabiliscono
direttamente le disposizioni che regolano l'applicazione del
presente Accordo.
2. Viene istituita una Commissione mista italo - norvegese composta
dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore
della Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese o dai loro
rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne
ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra
Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo
nonche' per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che
dovessero sorgere.
3. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono
regolate per via diplomatica.

Articolo 22
L'Agenzia delle Dogane italiana e la Direzione delle Dogane e delle
Accise norvegese, comunicano direttamente al fine di trattare le
questioni sorte dall'applicazione del presente Accordo che non
siano questioni di politica estera o di diritto internazionale. Le
Amministrazioni doganali stabiliscono di concerto le disposizioni
dettagliate per applicazione del presente Accordo.

AMBITO TERRITORIALE

Articolo 23
Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due
Parti Contraenti cosi' come essi sono definiti dalle rispettive
disposizioni legislative ed amministrative.

ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA

Articolo 24
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo
mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con
le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente
l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per
l'entrata in vigore.

Articolo 25
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma
ciascuna delle Parti Contraenti puo' denunciarlo in qualsiasi
momento con notifica per via diplomatica.
La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra
Parte Contraente.
I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le
disposizioni del presente Accordo.

Articolo 26
Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di
un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del
presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di
esaminarlo, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto
che questo esame non e' necessario.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A OSLO il 16/6/2004 in due originali, ciascuno nelle lingue
italiana, norvegese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente
fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in
inglese.
Per il Governo della Per il Governo del Repubblica italiana Regno di Norvegia

(firma) (firma)


ALLEGATO

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato
devono essere:
a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo
incompatibile con tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i
quali sono stati registrati;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in una forma che permetta l'identificazione dei
soggetti cui gli stesti si riferiscono, per un lasso di tempo che
non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati
registrati;
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere
razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre
credenze, cosi' come quelle che riguardano la salute o la vita
sessuale, non possono essere oggetto di trattamento
informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri
sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano
parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i
dati personali, registrati in archivi informatizzati, siano
protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali
e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
a) di constatare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati
personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati,
il nome e la residenza abituale o il principale luogo di lavoro
del responsabile di tale schedario;
b) di ottenere, ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese
eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati
personali che la riguardano in un archivio informatizzato e la
comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di
quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle
disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi
fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato
seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di
rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e
c).
5.1 Non puo' essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei
paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti
previsti in questo paragrafo.
5.2 Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del
presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente
lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in
una societa' democratica al fine di:
a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche'
gli interessi finanziari dello Stato o di reprimere reati penali;
b) proteggere le persone alle quali, si riferiscono i dati in
questione ovvero i diritti e le liberta' altrui.
5.3 La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di
cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato
relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati
personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca
scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla
privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere adeguate sanzioni
e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della
legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti
nel presente allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere
interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la
possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone
alle quali si riferiscono i dati in questione una protezione piu'
ampia di quella prevista nel presente allegato.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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