Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2010 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 2
Testo del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2010), coordinato con la legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5) recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Interventi urgenti sul contenimento
delle spese negli enti locali

1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (( il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti )): «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. (( Per l'anno 2011 )) il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. (( Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato e' determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo e' applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «pari a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia».
1-ter. Dopo il comma 185, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e' inserito il seguente:
«185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali"».
1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi' adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare»;
b) alla lettera a):
1) dopo le parole: «difensore civico» e' inserita la seguente: «comunale»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed e' competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini»
c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;
e) alla lettera e), le parole da: «facendo salvi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto».
1-quinquies. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, e' inserito il seguente:
«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita', nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge»
1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole: «ai comuni montani» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni appartenenti alle comunita' montane»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». ))
Conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2, dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali» (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia.)).



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 183, 184 e 185,
dell'art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010-), come
modificati dalla presente legge:
«183. Il contributo ordinario base spettante agli enti
locali a valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e' ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011
e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni
di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12
milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di
euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente
riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del
contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l'anno
2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla
popolazione residente, del contributo ordinario spettante
ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei
rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la riduzione del
contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla
popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il
rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno
e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente.
Con legge dello Stato e' determinato l'ammontare della
riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la
riduzione del contributo e' applicata, in proporzione alla
popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il
rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli
per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a
decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
184. In relazione alle riduzioni del contributo
ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri
comunali e dei consiglieri provinciali e' ridotto del 20
per cento. L'entita' della riduzione e' determinata con
arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini della
riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei
consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono
computati il sindaco e il presidente della provincia.
185. Il numero massimo degli assessori comunali e'
determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto
del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento
all'unita' superiore. Il numero massimo degli assessori
provinciali e' determinato, per ciascuna provincia, in
misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della
provincia, con arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini
di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del
comune e dei consiglieri della provincia sono computati,
rispettivamente, il sindaco e il presidente della
provincia.».
- Si riporta il testo del comma 186, dell'art. 2, della
citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato
dalla presente legge:
«186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica
e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
adottare le seguenti misure: a) soppressione della figura
del difensore civico comunale di cui all'art. 11 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
funzioni del difensore civico comunale possono essere
attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore
civico della provincia nel cui territorio rientra il
relativo comune. In tale caso il difensore civico
provinciale assume la denominazione di "difensore civico
territoriale'' ed e' competente a garantire l'imparzialita'
e il buon andamento della pubblica amministrazione,
segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le
disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione
nei confronti dei cittadini; b) soppressione delle
circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i
comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che
hanno facolta' di articolare il loro territorio in
circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere
inferiore a 30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma 5
dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267; c) possibilita' di delega da parte del
sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di
due consiglieri, in alternativa alla nomina degli
assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000
abitanti; d) soppressione della figura del direttore
generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti; e) soppressione dei consorzi di funzioni
tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi
montani (BIM) costituiti ai sensi dell'art. 1, della legge
27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da
parte dei comuni delle funzioni gia' esercitate dai
consorzi soppressi e delle relative risorse e con
successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i
rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo degli
artt. 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 148. (Autorita' d'ambito territoriale ottimale).
- 1. L'Autorita' d'ambito e' una struttura dotata di
personalita' giuridica costituita in ciascun ambito
territoriale ottimale delimitato dalla competente regione,
alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed
alla quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad
essi spettanti in materia di gestione delle risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle
infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono
disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli
enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale,
prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita'
d'ambito di cui al comma 1, cui e' demandata
l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della
gestione del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorita'
d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante
affissione ad apposito albo, istituito presso la sede
dell'ente, e sono trasmessi all'Autorita' di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici
giorni dall'adozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa
dell'Autorita' d'ambito, determinati annualmente, fanno
carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno
di essi all'Autorita' d'ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria
all'Autorita' d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi
del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio
idrico integrato e' facoltativa per i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio
delle comunita' montane, a condizione che gestiscano
l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso
dell'Autorita' d'ambito competente.».
«Art. 201 (Disciplina del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani). - 1. Al fine
dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli
enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale,
prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita'
d'ambito di cui al comma 2, alle quali e' demandata, nel
rispetto del principio di coordinamento con le competenze
delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione,
l'affidamento e il controllo del servizio di gestione
integrata dei rifiuti.
2. L'Autorita' d'ambito e' una struttura dotata di
personalita' giuridica costituita in ciascun ambito
territoriale ottimale delimitato dalla competente regione,
alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed
alla quale e' trasferito l'esercizio delle loro competenze
in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L'Autorita' d'ambito organizza il servizio e
determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la
gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di
economicita' e di trasparenza; a tal fine adotta un
apposito piano d'ambito in conformita' a quanto previsto
dall'art. 203, comma 3.
4. Per la gestione ed erogazione del servizio di
gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi
determinati dall'Autorita' d'ambito, sono affidate, ai
sensi dell'art. 202 e nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti
attivita': a) la realizzazione, gestione ed erogazione
dell'intero servizio, comprensivo delle attivita' di
gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta,
raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento
completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti
all'interno dell'ATO.
5. In ogni ambito: a) e' raggiunta, nell'arco di cinque
anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di
smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di
cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e
privati; b) e' garantita la presenza di almeno un impianto
di trattamento a tecnologia complessa, compresa una
discarica di servizio.
6. La durata della gestione da parte dei soggetti
affidatari, non inferiore a quindici anni, e' disciplinata
dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'.».
- Si riporta il testo del comma 187, dell'art. 2, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010 -), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. (Disposizioni diverse). - 1. - 186. (Omissis)
- 187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo Stato cessa di concorrere al
finanziamento delle comunita' montane previsto dall'art.
34, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
dalle altre disposizioni di legge relative alle comunita'
montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio
2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di
cui al citato art. 34, del decreto legislativo n. 504 del
1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle
comunita' montane e' assegnato ai comuni appartenenti alle
comunita' montane e ripartito tra gli stessi con decreto
del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».



 
Art. 2
Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province

1. Entro il 30 novembre 2010 e' ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, e' efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella. (( In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.
1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentita previamente la provincia interessata,»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto puo' essere comunque adottato». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 8 marzo
1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli
provinciali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9. In ogni Provincia sono costituiti tanti
collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa
assegnati.
A nessun Comune possono essere assegnati piu' della
meta' dei collegi spettanti alla Provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu'
collegi si intendono assegnate al collegio nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara'
stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, sentita
previamente la provincia interessata, con decreto del
Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale. Nel caso in cui la provincia non esprima il
proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il
decreto puo' essere comunque adottato.
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle
elezioni provinciali a norma dell'art. 19, del d.lgs. lgt.
7 gennaio 1946, n. 1, non puo' essere emanato se non siano
decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma
precedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, della citata legge
8 marzo 1951, n. 122:
«Art. 14. La presentazione delle candidature per i
singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da un
unico contrassegno.
Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati
non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei
consiglieri assegnati alla Provincia.
Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per
il quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare
la candidatura per piu' di tre collegi.
La dichiarazione di presentazione del gruppo deve
essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
province fino a 100 mila abitanti;
b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
province con piu' di 100 mila abitanti e fino a 500 mila
abitanti;
c) da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
province con piu' di 500 mila abitanti e fino a un milione
di abitanti;
d) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
province con piu' di un milione di abitanti.
Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due
delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone
da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da
notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e
presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e
l'ufficio elettorale centrale.
La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del
trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno
antecedenti la data delle elezioni alla segreteria
dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede
all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione
di esse secondo le norme in vigore per le elezioni
comunali.».



 
Art. 3
Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, )) l'importo degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, ivi compresi l'indennita' di funzione, l'indennita' di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtu' del loro mandato, in modo tale che ((, ove siano maggiori, )) non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennita', (( massima )) spettante ai membri del Parlamento.
 
Art. 4
Disposizioni per la funzionalita' degli enti locali

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(( 4. Il comma 23, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' sostituito dal seguente:
«23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultra sessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente e' proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta' inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva e' superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente e' proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione e' attribuita nella misura dell'80 per cento;
e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) e' attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009».
4-bis. A decorrere dal 1º aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.
4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1º aprile 2010, e' chiusa la contabilita' speciale n.1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilita' speciale n.1903 alla data del 1º aprile 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni
4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24:
1) le parole: «entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 maggio 2010,»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalita' stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali»;
b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
«24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.
24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 39, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 46, il secondo periodo e' soppresso».
4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.
4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2008;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale o provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.
4-septies. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:a) dopo il comma 7-ter sono inseriti i seguenti:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo»;
b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da societa' quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5».
4-octies. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: «5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13».
4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilita' interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate secondo le modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della citata legge n.191 del 2009. La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.
5. All'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonche' di garanzia della stabilita' dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalita' del sistema giustizia», dopo la voce: «articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;» e' inserita la seguente: «articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;». ))

6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse.
7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo».
8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sesti dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;
e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».
(( 8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il sindaco del comune di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto piano di rientro. Per il comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data. ))
9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.
(( 9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonche' ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno e' disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26 (Proroga di
termini):
«Art. 1 (Bilanci di previsione degli enti locali). - 1.
(Omissis).
1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per
l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2
e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2-quater
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):

«Art. 2-quater (Disposizioni per gli enti locali). - 1.
(Omissis).
2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore
di ogni singolo ente sono determinati in base alle
disposizioni recate dall'art. 2, comma 2, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ed alle modifiche delle dotazioni
dei fondi successivamente intervenute.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 31
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 1 (Disposizioni varie per gli enti locali). -
1. - 7. (Omissis) -
8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo
stesso anno 2003 e' istituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1
per cento del riscosso in conto competenza affluito al
bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate
derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di
riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla
richiamata normativa).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2-quater
del citato decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
«Art. 2-quater (Disposizioni per gli enti locali). -
1. - 2. (Omissis).
3. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'art.
2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate per
l'anno 2009.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 34 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.):
«Art. 34. - 1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato
concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti
fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita'
locale.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile.):
«Art. 1. - 1. (Omissis) - 2. Le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' art.
5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate
ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto
previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con
riferimento al territorio dei comuni interessati dagli
eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire
dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai
rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della
protezione civile, abbiano risentito una intensita' MSC
uguale o superiore al sesto grado, identificati con il
decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi
residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei
predetti territori alla data del 6 aprile 2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, (Istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma
10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191):
«Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente
indicata per i comuni e quella relativa alle province,
quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il
medesimo regolamento di cui al comma 3 puo' essere
stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso
di specifici requisiti reddituali.
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e'
dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno
cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti
spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e'
effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al
reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte
nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la
pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31
dicembre precedente l'anno di riferimento.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo
e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili,
effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo e'
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire
dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse
sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale
le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua
dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da
trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322.
6. (...)
7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i
comuni e le province delle somme versate a titolo di
addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'art.
2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto
sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso
anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei
dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, il Ministero dell'interno provvede
all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti
dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30
giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle
somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite
ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione.
L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle
province dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
Ministero dell'interno delle somme spettanti.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le
province ed i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non
disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di
accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: «alle imposte
sui redditi» sono inserite le seguenti: «, alle relative
addizionali»;
b) la lettera d-bis), introdotta dall'art. 50, comma
7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281».
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 2 della
citata legge 23 dicembre 2009, n.191, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1. - 23. (Omissis).
24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali
di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,
i comuni trasmettono, entro il termine del 31 maggio 2010,
al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del
maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta
comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei
commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45 del medesimo articolo
2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive
modificazioni, con modalita' e termini stabiliti con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno. I comuni delle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la
certificazione del predetto maggior gettito accertato a
tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al
solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla
provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono,
secondo modalita' stabilite dalla stessa regione o
provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30
giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate
complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel
proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al
solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico
delle somme trasferite alla stessa regione o provincia
autonoma a titolo di rimborso del minor gettito
dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle
abitazioni principali.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n.286 (Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. - 1. - 38. (Omissis).
39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. -
40. - 45. (Omissis).
46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. -
47. - 181. (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art.7-quater
deldecreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario):
«Art. 7-quater (Patto di stabilita' interno). - 1. Sono
esclusi dal saldo del patto di stabilita' interno per
l'anno 2009 per un importo non superiore a quello
autorizzato ai sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per
investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di
cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi
dell'art. 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per
impegni gia' assunti finanziate dal minor onere per
interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse
sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non
gia' conteggiati nei bilanci di previsione;
c) i pagamenti per le spese relative agli
investimenti degli enti locali per la tutela della
sicurezza pubblica nonche' gli interventi temporanei e
straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad
alleviare gli effetti negativi della straordinaria
congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di
lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi
per prestazioni gia' rese nei confronti dei predetti enti.
Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere
disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo
di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
dettate le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui alla presente lettera.
2. (Omissis).
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e
b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare
pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla
regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal
fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano
all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione
delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile,
l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso
dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli
enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti
che possono essere esclusi dal saldo finanziario e
contestualmente procede alla rideterminazione del proprio
obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno per
l'anno 2009 per un ammontare pari all'entita' complessiva
degli importi autorizzati, trasmettendo altresi' al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo
mese di giugno, con riferimento a ciascun ente
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di
finanza pubblica.
4-9. (Omissis)
10. Restano invariate le previsioni di saldo e di
entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato
i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009,
escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007
assunta a riferimento che dai risultati utili per il
rispetto del patto di stabilita' interno per il 2009, le
risorse originate dalla cessione di azioni o quote di
societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali
nonche' quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi
determinati da operazioni straordinarie poste in essere
dalle predette societa', qualora quotate in mercati
regolamentati, e le risorse relative alla vendita del
patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di
investimenti o alla riduzione del debito.
- 11 - 16. (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art.77-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.133 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), come modificato dalla presente legge:

«Art. 77-bis (Patto di stabilita' interno per gli enti
locali). - 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e119, secondo comma, della
Costituzione.
2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo
dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai
sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009,
62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno
2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97
per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009,
10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10
per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, positivo, le
percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0
per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, negativo, le
percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009,
80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno
2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110
per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche
per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell'art. 141 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo.
5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007,
quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali indicate
nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007,
quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali indicate
nelle stesse lettere b) e c).
7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
considerate le risorse provenienti dallo Stato e le
relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse
sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano
dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a
presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse
dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte
corrente e nella parte in conto capitale.
7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti direttamente o
indirettamente dall'Unione europea ne' le relative spese di
parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province
e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se
effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi
delle medesime risorse.
7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca
importi inferiori a quelli considerati ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater,
l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e'
incluso tra le spese del patto di stabilita' interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato
riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata
nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere
conseguito anche nell'anno successivo.
8.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza
percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e
d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al
netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni
superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come
obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo
corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui
al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito
dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in
essere da societa' quotate in mercati regolamentati
operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le
percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla
media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in
termini di competenza mista ai sensi del comma 5.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del
debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica,
le province e i comuni soggetti al patto di stabilita'
interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la
consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno
precedente in misura non superiore alla percentuale
annualmente determinata, con proiezione triennale e
separatamente tra i comuni e le province, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli
obiettivi programmatici indicati nei Documenti di
programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite
di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto
al patto di stabilita' interno registri per l'anno
precedente un rapporto percentuale tra la consistenza
complessiva del proprio debito e il totale delle entrate
correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali,
superiore alla misura determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, la percentuale di cui al
comma 10 e' ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e'
aggiornato con cadenza triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai
quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita'
interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di
entrata e spesa di parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli
enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni
di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini
del patto di stabilita' interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per
le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per
ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di
benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e'
definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo
determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La
mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli
obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto
di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema
web della situazione di commissariamento ai sensi del comma
18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal
primo periodo del presente comma, determina per l'ente
inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di
stabilita' interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione
del saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto
e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14.
La mancata trasmissione della certificazione entro il
termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il
rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui
al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della
certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli
enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
impegni in materia di obiettivi di debito assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie
locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono
soggetti alle regole del patto di stabilita' interno,
rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale
base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze,
rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art.
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita'
interno dall'anno successivo a quello della rielezione
degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province
d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati
tramite apposite convenzioni.
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o
comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla
differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il
saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5
per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero
dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente
inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni
effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione, da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti
al patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal
comma 4 dell'art. 76. 21-bis. In caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' interno per l'anno 2008
relativamente ai pagamenti concernenti spese per
investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di
cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi
dell'art. 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del
presente articolo non si applicano agli enti locali che
hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel
triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008
impegni per spesa corrente, al netto delle spese per
adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso
il segretario comunale, per un ammontare non superiore a
quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non
concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per
l'anno in cui le misure vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico
assegnato al settore locale, le province e i comuni
virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di
riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al
comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza,
registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo
conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita'
interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La
virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la
valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due
indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e'
determinata mediante una funzione lineare della distanza di
ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori
individuato per classe demografica. Le classi demografiche
considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000
abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino
a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino
a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati
a misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e
il grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado
di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione
del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al
comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base
dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione
relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita'
di riparto in base agli indicatori. Gli importi da
escludere dal patto sono pubblicati nel sito web
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010
l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24
dovra' tenere conto, oltre che delle fasce demografiche,
anche delle aree geografiche da individuare con il decreto
di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito
dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione
all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei
dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono
aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in
sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilita' e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si
applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti.
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa
sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
per il periodo rispettivamente previsto, fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita'
interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 4, del
citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30
aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno
la certificazione del mancato gettito accertato, secondo
modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art.77-ter del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come
modificato dalla presente legge:

«Art. 77-ter (Patto di stabilita' interno delle regioni
e delle province autonome). - 1. Ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi
di cui all' art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui
al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle
spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario,
determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere
superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di
spese finali determinate sulla base dell'obiettivo
programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per
cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere
rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti
spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il
pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato
dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9
per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per
l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione dell'
art. 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla
somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto
delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la specifica
disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di
competenza sia in termini di cassa.
5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto
capitale per interventi cofinanziati correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle
quote di finanziamento statale e regionale, non sono
computate nella base di calcolo e nei risultati del patto
di stabilita' interno delle regioni e delle province
autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca
importi inferiori a quelli considerati ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis,
l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e'
incluso tra le spese del patto di stabilita' interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato
riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata
nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere
conseguito anche nell'anno successivo.
5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla
spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa
attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo
degli impegni di parte corrente relativi agli interessi
passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di
personale, alla produzione di servizi in economia e
all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con
riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in
cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno
le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato,
l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese
compensate e l'obiettivo programmatico di competenza
relativo alle spese non compensate, unitamente agli
elementi informativi necessari a verificare le modalita' di
calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
modalita' per il monitoraggio e la certificazione di cui ai
commi 12 e 13.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze
il livello complessivo delle spese correnti e in conto
capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011;
a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno
precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta
di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti
locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita'
correlate al patto di stabilita' interno le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite
dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme
di attuazione. Qualora le predette regioni e province
autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun
anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni previste per gli
altri enti locali in materia di patto di stabilita'
interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della
finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6,
anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio
di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le
modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche
norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il
bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o
comunque per annualita' definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui
al comma 2, le norme di attuazione devono altresi'
prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente
il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste
dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato
e l'ordinamento della finanza regionale previsto da
ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui
al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o
piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di
stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle
regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del
saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto
capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere
assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il
saldo finanziario anche prima della conclusione del
procedimento e della approvazione del decreto previsto
dall'art. 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a
condizione che la sperimentazione effettuata secondo le
regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti
positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei
loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad
ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la
regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di
consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli
enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli
posti dal legislatore nazionale, in relazione alla
diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle
regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente
determinato in applicazione dell'art. 77-bis per gli enti
della regione e risultante dalla comunicazione effettuata
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato alla regione
interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno nel sito
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e
provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario
secondo un prospetto e con le modalita' definite dal
decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in
ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le
disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma
si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto
speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto
previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai
sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette
norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto
disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la
provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per
la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al
patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal
comma 4 dell'art. 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e all'art. 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'art. 1, comma 675,
della legge n. 296 del 2006.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono
aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono
adottati in sede europea ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilita' e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita'
interno nel rispetto dei saldi fissati».
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art.5-bis del
decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401
(Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attivita' di
protezione civile e per migliorare le strutture logistiche
nel settore della difesa civile):
«Art. 5-bis (Disposizioni concernenti il Dipartimento
della protezione civile). - 1. - 4. (Omissis)
5. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento
alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella
competenza del Dipartimento della protezione civile e
diversi da quelli per i quali si rende necessaria la
delibera dello stato di emergenza.».
- Si riporta il testo del comma 195 dell'art. 2, della
citata legge 23 dicembre 2009, n.191, come modificato dalla
presente legge:
«195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti
del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui
al comma 190, e' attribuito al comune di Roma e al
Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui
al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i
trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti, un
importo pari a 600 milioni di euro di cui un sesto al
comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario
del Governo.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 14. (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
- Si riporta il testo del comma 189 dell'art. 2della
citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:
«189. Allo scopo di conseguire, attraverso la
valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le
risorse necessarie a soddisfare le esigenze
infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il
Ministero della difesa e' autorizzato a promuovere la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono
sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma
190.».
- Si riporta l'elenco 1 allegato alla citata legge 23
dicembre 2009, n. 191, come modificato dalla presente
legge:


Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo del comma 194 dell'art. 2 della
citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato
dalla presente legge:
«194. Con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando
l'importo dovuto di cui al comma 195, le quote di risorse,
fino ad una percentuale stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote
dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal trasferimento
degli immobili ai fondi, da destinare, mediante
riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero
della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto
capitale istituito nello stato di previsione del Ministero
medesimo, ai sensi dell'art. 27, comma 13-ter.2, terzo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, previa verifica
della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di
finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto
del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento
netto strutturale concordato in sede di programma di
stabilita' e crescita, nonche' all'entrata del bilancio
dello Stato per la stabilita' finanziaria dei conti
pubblici. A tal fine e' comunque destinato all'entrata del
bilancio dello Stato il corrispettivo del valore
patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore
della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero
della difesa sono destinate alla realizzazione di un
programma di riorganizzazione delle Forze armate, con
prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della
difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della
difesa. E' comunque assicurata l'invarianza del valore
patrimoniale in uso all'Amministrazione della difesa al
termine del programma di razionalizzazione
infrastrutturale.».
- Si riporta il testo del comma 196 dell'art. 2 della
citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato
dalla presente legge:
«196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di
tesoreria al Commissario straordinario del Governo per le
esigenze di cui all'art. 78 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a
concorrenza dei cinque sesti dell'importo di cui al comma
195 del presente articolo per provvedere al pagamento delle
rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente,
relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi
in economia e all'acquisizione di servizi e forniture,
compresi nel piano di rientro approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008.
L'anticipazione e' erogata secondo condizioni disciplinate
in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e il Commissario straordinario del Governo e,
comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio
2010 e, per la parte residua, subordinatamente al
conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al
comma 190, ed e' estinta entro il 31 dicembre 2010, anche
tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi
immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario
straordinario del Governo. Per ulteriori interventi
infrastrutturali e' autorizzata, a favore del comune di
Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,
nonche' dalla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 78 del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale). - 1.
Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel
rispetto dei principi indicati dall'art. 119 della
Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di
disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma
Capitale ai sensi dell'art. 114, terzo comma, della
Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e'
nominato Commissario straordinario del Governo per la
ricognizione della situazione economico-finanziaria del
comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri: a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo'
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal
fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo
restando quanto previsto al comma 6; b) su proposta del
Commissario straordinario, sono nominati tre sub
commissari, ai quali possono essere conferite specifiche
deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i
dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra
gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale
del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori
ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per
l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi
commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o
indennita', oltre alla retribuzione, anche accessoria, in
godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle
strutture comunali. I relativi posti di organico sono
indisponibili per la durata dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con
bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente
alla gestione del periodo successivo alla data del 28
aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto
previsto dall'art. 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a carico del
piano di rientro.
4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Il Commissario straordinario potra' recedere,
entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle
obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui
al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
di dissesto di cui all'art. 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte
anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art. 255 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del
comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni
sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli
organi istituzionali dell'Ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma
sono prorogati di sei mesi i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007,
per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 193 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio). -
1. (Omissis)
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare
provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo
consiliare da atto del permanere degli equilibri generali
di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano
degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della
gestione di competenza ovvero della gestione dei residui,
adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La
deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio
relativo.
3. - 4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 248 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 248 (Conseguenze della dichiarazione di
dissesto). - 1. (Omissis) -
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le
procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione
di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per
l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa
benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate
estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa
passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la
deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente
ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
fini dell'ente e le finalita' di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i
debiti insoluti a tale data e le somme dovute per
anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu'
interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti
dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
loro liquidita' ed esigibilita'.
5. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 255 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«12. Nei confronti della massa attiva determinata ai
sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o
procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente
intraprese non determinano vincoli sulle somme.».
- Si riporta il testo del comma 41 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«41. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il
Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione
finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori
dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a
migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle
suddette zone, assegnando priorita' ai progetti realizzati
nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
ovvero improntati alla sostenibilita' ambientale, con
particolare riferimento all'utilizzo delle energie
rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla
gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla
mobilita' e alla nautica da diporto ecosostenibili, al
recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente,
al contingentamento dei flussi turistici, alla
destagionalizzazione, alla protezione degli habitat
prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei
prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei
servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese
insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente
competitive. I criteri per l'erogazione del Fondo di
sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali
interessati.».
- Si riporta il testo dell'art. 132 della Costituzione:
«Art. 132. Si puo' con legge costituzionale, sentiti i
Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di
un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si puo', con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e
del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un'altra.».



 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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