Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 1 marzo 2010 |
Riconoscimento, al sig. Ciavattini Ferdinando Guglielmo, di titolo professionale estero quale titolo valido per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Ciavattini Ferdinando Guglielmo, nato a Caracas (Venezuela) il 15 ottobre 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo rilasciato di «Ingeniero Electricista», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros de Venezuela», presso cui e' iscritto dal settembre 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settori dell'informazione e industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale presso la «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) e rilasciato nel dicembre 2004; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 4 dicembre 2009; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 dicembre 2009 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore dell'informazione dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Ciavattini non e' stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative; Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1
Al sig. Ciavattini Ferdinando Guglielmo, nato a Caracas (Venezuela) il 15 ottobre 1975, cittadino italiano e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3
La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) Tecnologia meccanica, 2) Costruzioni di macchine, 3) Impianti termoidraulici; (e solo orali), 4) Impianti chimici, 5) Impianti industriali. |
| Art. 5
La richiesta di riconoscimento al fine della iscrizione nella sezione A settore dell'informazione e' respinta. Roma, 1° marzo 2010
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. |
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