Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2010 (vai al sommario)
COMMISSARIO STRAORDINARIO
DECRETO 10 marzo 2010
Legge 9 aprile 2009, articoli 8-quinquies e 6 (D.P.C.M. 15 aprile 2009). Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge n. 5/2009, «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario», convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visti, in particolare:
l'art. 8-quinquies, comma 6, che prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2010, di un Commissario straordinario, il quale, avvalendosi degli uffici competenti dell'AGEA, assegni le quote di cui all'art. 8-bis, comma 2, e definisca le modalita' di applicazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies della medesima legge circa la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte;
l'art. 8-quater, comma 3, che stabilisce che sul debito di cui e' richiesta la rateizzazione si applica il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la comunicazione 2008/014/02, e successivi aggiornamenti maggiorato di: (a) 60 punti base per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni; ovvero (b) di 140 punti base per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni; ovvero (c) di 220 punti base per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni;
l'art. 8-quinquies, comma 6, che prevede che entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione del Commissario sulla richiesta di rateizzazione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione;
l'art. 8-quinquies, comma 3, che dispone che: «In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'art. 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009 di nomina del Commissario straordinario;
Considerato l'acceso contenzioso in materia di quote latte che vede l'Amministrazione continuamente impegnata a difendere la legittimita' del proprio operato innanzi all'Autorita' giudiziaria, si e' ritenuto opportuno, con nota n. CSLU/78 del 30 ottobre 2009, chiedere, all'Avvocatura generale dello Stato, un parere circa l'individuazione del termine finale, nel caso del calcolo della quota interessi da consolidare con la sorte capitale del debito, e del termine iniziale, nel caso degli interessi di rateizzazione, da prendere in considerazione al fine del corretto computo degli interessi da applicare;
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 15 febbraio 2010, secondo il quale gli interessi da consolidare con la sorte capitale del debito e da assoggettare a rateizzazione sono quelli specificati nella intimazione e che gli interessi di rateizzazione decorrono dalla data di effettiva decorrenza del piano di rateizzazione;
In armonia con la decisione del Consiglio del 16 luglio 2003 che, a proposito delle misure da adottare perche' i produttori di latte saldassero il loro debito, ha previsto che i pagamenti venissero effettuati mediante «rate annuali di uguale importo»;

Decreta:

1. La restituzione del debito iscritto nel Registro nazionale dei debiti e' fissata in rate costanti con carico di rimborso in rate annuali posticipate, comprensive di capitale ed interessi che sono tempestivamente assolte alle scadenze dell'ultimo giorno di ogni annualita' di durata della rateizzazione, in base al modello di ammortamento francese a tasso variabile.
2. Per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di settembre al mese di febbraio, la rata e' versata entro il successivo 30 giugno e, per il numero di anni di durata della rateizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, salvo l'ultima rata che e' fissata non oltre il limite massimo stabilito dalla legge.
3. Per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di marzo al mese di agosto, la rata e' versata entro il successivo 31 dicembre e, per il numero di anni di durata della rateizzazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo l'ultima rata che e' fissata non oltre il limite massimo stabilito dalla legge.
4. Il tasso di interesse applicato, per ciascun anno solare, e' quello pubblicato dalla Commissione europea per il mese di gennaio di ogni anno, maggiorato dei punti base stabiliti dalla legge.
5. Per le rateizzazioni la cui data di scadenza della rata e' il 30 giugno, viene utilizzato il tasso di interesse per il mese di gennaio dell'anno in cui decorre ciascun semestre.
6. I versamenti sono eseguiti secondo le modalita' comunicate dall'Agea contestualmente all'importo di ciascuna rata.
7. Il numero di rate e' indicato dal richiedente. Se e' indicato un numero di rate superiore al numero massimo consentito dalla legge, nel provvedimento di accoglimento il numero e' ridotto a quello massimo.
8. Gli interessi da consolidare con la sorte capitale sono quelli maturati fino alla data indicata nell'intimazione o fino alla data della richiesta, nel caso di debiti non inclusi nella intimazione ma che il debitore richieda di rateizzare.
9. Gli interessi di rateizzazione previsti dalla legge decorrono dalla data di presentazione della richiesta di rateizzazione da parte del produttore e sono liquidati con la medesima periodicita' della rata.
10. Il tasso d'interesse di riferimento previsto dalla legge e' quello pubblicato sul sito http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/reference rates.html
11. Il richiedente ha facolta' di eseguire decurtazioni della rateizzazione, con conseguente riduzione della rata, a condizione che ne faccia richiesta scritta al Commissario straordinario, comunicando l'importo in linea della quota di debito che intende pagare anticipatamente, almeno due mesi prima della scadenza annuale, in occasione della quale intende effettuare la riduzione richiesta.
12. Sulla richiesta di rateizzazione il Commissario provvede con una comunicazione di accoglimento, corredata dal piano di ammortamento individuale e dal modello di rinuncia all'eventuale contenzioso in essere sugli importi oggetto di rateizzazione.
13. Il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione mediante la sottoscrizione dell'atto negoziale allegato al provvedimento di accoglimento. Contestualmente all'accettazione della rateizzazione, il produttore sottoscrive, altresi', la rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi amministrativi e ordinari relativamente ai debiti oggetto di rateizzazione. Le firme devono essere autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale.
14. L'accettazione della rateizzazione e la rinuncia al contenzioso devono essere inviate con raccomandata all'Agea, via Palestro 32, 00185 Roma, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento del Commissario straordinario.
15. Latto di rinuncia al contenzioso deve essere altresi' depositato presso l'Autorita' Giudiziaria innanzi alla quale l'azione e' pendente. Copia della ricevuta dell'avvenuto deposito deve essere inviata all'Agea entro sei mesi dall'accettazione della rateizzazione.
16. Il termine di cui al punto 14 e' sospeso in caso di segnalazione di mancato o non corretto recepimento da parte dell'Amministrazione della documentazione presentata all'atto della richiesta di rateizzazione o della volonta' di modificare il numero di rate. Il termine ricomincia a decorrere dalla successiva comunicazione del Commissario.
17. In caso di accertato mancato pagamento di una rata, si provvede ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 9, alla revoca della rateizzazione e delle quote latte eventualmente assegnate e si attivano le procedure di esecuzione coattiva per il recupero del debito residuo, maggiorato degli interessi di mora.
18. Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio entro i termini di legge.
Roma, 10 marzo 2010

Il commissario: Gulinelli
 
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