IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Vista la domanda presentata in data 6 luglio 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 7 ottobre 2008 dall'Impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 -1050 Brussels (Belgio), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Spotlight Plus contenente la sostanza attiva carfentrazone-etile; Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione di alcune sostanze attive tra cui carfentrazone-etile nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2013, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003; Visto il parere favorevole espresso in data 5 novembre 2009 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione fino al 30 settembre 2013, data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva carfentrazone-etile nell'Allegato I, del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'Ufficio del 21 gennaio 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla sopracitata Commissione, senza pregiudizio per l'iter di registrazione; Vista la nota pervenuta il 28 gennaio 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2013, fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussels (Belgio) e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SPOTLIGHT PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 500 e l 1- 2 - 5. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Kwizda Agro GmbH - Laaer Bundesstrasse - Kwizda-Allee 1, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg, Austria; FMC Corporation Wyoming Plant Highway 17 - Box 180 -Wyoming IL 61491, USA, confezionato negli stabilimenti delle Imprese: Althaller Italia srl - Strada Comunale perCampagna, 5 - S.Colombano al Lambro (Milano); Phyteurop - Rue Pierr My - Z.I. Grande Campagne - 49260 Montreuil Bellay (Francia). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13466. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2010
Il direttore generale: Borrello |