Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 marzo 2010 |
Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2010. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle finanze
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai tini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2010; Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;
Decreta:
Art. 1 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2010, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure: per l'anno 2010 = 1,02; per l'anno 2009 = 1,03; per l'anno 2008 = 1,07; per l'anno 2007 = 1,11; per l'anno 2006 = 1,14; per l'anno 2005 = 1,17; per l'anno 2004 = 1,24; per l'anno 2003 = 1,28; per l'anno 2002 = 1,33; per l'anno 2001 = 1,36; per l'anno 2000 = 1,40; per l'anno 1999 = 1,42; per l'anno 1998 = 1,45; per l'anno 1997 = 1,48; per l'anno 1996 = 1,53; per l'anno 1995 = 1,57; per l'anno 1994 = 1,62; per l'anno 1993 = 1,66; per l'anno 1992 = 1,67; per l'anno 1991 = 1,71; per l'anno 1990 = 1,79; per l'anno 1989 = 1,87; per l'anno 1988 = 1,95; per l'anno 1987 = 2,11; per l'anno 1986 = 2,27; per l'anno 1985 = 2,44; per l'anno 1984 = 2,60; per l'anno 1983 = 2,76; per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,92. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 marzo 2010
Il direttore generale delle finanze Lapecorella |
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