Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 novembre 2009
Determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e successive modifiche ed integrazioni recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Vista le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni recanti la disciplina dell'attivita' sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche ed integrazioni recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, recante il recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, recante il recepimento delle direttive della Commissione n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, recante l'attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2000, recante il recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, recante le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la legge 6 aprile 2007, n. 46, recante «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali»;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi»;
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2007 recante «Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati»;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2008, recante «Disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varieta' da conservazione»;
Considerata la necessita' di definire i requisiti di professionalita' necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 214/2005;
Considerato la necessita' di stabilire le attrezzature costituenti la dotazione minima per lo svolgimento delle attivita' relative ad ogni categoria di richiedente nonche' i dati da riportare nella richiesta di autorizzazione e la documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo;
Considerata la necessita' di definire le modalita' per l'iscrizione al Registro Ufficiale dei produttori di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 214/2005;
Considerata la necessita' di semplificare le procedure autorizzative previste dalle normative fitosanitarie e di qualita', prevedendo la possibilita' di inoltrare un'unica domanda per tutte le autorizzazioni previste;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), nella seduta del 25 febbraio 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2009 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nel prosieguo indicato come «decreto legislativo», i criteri, i requisiti di professionalita' nonche' la dotazione minima delle attrezzature occorrenti in funzione del tipo di attivita', necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo.
2. Il presente decreto stabilisce altresi' gli elementi essenziali per il rilascio:
a) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo;
b) dell'iscrizione al RUP di cui all'art. 20 del decreto legislativo;
c) dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26 del decreto legislativo;
d) dell'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piantine di ortaggi di cui ai DD. MM. 14 aprile 1997 e delle piante ornamentali di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2000;
e) dell'autorizzazione all'attivita' sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2007;
f) dell'accreditamento dei produttori e dei commercianti di micelio fungino di cui al decreto ministeriale 27 settembre 2007.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui al decreto legislativo, ai fini del presente decreto si intende per:
a) campo di produzione: luogo di produzione, anche temporaneo, privo di strutture stabili, quali serre, magazzini, capannoni. I siti produttivi che non rientrano in tale definizione sono considerati «centro aziendale» ai sensi del comma 2, lettera t) dell'art. 2 del decreto legislativo;
b) commerciante all'ingrosso: chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio o ad altri utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114);
c) commerciante al dettaglio: chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114);
d) ricoltivazione: l'insieme delle operazioni tecnico-agronomiche che consentono lo sviluppo delle piante in un ambiente idoneo, atte ad ottenere un incremento qualitativo o quantitativo, tali da escludere che si tratti di una sosta temporanea al solo fine di essere custodita e mantenuta in attesa dell'acquirente.
 
Art. 3
Rilascio delle autorizzazioni

1. La domanda, in bollo, presentata ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio prima dell'inizio dell'attivita', previo pagamento delle tariffe fitosanitarie di cui all'art. 55 del decreto legislativo, deve contenere almeno i dati e le informazioni di cui all'allegato I al presente decreto. Le autorizzazioni, in uno o piu' documenti in bollo, sono rilasciate entro novanta giorni, salvo interruzione motivata dei termini.
2. La domanda di cui al comma precedente e' inoltrata da parte di coloro che intendono richiedere:
a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo e da decisioni della Commissione europea adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE;
b) l'iscrizione al RUP di cui all'art. 20 del decreto legislativo;
c) l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26 del decreto legislativo;
d) l'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piantine di ortaggi di cui ai DD.MM. 14/04/1997 e delle piante ornamentali di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2000;
e) l'autorizzazione all'attivita' sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2007;
f) l'accreditamento per la produzione e la commercializzazione di micelio fungino ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 27 settembre 2007.
3. Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli art.li 19 e 20 del decreto legislativo devono essere indicate la tipologia produttiva e di commercializzazione, le categorie dei vegetali o dei prodotti vegetali a cui si riferisce l'autorizzazione, conformemente all'allegato II al presente decreto.
4. Le eventuali autorizzazioni all'uso del passaporto delle piante rilasciate ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo, devono riportare i dati indicati nell'allegato II/B al presente decreto.
5. I Servizi fitosanitari regionali emanano nei confronti delle ditte autorizzate specifiche prescrizioni, conformemente a quanto indicato nell'allegato III al presente decreto, in funzione della tipologia dell'autorizzazione.
6. Le ditte autorizzate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo sono iscritte in un Registro ufficiale regionale.
7. Il mantenimento delle autorizzazioni di cui al presente articolo e' subordinato all'effettivo esercizio dell'attivita'. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la revoca dell'autorizzazione qualora accerti che la ditta non abbia avviato l'attivita' entro un anno dal rilascio, ovvero in caso di cessazione definitiva dell'attivita' o la stessa sia interrotta per un periodo continuativo superiore a due anni.
8. Nel caso di cessata attivita' o revoca dell'autorizzazione la stessa deve essere restituita entro sessanta giorni al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 
Art. 4
Requisiti necessari per l'esercizio dell'attivita'

1. Chiunque intenda richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, deve essere iscritto al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con comunicazione antimafia ed in possesso di partita I.V.A. Tali requisiti possono essere dichiarati contestualmente alla domanda ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. I produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, con esclusione delle sementi, devono dimostrare inoltre, direttamente o tramite una figura tecnica professionale operante in modo continuativo per l'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualita' riguardanti le categorie dei vegetali per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre. Tali conoscenze si intendono acquisite se si riscontra che il responsabile tecnico/fitosanitario soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
e' in possesso di laurea o diploma in ambito agrario o forestale;
ha frequentato con esito favorevole un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualita', il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale;
ha superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualita' relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda.
3. I produttori di sementi e di altri materiali di moltiplicazione disciplinati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il decreto legislativo n. 150/2007, devono dimostrare inoltre, direttamente o tramite una figura tecnica operante nell'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze professionali sulle tecniche di produzione/selezione meccanica, nonche' sulle normative sementiere e fitosanitarie riguardanti le categorie delle sementi per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre. Tali conoscenze professionali devono essere descritte in un sintetico curriculum e si intendono acquisite se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni:
ha esercitato per almeno cinque anni attivita' nel settore sementiero come titolare di azienda sementiera o come coadiuvante familiare o dipendente con responsabilita' tecniche;
ha frequentato con esito favorevole un corso di formazione sulle tecniche di produzione nonche' sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi, il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale;
ha superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi.
Coloro che producono le sementi iscritte nel registro delle varieta' da conservazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2008 sono esentati dal possesso dei requisiti previsti dal presente comma.
4. I fornitori di micelio fungino devono possedere inoltre, direttamente o tramite una figura tecnica operante nell'azienda stessa, adeguate conoscenze professionali sulle tecniche di produzione e conservazione del micelio fungino e rendersi disponibili a mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
Tali conoscenze professionali si intendono acquisite dopo aver superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare la conoscenza delle normative di qualita' relative alla produzione del materiale da riproduzione dei funghi coltivati.
5. Se il responsabile tecnico/fitosanitario non e' il titolare dell'azienda, deve essere in possesso di apposito incarico, sottoscritto per accettazione, a rapportarsi con il Servizio fitosanitario competente per territorio, in nome e per conto della ditta stessa.
6. Se all'atto dei controlli stabiliti dal decreto legislativo si riscontra l'assenza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio provvedono a fissare i termini per l'adeguamento. Il mancato adeguamento entro la scadenza dei termini, comporta la revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'art. 54, comma 10, del decreto legislativo.
 
Art. 5
Strutture ed attrezzature necessarie
per l'esercizio dell'attivita'

1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 4 del presente decreto devono essere in possesso di strutture e mezzi idonei allo svolgimento dell'attivita', conformemente a quanto riportato nell'allegato IV al presente decreto.
2. Le ditte sementiere devono disporre di locali e attrezzature tecniche idonee e sufficienti per svolgere razionalmente l'attivita' della produzione di sementi descritta nella domanda di autorizzazione.
Nel caso di ditte sementiere che esercitano anche altre attivita', quali il commercio di cereali, produzione di mangimi ecc., le attrezzature e i locali destinati alla lavorazione delle sementi devono essere fisicamente separati da quelli destinati alle altre attivita'.
3. Le ditte sementiere devono disporre inoltre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari.
4. Coloro che producono le sementi iscritte nel registro delle varieta' da conservazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2008 sono esentati dal possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
 
Art. 6
Norme transitorie

1. Le autorizzazioni elencate nel comma 2 conservano validita' a condizione che le ditte interessate si adeguino ai requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 5 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, purche' ne diano comunicazione scritta al Servizio fitosanitario competente per territorio.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono:
a) le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la produzione e la commercializzazione di piante, parti di piante e semi;
b) le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;
c) le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei decreti ministeriali 14 aprile 1997 in materia di piante da frutto e di piantine di ortaggi e ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 151 e del decreto ministeriale 9 agosto 2000 in materia di piante ornamentali;
d) i certificati di iscrizione ai registri ufficiali dei produttori e dei fornitori emessi dai Servizi fitosanitari competenti per territorio in applicazione del decreto ministeriale 31 gennaio 1996;
e) le licenze rilasciate ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la produzione di sementi;
f) le licenze rilasciate ai sensi della legge 20 aprile 1976, n. 195 relativa all'attivita' sementiera;
g) le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 19, 20 e 26 del decreto legislativo prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 7
Sanzioni

1. Le inadempienze alle norme contenute nel presente decreto sono punite con le sanzioni previste dall'art. 54 del decreto legislativo.
 
Art. 8
Disposizioni finali

1. Gli allegati IX, X e XII del decreto legislativo sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto ministeriale.
Il presente decreto ministeriale sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2009

Il Ministro: Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 104
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II/A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II/B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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