Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 11 marzo 2010 |
Modalita' relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 2010 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni di comuni. |
|
|
IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale
Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalita' della certificazione sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2009 e con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2010 e' stato differito al 30 aprile 2010; Ritenuta la necessita' di fissare modalita' e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio di previsione dell'anno 2010; Considerato che le esigenze di coordinamento statistico ed informativo dei dati dell'amministrazione statale con quelli degli enti locali richiedono l'acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali vige una disciplina autonoma in materia di contabilita' e bilanci degli enti locali; Vista la proposta con la quale la regione Valle d'Aosta ha indicato le sezioni (quadri) del certificato che gli enti della stessa regione sono tenuti a compilare; Vista la circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i criteri per la delega di alcune funzioni alle Prefetture-utg in materia di finanza locale, relativamente all'acquisizione dei dati concernenti i predetti certificati; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Visto l'esito positivo della sperimentazione avviata lo scorso anno circa la trasmissione del certificato tramite posta elettronica certificata e considerata, pertanto, l'esigenza e l'utilita' di sviluppare ed estendere tale tipo trasmissione con l'acquisizione di dati, sia per la trasmissione in forma cartacea nonche' su supporto informatico, che per posta elettronica certificata con un file in formato xml;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione
1. Sono approvati i modelli di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2010, allegati al presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere: entro il 12 luglio 2010, se la trasmissione avviene in forma cartacea nonche' supporto informatico alle Prefetture-Utg, alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed ai Commissariati del governo del Governo di Trento e Bolzano; entro il 30 agosto 2010 se la trasmissione avviene tramite posta elettronica certificata direttamente alla Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero. 2. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'allegato tecnico. |
| Art. 2
Istruzioni per la trasmissione in forma cartacea nonche' su supporto informatico
1. All'originale del certificato deve essere allegato il floppy disk o CD integro, sul quale e' apposta l'etichetta in originale con indicazione della denominazione dell'ente, della provincia di appartenenza e la dizione «certificato di bilancio di previsione 2010». L'etichetta deve essere fornita dalla ditta produttrice del software e contenere, inoltre, il nome ed il logo della ditta stessa, nonche' gli estremi dell'omologazione ministeriale. 2. Le Prefetture-Utg, la Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del governo di Trento e Bolzano, nel ricevere la documentazione ed apponendo sul frontespizio del certificato il timbro recante la data di arrivo, verificano il contenuto dei certificati cartacei e, successivamente, procedono al caricamento dei dati, contenuti nei floppy disk o CD, nella banca dati della Direzione centrale della finanza locale entro il 30 agosto 2010. |
| Art. 3 Istruzioni per la trasmissione per posta elettronica certificata
1. Gli enti locali che intendono provvedere alla trasmissione delle certificazione tramite la propria casella di posta elettronica certificata dovranno darne preventiva comunicazione alla Direzione centrale della finanza locale, entro e non oltre il 14 giugno 2010, all'indirizzo di posta finanzalocale.prot@pec.interno.it in modo da ottenere la Userid e la password necessari per poter accedere alla trasmissione elettronica del certificato (TBEL). 2. Dopo il 14 giugno 2010, non sara' piu' possibile attribuire Userid e password e, pertanto, la trasmissione sara' possibile solo con le modalita' in forma cartacea nonche' su supporto informatico. 3. Gli enti locali che hanno ricevuto Userid e password trasmettono, tramite posta elettronica certificata, unicamente il documento elettronico in formato xlm, entro il 30 agosto 2010, direttamente alla Direzione centrale della finanza locale al seguente indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it e riceveranno comunicazione circa il buon esito della trasmissione sulla stessa casella di posta elettronica certificata. 4. Per gli enti che adempiono alla trasmissione tramite posta elettronica certificata non e' prevista alcuna trasmissione per via cartacea. |
| Art. 4
Adempimenti circa la trasmissione delle certificazioni, specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale
1. Per quanto concerne gli adempimenti in ordine alla trasmissione delle certificazioni, per gli enti che provvedono alla trasmissione del documento in forma cartacea nonche' su supporto informatico, restano confermate le modalita' gia' previste nei decreti ministeriale 28 aprile 2008 e 8 agosto 2008 e ribadite nei successivi decreti con le quali sono state approvate le successive certificazioni di bilancio, ivi compresa la trasmissione alla regione di appartenenza; le Prefetture-Utg, la Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del governo di Trento e Bolzano avranno, inoltre, cura di trasmettere copia delle certificazioni agli altri enti destinatari (Corte dei conti, Upi, Uncem). 2. Per gli enti di cui al precedente comma 1, sono confermate anche le specifiche tecniche circa il formato ed arrotondamento dei dati, nonche' le altre prescrizioni a carattere generale circa la certificazione su supporto informatico, con la sola differenza che il file del supporto informatico dovra' essere in formato xlm. 3. Anche per gli enti locali che adempiono alla trasmissione del certificato tramite posta elettronica certificata (PEC), i dati finanziari devono essere espressi in euro e vanno riportati con doppio «zero» dopo la virgola e l'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per eccesso, qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque e per difetto, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. La Direzione centrale della finanza locale curera' l'inoltro del certificato in forma elettronica alla Corte dei conti, all'Upi e all'Uncem nonche' alle regioni di appartenenza. |
| Art. 5
Sottoscrizione del documento trasmesso in forma cartacea nonche' su supporto informatico
1. La certificazione va sottoscritta dal Segretario, dal responsabile del servizio finanziario nonche' dall'organo della revisione economico-finanziario i quali, con l'apposizione della firma in calce alle certificazioni, attestano anche che i dati contenuti nel floppy disk o CD sono gli stessi riprodotti sulla stampa cartacea. |
| Art. 6 Sottoscrizione del documento per posta elettronica certificata
1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario nonche' l'organo di revisione economico-finanziaria provvederanno a sottoscrivere, con firma digitale, il documento. |
| Art. 7 Omologazione ministeriale del software
1. Entro il termine perentorio di 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software, devono richiedere copia del tracciato record al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Piazza del Viminale n. 1 - 00184 - Roma. La richiesta puo' essere inoltrata anche via e-mail al seguente indirizzo: «ufficiostudi@interno.it» e costituisce condizione preliminare per l'ammissione alle successive fasi dell'omologazione del software. 2. I soli soggetti che risultano aver gia' fatto richiesta del tracciato record nel termine previsto, possono richiedere l'omologazione e, a tal fine, sono tenuti a trasmettere la seguente documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale: pacchetto applicativo su CD ROM con richiesta scritta di omologazione da inoltrare all'indirizzo ministeriale indicato al comma 1 del presente articolo; certificato di iscrizione della ditta o societa' al registro delle imprese. 3. L'omologazione non e' concessa ai soggetti, che, nel corso dell'istruttoria diretta a verificare la conformita' del software per il certificato del bilancio di previsione 2010, presentino per tre volte un software non in linea con le prescrizioni contenute nel presente decreto o anche ai soggetti che, avendo presentato il software nei tempi previsti e dovendo provvedere ad alcune correzioni o adattamenti per renderlo completamente conforme alle prescrizioni, faranno pervenire lo stesso oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 4. Tutti i termini indicati nei precedenti commi del presente articolo si considerano in giorni solari consecutivi. 5. Al termine delle procedure di verifica, verra' reso noto l'elenco dei soggetti a cui e' stata concessa l'omologazione ministeriale sul sito «www.finanzalocale.interno.it», oltre che con comunicazione via posta elettronica, ai soggetti direttamente interessati. 6. L'omologazione verra' concessa, al termine delle procedure, contemporaneamente a tutti i soggetti per i quali verra' riscontrata la sussistenza dei necessari presupposti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2010
Il direttore centrale: Verde |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|