Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2010 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39 |
Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Visto il paragrafo 4 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V, nonche' gli articoli 2403, 2409-quinquiesdecies, 2409-noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del codice civile; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132, recante nuove norme in materia di revisori contabili; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28, recante attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare gli articoli 51 e 52; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private, e in particolare gli articoli 102 e seguenti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «affiliata di una societa' di revisione legale»: un ente legato alla societa' di revisione tramite la proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di controllo; b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private; c) «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi dell'articolo 16; d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un Paese terzo; e) «gruppo»: l'insieme delle societa' incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127; f) «Paese terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di revisione legale, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1; h) «relazione di revisione legale»: il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui e' stato conferito l'incarico di revisione e che e' firmato dal responsabile della revisione; i) «responsabile della revisione»: 1) il revisore legale cui e' stato conferito l'incarico; 2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico e' stato conferito ad una societa' di revisione legale; l) «rete»: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una societa' di revisione legale, che e' finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprieta', un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualita', la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali; m) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un paese non appartenente all'Unione europea; p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati; q) «societa' di revisione legale»: una societa' abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; s) «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Avvertenza. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2006/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. - La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222. - La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193. - La direttiva 84/253 e' pubblicata nella G.U.C.E. 12 maggio 1984, n. L 126. - L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Allegato B 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione); 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione); 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire); 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica; 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate; 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'; 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata); 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro; 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari; 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario (rifusione); 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini; 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie; 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.» - Il testo dell'art. 2409-noviesdecies del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2409-noviesdecies (Norme applicabili e revisione legale). - Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395. La revisione legale dei conti e' svolta ai sensi dell'art. 2409-bis, primo comma.». - Gli articoli 2403, 2477, 2624 e 2635, del codice civile, cosi' recitano: «Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.». «Art. 2477 (Controllo legale dei conti). - L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni. La nomina del collegio sindacale e' altresi' obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.». «Art. 2624 (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione). - I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa', ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.». «Art. 2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa di utilita'). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilita', compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'. La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si procede a querela della persona offesa.». - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O. - La legge 13 maggio 1997, n. 132, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1997, n. 116. - Il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2006, n. 30. - Il decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. - Il testo dell'art. 102, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O., come modificato dal presente decreto, recita: «Art. 102 (Revisione legale del bilancio). - 1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' corredato dalla relazione di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di revisione legale e' conferito ad una societa' di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori e' un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l'incarico di revisione legale e' conferito ad un revisore legale, si applica l'art. 103. 2. La relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale, e' corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. 3. Alle imprese i cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1. 4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformita' alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, puo' essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese. 5. (Abrogato).». Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vedi note alle premesse. - Per il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, vedi note alle premesse. - Per la direttiva 2006/43/CE vedi note alle premesse. - Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedi note alle premesse. - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse.
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| Art. 2 Abilitazione all'esercizio della revisione legale
1. L'esercizio della revisione legale e' riservato ai soggetti iscritti nel Registro. 2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3; d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di cui all'articolo 4. 3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalita' stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) a condizione che sia garantita la reciprocita' di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le societa' che soddisfano le seguenti condizioni: a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata; e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro. 5. Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice civile. 6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del titolo di revisore legale. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.
Note all'art. 2: - I capi II, III, IV, V, VI e VII del titolo V del libro V e l'art. 2296, del codice civile, cosi' recitano: «Capo II - Della societa' semplice. Capo III - Della societa' in nome collettivo. Capo IV - Della societa' in accomandita semplice. Capo V - Della societa' per azioni. Capo VI - Della societa' in accomandita per azioni.». «Art. 2296 (Pubblicazione). - L'atto costitutivo della societa' con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa', o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, e' obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.».
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| Art. 3 Tirocinio
1. Il tirocinio: a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneita' professionale e per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale; b) ha durata almeno triennale; c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacita' di assicurare la formazione pratica del tirocinante. 2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto: a) le generalita' complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio; b) la data di inizio del tirocinio; c) il soggetto presso il quale il tirocinio e' svolto; d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21. 4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione e' sottoscritta dal soggetto presso il quale e' svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio. 5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o societa' di revisione legale, ne da' comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il quale e' proseguito. La relazione di cui al comma 4 e' redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio. 6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5. 7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una societa' di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorita' competente dello Stato membro in questione. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio; b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a); c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio; d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio; e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto. |
| Art. 4 Esame di idoneita' professionale
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie: a) contabilita' generale; b) contabilita' analitica e di gestione; c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; d) principi contabili nazionali e internazionali; e) analisi finanziaria; f) gestione del rischio e controllo interno; g) principi di revisione nazionale e internazionali; h) disciplina della revisione legale; i) deontologia professionale ed indipendenza; l) tecnica professionale della revisione; m) diritto civile e commerciale; n) diritto societario; o) diritto fallimentare; p) diritto tributario; q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; r) informatica e sistemi operativi; s) economia politica, aziendale e finanziaria; t) principi fondamentali di gestione finanziaria; u) matematica e statistica. 3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale; b) le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta; c) il contenuto e le modalita' di svolgimento dell'esame di idoneita' professionale; d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste. 5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia puo' integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e da' attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.
Note all'art. 4: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.
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| Art. 5 Formazione continua
1. Gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel registro del tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacita' professionali, secondo le modalita' stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalita' con cui la formazione continua puo' essere svolta presso societa' o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. |
| Art. 6 Iscrizione nel Registro
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle societa' di revisione; b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione dal Registro. 3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e notificato all'interessato. |
| Art. 7 Contenuto informativo del Registro
1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; b) il numero di iscrizione; c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonche', se diverso, il domicilio fiscale; d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.; e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale societa' di revisione legale presso la quale il revisore e' impiegato o della quale e' socio o amministratore; f) ogni altra eventuale iscrizione che il revisore ha in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico; h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d). 2. Per ciascuna societa' di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) la denominazione o la ragione sociale; b) il numero di iscrizione; c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici; d) le informazioni per contattare la societa' e il nome del referente, nonche' l'eventuale sito Internet; e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori legali impiegati presso la societa' o della quale sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d); f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; g) il numero di partita I.V.A. della societa'; h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; i) la denominazione dell'eventuale rete cui appartiene la societa', con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre societa' appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico; l) ogni altra eventuale iscrizione che la societa' ha in albi o registri di societa' di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico; n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera d). 3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia. 4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attivita' di revisione legale. 5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21. 6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita' di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro. |
| Art. 8 Sezione del Registro per i revisori inattivi
1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi di revisione legale assunti. Le societa' di revisione legale comunicano altresi', per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento. 2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 1, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento, secondo le modalita' definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento. 3. Gli iscritti nell'apposita sezione del Registro ai sensi del comma 2 non sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione continua di cui all'articolo 5 e non sono soggetti al controllo della qualita' di cui all'articolo 20, ne' al pagamento dei contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi. |
| Art. 9 Deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale
1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale dei conti rispettano i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob. 2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale consultano il soggetto precedentemente incaricato della revisione, al fine di ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione in merito alla societa' che conferisce l'incarico. Il soggetto precedentemente incaricato della revisione consente l'accesso a tali informazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, da' attuazione con regolamento alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE.
Note all'art. 9: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.
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| Art. 10 Indipendenza e obiettivita'
1. Il revisore legale e la societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una societa' devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. 2. Il revisore legale e la societa' di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una societa' qualora tra tale societa' e il revisore legale o la societa' di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale risulta compromessa. 3. Se l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarita', fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la societa' di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi. 4. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale questi non effettuano la revisione legale. 5. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza. 6. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualita'. 7. Il revisore legale o la societa' di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonche' le misure adottate per limitare tali rischi. 8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della societa' di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che puo' compromettere l'indipendenza e l'obiettivita' del responsabile della revisione. 9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non puo' essere subordinato ad alcuna condizione, non puo' essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, ne' puo' dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla societa' che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della societa' di revisione legale o della loro rete. 10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale e' determinato in modo da garantire la qualita' e l'affidabilita' dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo: a) alla dimensione, composizione e rischiosita' delle piu' significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della societa' che conferisce l'incarico, nonche' ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle societa' del gruppo; b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede; c) alla necessita' di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attivita' di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11. 11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle societa' di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attivita' di revisione legale non puo' essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute. 12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettivita' elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob. 13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e da' attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.
Note all'art. 10: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.
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| Art. 11 Principi di revisione
1. La revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), e l'ISVAP per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), puo' disporre con regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di cui al comma 1, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale. 3. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.
Note all'art. 11: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.
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| Art. 12 Elaborazione dei principi
1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 12, e 11, comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi. 2. I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione di cui al comma 1 tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali. |
| Art. 13
Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla societa' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. 3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale secondo le modalita' di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione. 4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalita' definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla societa' sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della societa' di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalita' in cui puo' risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale e' conferito l'incarico di revisione legale. 5. Nei casi di cui al comma 4 la societa' sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico. 6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o societa' di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto. 7. La societa' sottoposta a revisione ed il revisore legale o la societa' di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate. 8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile.
Note all'art. 13: - Gli articoli 2328, secondo comma, numero 11) e 2459 del codice civile, cosi' recitano: «L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1)-10) (omissis); 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale e' demandato il controllo contabile;». «Art. 2459 (Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilita'). - I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di responsabilita'.».
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| Art. 14 Relazione di revisione e giudizio sul bilancio
1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 2. La relazione, redatta in conformita' ai principi di cui all'articolo 11, comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa'; b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. 3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 4. La relazione e' datata e sottoscritta dal responsabile della revisione. 5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUIF. 6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attivita' di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle societa' controllate e possono chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle societa' controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonche' procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime societa'. I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione. 7. Il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato devono conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono concordare con detti soggetti l'accesso a tale documentazione. La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro del revisore legale o della societa' di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato.
Note all'art. 14: - Gli articoli 2429, terzo comma e 2435, primo comma, del codice civile, cosi' recitano: «Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione.». «Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.». - L'art. 154-ter del TUIF, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 154-ter (Relazioni finanziarie). - 1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile e 156, comma 5, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione di cui all'art. 156 sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale. 2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'art. 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della societa' di revisione, ove redatta, e' pubblicata integralmente entro il medesimo termine. 3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio e' redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine e' obbligato a redigere il bilancio consolidato. 4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresi', informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate. 5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, un resoconto intermedio di gestione che fornisce: a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate. 6. La Consob, in conformita' alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento: a) le modalita' di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 5; b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale; c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4; d) le modalita' di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi. 7. Fermi restando i poteri previsti dall'art. 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, puo' chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.».
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| Art. 15 Responsabilita'
1. I revisori legali e le societa' di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. 2. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attivita' di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la societa' di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. 3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attivita' di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento. |
| Art. 16 Enti di interesse pubblico
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle societa' di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico: a) le societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private; e) le societa' emittenti strumenti finanziari, che, ancorche' non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le societa' di gestione dei mercati regolamentati; g) le societa' che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le societa' di intermediazione mobiliare; l) le societa' di gestione del risparmio; m) le societa' di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB. 2. Negli enti di interesse pubblico, nelle societa' controllate da enti di interesse pubblico, nelle societa' che controllano enti di interesse pubblico e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacale. 3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, puo' individuare con regolamento le societa' controllate e quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile, la revisione legale puo' essere esercitata dal collegio sindacale. 4. Nell'ambito delle societa' di cui al comma 2, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, puo' individuare con regolamento le societa' che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilita' dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo. 5. Con regolamento, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, puo': a) esentare, in tutto o in parte le societa' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera del medesimo comma, e le societa' qualificate enti di interesse pubblico ai sensi del comma 4 dall'obbligo di osservare una o piu' disposizioni del presente decreto legislativo relative agli enti di interesse pubblico; b) esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno sulle societa' di cui al comma 1, lettera a), dall'obbligo di osservare una o piu' disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 ed estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui all'articolo 20, comma 2.
Note all'art. 16: - La direttiva 2009/64/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 agosto 2009, n. L 216. - L'art. 107 del TUB, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-bis, lettera a); b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art. 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.». - L'art. 2409-bis, secondo comma, del codice civile, cosi' recita: «Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attivita' di revisione prevista per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.».
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| Art. 17 Indipendenza
1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le societa' di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. 2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 10, ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della societa' di revisione legale e del responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico, nonche' le misure da adottare per rimuovere tali situazioni. 3. I revisori legali, le societa' di revisione legale e le entita' appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della societa' di revisione legale non possono fornire alcuno dei seguenti servizi all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle societa' dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo: a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; d) servizi attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento; h) prestazione di difesa giudiziale; i) altri servizi e attivita', anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2. 4. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico non puo' essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, ne' questa persona puo' assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa societa' di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente. 5. Il revisore legale, il responsabile della revisione legale per conto di una societa' di revisione, e coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione del bilancio di un ente di interesse pubblico non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, ne' possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della societa' di revisione. 6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente ne' delle societa' dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro. 7. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob, secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del TUIF. 8. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla societa' di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione. 9. I revisori legali e le societa' di revisione legale: a) annualmente confermano per iscritto all'organo di cui all'articolo 19, comma 1, la propria indipendenza e comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza; b) discutono con l'organo di cui all'articolo 19, comma 1, i rischi per la propria indipendenza nonche' le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 7.
Note all'art. 17: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse. - L'art. 195 del TUIF, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti. 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorita' che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima. 9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.». - L'art. 2372, quinto comma, del codice civile, cosi' recita: «La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.».
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| Art. 18 Relazione di trasparenza
1. I revisori legali e le societa' di revisione legale pubblicano sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale contenente le seguenti informazioni: a) una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo; b) una descrizione dell'eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano; c) una descrizione del sistema di controllo interno della qualita' e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine all'efficacia del suo funzionamento; d) l'indicazione della data in cui e' stato svolto l'ultimo controllo della qualita'; e) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio sociale precedente; f) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale che confermi che e' stata effettuata una verifica interna della conformita' alle disposizioni in materia di indipendenza; g) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire la formazione continua; h) informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore legale o della societa' di revisione legale, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile; i) informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci. 2. In circostanze eccezionali e' possibile derogare agli obblighi di cui al comma 1, lettera e), qualora sussista una minaccia grave e imminente per la sicurezza delle persone. 3. La relazione di trasparenza e' firmata dal revisore legale, ovvero da un legale rappresentante della societa' di revisione legale. La firma puo' essere apposta anche in formato elettronico. 4. La Consob puo' richiedere ai soggetti indicati al comma 1 di apportare modifiche e integrazioni alla relazione di trasparenza con le modalita' e nei termini da essa stabiliti. |
| Art. 19 Comitato per il controllo interno e la revisione contabile
1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile vigila su: a) il processo di informativa finanziaria; b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio; c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; d) l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti. 2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con: a) il collegio sindacale; b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato e' sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla proposta di cui all'articolo 13 comma 1. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro; c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico. 3. Il revisore legale o la societa' di revisione legale presenta al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.
Note all'art. 19: - L'art. 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis) del codice civile, cosi' recita: «Art. 2409-terdecies (Competenza del consiglio di sorveglianza). - Il consiglio di sorveglianza: a) - f) (omissis); f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della societa' predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilita' di questo per gli atti compiuti.».
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| Art. 20 Controllo della qualita'
1. Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualita' almeno ogni sei anni. 2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualita' almeno ogni tre anni. 3. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonche' di una formazione specifica in materia di controllo della qualita'. 4. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualita' avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la societa' di revisione legale oggetto del controllo. 5. Il controllo della qualita', basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include una valutazione della conformita' ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantita' e qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonche' del sistema interno di controllo della qualita' nella societa' di revisione legale. 6. I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla societa' di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere. 7. Il revisore legale e la societa' di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 6, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26. 8. Con riferimento al controllo di qualita' sui soggetti di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con proprio provvedimento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualita', per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6. 9. Con riferimento al controllo di qualita' sui soggetti di cui al comma 2, la Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualita', per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, da' attuazione con regolamento, alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE.
Note all'art. 20: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.
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| Art. 21 Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualita' sui revisori legali e le societa' di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, nonche' in merito a: a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle societa' di revisione legale; b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio; c) la formazione continua; d) il rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle societa' di revisione legale, alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio, allo svolgimento della formazione continua e al controllo della qualita'. 3. Gli enti di cui al comma 2 svolgono i compiti in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione, e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati da parte degli enti di cui al comma 2, puo' indirizzare loro raccomandazioni e puo' in ogni momento, recedere senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati. 6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze puo': a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della societa' di revisione legale; c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. 7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia dal presente decreto e' finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti annualmente l'entita' dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, , nonche' la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessita' dell'attivita' svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo e' commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio. 9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attivita' svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualita'. |
| Art. 22 Competenze e poteri della Consob
1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attivita' dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico per controllarne l'indipendenza e l'idoneita' tecnica. Nello svolgimento di tale attivita', la Consob provvede ad effettuare su tali soggetti il controllo della qualita' di cui all'articolo 20. 2. I soggetti che svolgono la revisione legale dei conti presso enti di interesse pubblico osservano i principi relativi al sistema di controllo interno della qualita' elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dalla Consob, ovvero emanati dalla Consob. 3. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo': a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti della societa' di revisione legale; c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. 4. La Consob puo' delegare compiti connessi all'effettuazione dei controlli della qualita' ad un altro ente, conservando le seguenti responsabilita': a) l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo; b) l'approvazione e l'eventuale modifica delle relazioni di cui all'articolo 20, comma 6; c) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualita'; d) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti. 5. L'ente di cui al comma 4 svolge i compiti in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione, e di una convenzione stipulata con la Consob. 6. L'ente di cui al comma 4 si dota di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio. 7. La Consob vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati da parte dell'ente di cui al comma 4, puo' indirizzare ad esso raccomandazioni, puo' in ogni momento revocare la delega e recedere senza oneri dalla convenzione, avocando i compiti delegati. 8. La Consob puo' partecipare ai controlli svolti dall'ente di cui al comma 3 e avere accesso a ogni documento pertinente. 9. La relazione di cui all'articolo 20, comma 6, e' comunicata ai revisori legali ed alle societa' di revisione legale e discussa con tali soggetti prima della sua finalizzazione. 10. Non possono essere incaricati del controllo della qualita' sui soggetti di cui al comma 1 i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una societa' di revisione legale. 11. Un soggetto non puo' essere incaricato del controllo della qualita' su uno dei soggetti di cui al comma 1 se non sono trascorsi almeno due anni dalla cessazione di ogni rapporto, diretto o indiretto, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con il revisore legale o la societa' di revisione legale oggetto del controllo di qualita'. 12. I risultati complessivi dei controlli della qualita' sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.
Note all'art. 22: - L'art. 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1974, n. 94, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1974, n. 149, cosi' recita: «Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.».
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| Art. 23 Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. Dette autorita', limitatamente all'esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. |
| Art. 24 Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, puo', tenendo conto della loro gravita': a) applicare al revisore legale o alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarita'; c) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale; d) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni; e) cancellare dal Registro il revisore legale, la societa' di revisione o il responsabile della revisione legale. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1. |
| Art. 25 Procedura sanzionatoria
1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento. 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo e' ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5. |
| Art. 26 Provvedimenti della Consob
1. La Consob, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale, puo', tenendo conto della loro gravita': a) applicare al revisore legale o alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro; b) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico; c) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni; d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarita'; e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale. 2. Quando l'irregolarita' consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 17, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 7 del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilita' dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo. 3. La Consob propone al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1. 4. Qualora la violazione attenga alle disposizioni di cui all'articolo 17 e sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della societa' di revisione iscritti nel Registro, la Consob puo' adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e). 5. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUIF.
Note all'art. 26: - Per l'art. 195 del TUIF, vedi note all'art. 17.
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| Art. 27
Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale
1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa', ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilita' data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della societa' assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 e' aumentata fino alla meta'. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da' o promette l'utilita' nonche' ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto. |
| Art. 28 Corruzione dei revisori
1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilita', compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'. 2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della societa' di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle societa' da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilita' data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'. 3. Si procede d'ufficio. |
| Art. 29 Impedito controllo
1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita' di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi. 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio. |
| Art. 30 Compensi illegali
1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della societa' di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla societa' assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila. 2. La stessa pena si applica componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della societa' assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto. |
| Art. 31
Illeciti rapporti patrimoniali con la societa' assoggettata a revisione
1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della societa' di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la societa' assoggettata a revisione o con una societa' che la controlla, o ne e' controllata, o si fanno prestare da una di tali societa' garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065. |
| Art. 32 Disposizioni comuni
1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla societa' di revisione legale o alla societa' assoggettata a revisione un danno di rilevante gravita', la pena e' aumentata fino alla meta'. 2. La sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della societa' di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale e' comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza. |
| Art. 33 Cooperazione internazionale
1. La Consob e' l'autorita' competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente capo e dall'articolo 4 del TUIF. 2. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell'autorita' estera richiedente e' soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze. 3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attivita' contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all'autorita' competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili. 4. Qualora un'autorita' competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attivita' contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale nel territorio italiano, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all'autorita' competente dell'altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese. 5. Qualora il revisore legale o la societa' di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob da' comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorita' competenti di tali Stati.
Note all'art. 33: - L'art. 4 del TUIF, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. 2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. 2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attivita' di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorita' competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob. 3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari. 4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite. 5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a) con autorita' amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati; d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti. 5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio. 6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia. 9. La Banca d'Italia puo' concordare con le autorita' di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Paesi. 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. 11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi di reato. 12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio. 13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».
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| Art. 34 Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entita' avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entita' del Paese terzo emetta esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di valore nominale non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione. 2. L'iscrizione nel Registro e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) il revisore del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5; b) la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5; c) i revisori del Paese terzo incaricati della revisione dei conti per conto dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5; d) la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati e' effettuata in conformita' ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comma 1, nonche' agli obblighi di indipendenza e obiettivita' di cui all'articolo 10, o conformemente a principi e obblighi equivalenti; e) il revisore o l'ente di revisione contabile del Paese terzo pubblica sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni di cui all'articolo 18 od ottempera ad obblighi di informativa equivalenti. 3. L'equivalenza di cui al comma 2, lettera d), e' valutata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2006/43/CE. 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7. 5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni. 6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entita' di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.
Note all'art. 34: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.
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| Art. 35 Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi
1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualita' e di indagini e sanzioni disciplinato dal presente decreto. 2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocita', essere esentati dai controlli di qualita' disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualita' di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del comma 2.
Note all'art. 35: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.
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| Art. 36 Deroghe in caso di equivalenza
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, puo' stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dai capi VI, VII e VIII. 2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocita' e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorita' italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni del Paese terzo. 3. La sussistenza dell'equivalenza e' valutata in conformita' all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla Commissione europea: a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2; b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.
Note all'art. 36: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.
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| Art. 37 Modifiche al codice civile
1. Al numero 11) del secondo comma dell'articolo 2328 del codice civile, le parole: «al quale e' demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti». 2. Al numero 4) del primo comma dell'articolo 2335 del codice civile, le parole: «cui e' demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti». 3. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 2364 del codice civile, le parole: «al quale e' demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti». 4. Al numero 5) del primo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile, le parole: «il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti». 5. All'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, le parole: «tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostitute dalle seguenti: «tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro». 6. All'articolo 2399 del codice civile, secondo comma, le parole: «dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dei revisori legali e delle societa' di revisione legale». 7. La rubrica del paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V del codice civile e' sostituita dalla seguente: «Della revisione legale dei conti». 8. L'articolo 2409-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro». Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro». 9. Sono abrogati gli articoli 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies del codice civile. 10. All'articolo 2409-septies del codice civile, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti». 11. All'articolo 2409-duodecies, quarto comma, del codice civile, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro». 12. L'articolo 2409-quinquiesdecies del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 2409-quinquiesdecies (Revisione legale). - La revisione legale dei conti e' svolta a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma». 13. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, terzo comma, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro». 14. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, quinto comma, alla lettera c) le parole: «i soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti». 15. All'articolo 2409-noviesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituta dalla seguente: «Norme applicabili e revisione legale»; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La revisione legale dei conti e' svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma.». 16. All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 16) e' inserito il seguente: «16-bis) salvo che la societa' sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societa' di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;». 17. All'articolo 2429 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma dopo le parole: «al collegio sindacale» sono inserite le seguenti: «e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso; c) al terzo comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti». 18. All'articolo 2433-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: «al controllo da parte di societa' di revisione iscritte all'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico»; b) al secondo comma, le parole: «della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»; c) al quinto e sesto comma, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti». 19. All'articolo 2434-bis, secondo comma, del codice civile, le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi». 20. All'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti». 21. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto comma le parole: «dalla societa' incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale»; b) al sesto comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti». 22. All'articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) la nomina di un revisore legale o di una societa' di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la societa' non e' gia' assoggettata alla revisione legale;». 23. Al primo comma dell'articolo 2447-nonies del codice civile le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti». 24. All'articolo 2463, secondo comma, numero 8), del codice civile, le parole: «gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti». 25. Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le parole: «di un esperto o di una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «di un revisore legale o di una societa' di revisione legali iscritti nell'apposito registro». 26. L'articolo 2477 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni. La nomina del collegio sindacale e' altresi' obbligatoria se la societa': a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.». 27. All'articolo 2478 del codice civile, al numero 4) del primo comma, le parole: «o del revisore nominati» sono sostituite dalla seguente: «nominato» e al secondo comma le parole: «o del revisore» sono soppresse. 28. All'articolo 2479, secondo comma, numero 3), del codice civile, le parole: «del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti». 29. All'articolo 2482-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma le parole: «o del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»; b) al quarto comma, le parole: «o il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti». 30. All'articolo 2492, secondo comma, del codice civile, le parole: «della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «di effettuare la revisione legale dei conti». 31. Al quinto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile le parole: «della societa' di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti». 32. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2501-sexies del codice civile e' sostituito dal seguente: «Se la societa' e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto tra le societa' di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa». 33. All'articolo 2501-septies del codice civile, primo comma, numero 2), le parole: «il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «la revisione legale». 34. L'articolo 2624 del codice civile e' abrogato. 35. All'articolo 2625, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «o di revisione» sono soppresse; b) le parole: «, ad altri organi sociali o alle societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali». 36. All'articolo 2635, primo comma, del codice civile, le parole: «, i liquidatori e i responsabili della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e i liquidatori».
Note all'art. 37: - Il testo dell'art. 2328, del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2328 (Atto costitutivo). - La societa' puo' essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonche' il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalita' di emissione e circolazione; 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa'; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societa'; 13) la durata della societa' ovvero, se la societa' e' costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potra' recedere. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.». - Il testo dell'art. 2335, del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2335 (Assemblea dei sottoscrittori). - L'assemblea dei sottoscrittori: 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della societa'; 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto; 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; 4) nomina gli amministratori ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare le revisione legale dei conti. L'assemblea e' validamente costituita con la presenza della meta' dei sottoscrittori. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validita' delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma e' necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.». - Il testo dell'art. 2364, del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2364 (Assemblea ordinaria nelle societa' prive di consiglio di sorveglianza). - Nelle societa' prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci , se non e' stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonche' sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilita' di questi per gli atti compiuti; 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno , entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto puo' prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di societa' tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.». - Il testo dell'art. 2364-bis, del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2364-bis (Assemblea ordinaria nelle societa' con consiglio di sorveglianza). - Nelle societa' ove e' previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 2) determina il compenso ad essi spettante, se non e' stabilito nello statuto; 3) delibera sulla responsabilita' dei consiglieri di sorveglianza; 4) delibera sulla distribuzione degli utili; 5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Si applica il secondo comma dell'art. 2364.». - Il testo dell'art. 2397, del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci . Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.». - Il testo dell'art. 2399, del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa', gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societa' da questa controllate, delle societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate o alle societa' che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle societa' di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto puo' prevedere altre cause di ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.». - Per la rubrica del paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V del codice civile, vedi note alle premesse. - Il testo dell'art. 2409-septies, del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2409-septies (Scambio di informazioni). - Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.». - Il testo dell'art. 2409-duodecies, del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2409-duodecies (Consiglio di sorveglianza). - Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre. Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza e' stato ricostituito. Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'art. 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attivita', puo' subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione. Il presidente del consiglio di sorveglianza e' eletto dall'assemblea. Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382; b) i componenti del consiglio di gestione; c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza. Lo statuto puo' prevedere altre cause di ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.». - Il testo dell'art. 2409-octiesdecies, del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2409-octiesdecies (Comitato per il controllo sulla gestione). - Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non puo' essere inferiore a tre. Il comitato e' composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di societa' che la controllano o ne sono controllate. Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se cio' non e' possibile, provvede senza indugio a norma dell'art. 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti. Il comitato per il controllo sulla gestione: a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente; b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della societa', del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonche' sulla sua idoneita' a rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresi', in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.». - Per l'art. 2409-noviesdecies, del codice civile, vedi note alle premesse. - Il testo dell'art. 2427, del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'" nonche' le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresi' le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche; 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio; 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce "altre riserve"; 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione e distribuibilita', nonche' della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societa', specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree geografiche; 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, numero 15), diversi dai dividendi; 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; 13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; 14) un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione; 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; 16-bis) salvo che la societa' sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societa' di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile; 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte durante l'esercizio; 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla societa', con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative; 19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla societa', ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori; 20) i dati richiesti dal terzo comma dell'art. 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis; 21) i dati richiesti dall'art. 2447-decies, ottavo comma; 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio; 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa'; 22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'. Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.». - Il testo dell'art. 2429 del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). -Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societa' controllate prescritto dal comma precedente puo' essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.». - Il testo dell'art. 2433-bis del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2433-bis (Acconti sui dividendi). - La distribuzione di acconti sui dividendi e' consentita solo alle societa' il cui bilancio e' assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed e' deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione. Non e' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti. L'ammontare degli acconti sui dividendi non puo' superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili. Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societa' consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti debbono restare depositati in copia nella sede della societa' fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione. Ancorche' sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformita' con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.». - Il testo dell'art. 2434-bis del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2434-bis (Invalidita' della deliberazione di approvazione del bilancio). - Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che e' avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidita' di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.». - Il testo dell'art. 2437-ter, del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2437-ter (Criteri di determinazione del valore delle azioni). - Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della societa' e delle sue prospettive reddituali, nonche' dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati e' determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto puo' stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.». - Il testo dell'art. dell'art. 2441 del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della societa', per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale. Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale, anche se la deliberazione e' presa in assemblea di convocazione successiva alla prima. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa' e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare. Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo' essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa' o di societa' che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.». - Il testo dell'art. 2447-ter del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato). - La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare: a) l'affare al quale e' destinato il patrimonio; b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruita' del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalita' e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; d) gli eventuali apporti di terzi, le modalita' di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare; e) la possibilita' di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono; f) la nomina di un revisore legale o di una societa' di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la societa' non e' gia' assoggettata alla revisione legale; g) le regole di rendicontazione dello specifico affare. Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo e' adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.». - Il testo dell'art. 2447-nonies del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2447-nonies (Rendiconto finale). - Quando si realizza ovvero e' divenuto impossibile l'affare cui e' stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla societa' entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle societa' di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili. Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'art. 2447-quinquies. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato puo' prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della societa' si applicano le disposizioni del presente articolo.». - Il testo dell'art. 2463, del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2463 (Costituzione). - La societa' puo' essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata, e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato; 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 7) le norme relative al funzionamento della societa', indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; 8) le persone cui e' affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societa'.». - Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341. - Il testo dell'art. 2465 del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'art. 2479. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'art. 2343 ed il quarto e quinto comma dell'art. 2343-bis.». - Il testo dell'art. 2478 del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2478 (Libri sociali obbligatori). - In sospeso. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la societa' deve tenere: 1); 2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'art. 2479; la relativa documentazione e' conservata dalla societa'; 3) il libro delle decisioni degli amministratori; 4) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell'art. 2477. I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori e il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci. I contratti della societa' con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della societa' solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.». - Il testo dell'art. 2479 del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2479 (Decisioni dei soci). - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonche' nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale sociale.». - Il testo dell'art. 2482-bis del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite). - Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della societa', con le osservazioni nei casi previsti dall'art. 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della societa' almeno otto giorni prima dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'art. 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'art. 2446.». - Il testo dell'art. 2492 del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2492 (Bilancio finale di liquidazione). - Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, e' depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio puo' proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.». - Il testo dell'art. 2501-bis del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento). - Nel caso di fusione tra societa', una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo. Il progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della societa' risultante dalla fusione. La relazione di cui all'art. 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. La relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma. Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della societa' obiettivo o della societa' acquirente. Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.». - Il testo dell'art. 2501-sexies del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti). - Uno o piu' esperti per ciascuna societa' devono redigere una relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficolta' di valutazione. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2409-bis e, se la societa' incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la societa'. Se la societa' e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto tra le societa' di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa. In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa' partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle societa' partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di persone con societa' di capitali, la relazione di stima del patrimonio della societa' di persone a norma dell'art. 2343. La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci di ciascuna societa' partecipante alla fusione.». - Il testo dell'art. 2501-septies del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale. 3) le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-quater. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.». - Il testo dell'art. 2625 del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2625 (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita' di controllo attribuite ai soci, o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.». - Il testo dell'art. 2635 del codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa di utilita'). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilita', compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'. La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si procede a querela della persona offesa.».
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| Art. 38 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-sexies) e' inserita la seguente: «o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societa' di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.». 2. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' sostituito dal seguente: «Art. 41 (Revisione legale del bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato e' assoggettato a revisione legale. 2. La revisione legale del bilancio consolidato e' demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della societa' che redige il bilancio consolidato. 3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio. 4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finche' questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.».
Note all'art. 38: - Il testo dell'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 38 (Contenuto della nota integrativa). - 1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto: a) i criteri di valutazione applicati; b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato; c) le ragioni delle piu' significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo; d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'"; e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare e' significativo; g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce; h) se l'indicazione e' utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28; i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree geografiche; l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri; m) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare e' significativo; n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37; o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento; o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico; o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: 1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura; o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture: 1) il valore contabile e il fair value delle singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali attivita'; 2) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato; o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati; o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati; o-septies) separatamente l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societa' di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo. 2. La nota integrativa deve inoltre contenere: a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26; b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37; c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art 36; d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate. 2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'art. 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».
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| Art. 39 Modifiche al TUB
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. 1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.». 2. All'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti»; b) al comma 2, le parole: «della revisione o del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»; c) il comma 2-bis e' abrogato. 3. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»; b) al comma 5-bis le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti». 4. All'articolo 84, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».
Note all'art. 39: - Il testo dell'art. 51 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 51 (Vigilanza informativa). - 1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. 1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1.bis.». - Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 52 (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti). - 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. 2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. 2-bis. (Abrogato). 3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23. 4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.». - Il testo dell'art. 72 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 72 (Poteri e funzionamento degli organi straordinari). - 1. I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarita' ed a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. 3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti. 4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, puo' stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. 5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonche' dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilita' e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse. 5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per la durata della procedura stessa. In sospeso. 6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70, comma 2. L'ordine del giorno e' stabilito in via esclusiva dai commissari e non e' modificabile dall'organo convocato. 7. Quando i commissari siano piu' di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilita' di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o piu' commissari. 8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.». - Il testo dell'art. 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 84 (Poteri e funzionamento degli organi liquidatori). - 1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. 3. La Banca d'Italia puo' emanare direttive per lo svolgimento della procedura e puo' stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. 4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione. 5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9. 7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita' e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.».
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| Art. 40 Modifiche al TUIF
1. All'articolo 8 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «della societa' incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) al comma 4 le parole: «le societa' incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»; c) al comma 5 le parole: «alle societa' incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti». 2. L'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Revisione legale). - 1. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle Sicav si applica l'articolo 159, comma 1. 2. Per le societa' di gestione del risparmio, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.». 3. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «alla societa' incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto incaricato della revisione legale dei conti». 4. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «le societa' incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»; b) al comma 5 le parole: «alle societa' incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti». 5. All'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «della societa' incaricata della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti». 6. All'articolo 61, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, 158, 165 e 165-bis» sono sostituite dalle seguenti: « e 158». 7. L'articolo 96 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «Art. 96 (Bilanci dell'emittente). - 1. L'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una societa' di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non puo' essere effettuata se il revisore legale o la societa' di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.». 8. Il comma 3 dell'articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.». 9. All'articolo 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalle societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «dai revisori legali e dalle societa' di revisione legale». 10. Il comma 2 dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.». 11. All'articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e la societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e il revisore legale o la societa' di revisione legale». 12. All'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «redatte dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale»; b) al comma 2, le parole: «della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della societa' di revisione legale». 13. La rubrica della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, e' sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti». 14. Il comma 2 dell'articolo 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato.». 15. Il comma 4 dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuita' aziendale il revisore legale o la societa' di revisione legale informano tempestivamente la Consob.». 16. All'articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla societa' incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «alla societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla societa' di revisione legale»; c) ai commi 2 e 3, le parole: «della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti «del revisore legale o della societa' di revisione legale». 17. Il comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della societa' di revisione legale, la societa' che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.». 18. Il comma 4 dell'articolo 165-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «4. Il bilancio della societa' estera controllata, allegato al bilancio della societa' italiana ai sensi del comma 1, e' sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della societa' di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della societa' italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la societa' estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o societa' di revisione, assumendo la responsabilita' dell'operato di quest'ultimo. Ove la societa' italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una societa' di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della societa' estera controllata.». 19. All'articolo 165-quater, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalla societa'» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto». 20. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale». 21. Gli articoli 12, comma 4, 155, commi 1 e 3, 156, commi 1, 2, 3, 4-bis e 5, 159, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 165-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178, 179 e 193, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono abrogati.
Note all'art. 40: - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 8 (Vigilanza informativa). - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. 2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio o delle SICAV. A tali fini lo statuto delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio o delle SICAV, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. 4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio o delle SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR. 5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario. 5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'art. 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'art. 187-octies, comma 3, lettera c). 6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento.». - Il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, nell'ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati. 1-bis. La Consob puo' richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruita' e' valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato. 2. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su profili di propria competenza. 3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche. 4. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di societa' di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita' di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalita' per le verifiche. 5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.». - Il testo dell'art. 25-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. 2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art. 7, comma 1. 3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2. 4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2. 5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le societa' che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.». - Il testo dell'art. 48, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 48 (Scioglimento e liquidazione volontaria). - 1. Alle SICAV non si applica l'art. 2484, primo comma, numeri 4 e 5, del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la societa' si scioglie. Il termine e' sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV. 2. Gli atti per i quali e' prevista la pubblicita' dall'art. 2484, commi terzo e quarto, del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'art. 2484, primo comma, n. 6 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'art. 2484, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione e' trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine. 3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'art. 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'art. 97 del testo unico bancario. 4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della societa' nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 5. Il bilancio di liquidazione e' sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione. 7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.». - Il testo dell'art. 61, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - 1. L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e' esercitata da societa' per azioni, anche senza scopo di lucro (societa' di gestione). 2. La CONSOB determina con regolamento: a) le risorse finanziarie delle societa' di gestione; b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle societa' di gestione. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione. Si applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla CONSOB. 4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 3. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale. 6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle societa' di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla societa' di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5. 6-bis. La Consob disciplina con regolamento: a) contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla Consob da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilita' di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6; b) contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla Consob da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa' di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attivita' e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento; c) contenuto, termini e modalita' di pubblicazione da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identita' delle persone che possiedono una partecipazione rilevante. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. 7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 6-bis. 8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine previsto dall'art. 14, comma 6. 8-bis. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della societa' di gestione, la Consob puo' opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento e' adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'Autorita' competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati. 8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. 9. Alle societa' di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.». - Il testo dell'art. 80, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 80 (Attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. L'attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e' esercitata nella forma di societa' per azioni, anche senza fine di lucro. 2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attivita' connesse e strumentali. 3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione della societa' e le attivita' connesse e strumentali. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa'. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3. 5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante. 7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla societa' di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6. 8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'art. 14, commi 5 e 6. 9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la societa' all'esercizio dell'attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'art. 81, comma 1. 10. Alle societa' di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158.». - Il testo dell'art. 97, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 97 (Obblighi informativi). - 1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli emittenti, agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, nonche' agli intermediari incaricati del collocamento si applicano, in relazione all'offerta, l'art. 114, commi 5 e 6, e l'art. 115 dalla data della comunicazione, prevista dall'art. 94, comma 1. 2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'art. 95, comma 2, nonche' ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'art. 1, comma 6, lettera e). 3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta puo' essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'art. 94.». - Il testo dell'art. 115, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 115 (Comunicazioni alla CONSOB). - 1. La CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico puo', anche in via generale: a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai soggetti che li controllano e alle societa' dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalita'; b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle societa' di revisione legale, dalle societa' e dai soggetti indicati nella lettera a); c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia; c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'art. 187-octies. 2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122. 3. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a societa' con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa' fiduciarie, dei fiducianti.». - Il testo dell'art. 116, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorche' non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e puo' dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea o in mercati di Paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione. 2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158. 2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115, si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.». - Il testo dell'art. 150, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato, dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 150 (Informazione). - 1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalita' stabilite dallo statuto e con periodicita' almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento. 2. L'obbligo previsto dal comma precedente e' adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione. 3. Il collegio sindacale e il revisore legale o la societa' di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. 4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci. 5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione.». - Il testo dell'art. 154-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 154-ter (Relazioni finanziarie). - 1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione redatte dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale. 2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'art. 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della societa' di revisione legale, ove redatta, e' pubblicata integralmente entro il medesimo termine. 3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio e' redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine e' obbligato a redigere il bilancio consolidato. 4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresi', informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate. 5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, un resoconto intermedio di gestione che fornisce: a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate. 6. La Consob, in conformita' alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento: a) le modalita' di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 5; b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale; c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4; d) le modalita' di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi. 7. Fermi restando i poteri previsti dall'art. 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, puo' chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.». - Il testo dell'art. 155, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 155 (Attivita' di revisione contabile). - 1. (Abrogato). 2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato. 3. (Abrogato).». - Il testo dell'art. 156, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 156 (Relazioni di revisione). - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuita' aziendale il revisore legale o la societa' di revisione legale informano tempestivamente la Consob. 4-bis. (Abrogato). 5. (Abrogato).». - Il testo dell'art. 158, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 158 (Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi). - 1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni e' rilasciato dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla societa' di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'art. 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. Il revisore legale o la societa' di revisione legale esprime il proprio parere entro trenta giorni. 2. La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della societa' di revisione legale devono restare depositati nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. 3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale prevista dall'art. 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile. 4. 5.». - Il testo dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 159 (Conferimento e revoca dell'incarico). - 1. in caso di mancata nomina del revisore legale o della societa' di revisione legale, la societa' che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico. 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. (Abrogato). 5. (Abrogato). 6. (Abrogato). 7. (Abrogato). 8. (Abrogato).». - Il testo dell'art. 165-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 165-quater (Obblighi delle societa' italiane controllanti). - 1. Le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'art. 119, e le societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116, le quali controllano societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'art. 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della societa' estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle societa' italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti. 2. Il bilancio della societa' estera controllata, allegato al bilancio della societa' italiana ai sensi del comma 1, e' sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicita' e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della societa' italiana e' altresi' allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della societa' estera controllata. 3. Il bilancio della societa' italiana controllante e' corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo. 4. Il bilancio della societa' estera controllata, allegato al bilancio della societa' italiana ai sensi del comma 1, sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della societa' di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della societa' italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la societa' estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o societa' di revisione, assumendo la responsabilita' dell'operato di quest'ultimo. Ove la societa' italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una societa' di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della societa' estera controllata. 5. Il bilancio della societa' estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.». - Il testo dell'art. 193, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato nel presente decreto, cosi' recita: «Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale). - 1. Nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-bis e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate all'art. 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB. 1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista. 1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate. 2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'art. 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila. 3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3; b) (abrogata). 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'art. 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e' stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incarico.». - Il testo dell'art. 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 12 (Vigilanza sul gruppo). - 1. La Banca d'Italia impartisce alla societa' posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'art. 6, commi 1, lettera a), 1-bis e 2-bis, lettere a), b), c) e g). Ove lo richiedano esigenze di stabilita', la Banca d'Italia puo' emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare. 1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1. 2. La societa' capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. 3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la societa' capogruppo di cui all'art. 11, comma 1-bis, la SIM o la societa' di gestione del risparmio, nonche' a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. 3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b). 4. (Abrogato). 5. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze: a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b); b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b). 5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' adottare i provvedimenti previsti dall'art. 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).».
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| Art. 41 Modifiche al Codice delle assicurazioni private
1. La rubrica del capo V del titolo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti». 2. All'articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Revisione legale del bilancio»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' corredato dalla relazione di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di revisione legale e' conferito ad una societa' di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori e' un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l'incarico di revisione legale e' conferito ad un revisore legale, si applica l'articolo 103.»; c) al comma 2, le parole: «della societa' di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della societa' di revisione legale»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.»; e) il comma 5 e' abrogato. 3. L'articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale). - 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti e' conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della societa' di revisione legale non e' presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, e' corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale. 2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa societa' di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la societa' di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne da' immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario. 3. L'incarico non puo' essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilita' individuate dall'ISVAP con regolamento. 4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilita' di cui al comma 3, secondo le modalita' fissate dall'ISVAP.». 4. L'articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). - 1. L'ISVAP puo' far svolgere al revisore legale o alla societa' di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformita' alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la societa' di revisione legale si avvalgono dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.». 5. All'articolo 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dalla societa' di revisione» sono soppresse; b) al comma 1, le parole: «della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della societa' di revisione legale»; c) al comma 2, dopo le parole: «103, comma 3,» sono inserite le seguenti: «, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'articolo 103, comma 3,»; d) al comma 3, le parole: «alla societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla societa' di revisione legale»; e) al comma 3, le parole: «la societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale o la societa' di revisione legale». 6. All'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. 5-ter. L'Isvap stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.». 7. Al comma 1 dell'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «190, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «190, commi 1 e 5-bis». 8. All'articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati.»; b) il comma 4 e' abrogato. 9. All'articolo 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Doveri del revisore legale e della societa' di revisione legale». 10. All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «i legali rappresentanti della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale e i legali rappresentanti della societa' di revisione legale». 11. All'articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «dei legali rappresentanti della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei legali rappresentanti della societa' di revisione legale». 12. All'articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il numero: «3» del primo periodo e' sostituito dal seguente: «4»; b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresi', le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.».
Note all'art. 41: - Per l'art. 102, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vedi note alle premesse. - Il testo dell'art. 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 105 (Revoca dell'incarico all'attuario revisore). - 1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui all'art. 102, comma 1, o dell'attuario nominato ai sensi dell'art. 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attivita' del revisore legale o della societa' di revisione legale, ne informa la CONSOB. 2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'art. 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilita' prevista dall'art. 103, comma 3, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'art. 103, comma 3, ovvero gravi irregolarita' nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'art. 103, comma 1, puo' disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. 3. Il provvedimento di revoca e' comunicato all'attuario, al revisore legale o alla societa' di revisione legale e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso il revisore legale o la societa' di revisione legale provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio. 4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari. 5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di cui all'art. 102, comma 1, e da' comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1. 6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.». - Il testo dell'art. 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 190 (Obblighi di informativa). - 1. L'ISVAP puo' chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalita' da esso stabilite con regolamento. 2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4. 3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. 4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. 5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 72. 5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. 5-ter. L'Isvap stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'Isvap adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.». - Il testo dell'art. 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 310 (Condizioni di esercizio). - 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 37-bis, 38, 39, 40, 41, 42, 42-bis, 42-ter, 43, 48, 49, 56, 57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-septies, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, commi 1 e 5-bis 191,196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.». - Il testo dell'art. 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 321 (Doveri degli organi di controllo). - 1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1 e 3. 3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati. 4. (Abrogato).». - Il testo dell'art. 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 322 (Doveri del revisore legale e della societa' di revisione legale). - 1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della societa' di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria. 2. La medesima segnalazione e' disposta nei confronti del revisore legale e dei legali rappresentanti della societa' di revisione legale che sono incaricate dalle societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1, 2, 4 e 5. 3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.». - Il testo dell'art. 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 323 (Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato). - 1. All'attuario incaricato dalla societa' di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'art. 190, commi 1, 2 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'art. 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresi', le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore. 2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'art. 31 o dall'art. 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila. 3. L'ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravita' l'ISVAP puo' disporre la revoca dell'incarico.».
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| Art. 42 Personale
1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, puo' conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, nonche' ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che e' contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonche' la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 42: - L'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277, S.O., cosi' recita: «14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attivita' operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per meta' delle risorse, nonche' delle amministrazioni statali, per la restante meta' delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilita' territoriale, l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.». - L'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O., cosi' recita: «6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.». - L'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) - d) (omissis); e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - L'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., cosi' recita: «4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.». - L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, cosi' recita: «Art. 1 (Commissione centrale per i revisori contabili). - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia e' istituita la commissione centrale per i revisori contabili. 2. La commissione svolge attivita' consultiva in materia di: a) tenuta del registro del tirocinio di cui all'art. 5; b) tenuta del registro dei revisori contabili; c) esercizio del potere di vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.».
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| Art. 43 Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo: a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; b) la legge 13 maggio 1997, n. 132; c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99; d) la legge 8 luglio 1998, n. 222; e) la legge 30 luglio 1998, n. 266; f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233; g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28; h) l'articolo 52, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; i) l'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; j) l'articolo 162, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; k) l'articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; l) articolo 2409-quinquies del codice civile. 2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. In particolare, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle societa' controllate da societa' con azioni quotate, delle societa' che controllano societa' con azioni quotate e delle societa' sottoposte con queste ultime a comune controllo, continuano a essere disciplinati dagli articoli 165, commi 1 e 2, 165-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob. 3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e per societa' di revisione legale la societa' di revisione iscritta nell'Albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le societa' di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico. 6. In deroga al comma 5, gli incarichi che «nell'esercizio in corso» alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia' conferiti ai sensi dell'articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 7. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 8. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2 le persone fisiche e le societa' che, al momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono gia' iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e all'Albo speciale delle societa' di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalita' dalla stessa stabiliti. 10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all'articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite dell'ammontare delle risorse di cui all'articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attivita' previste dal presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 43: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, vedi note alle premesse. - Per la legge 13 maggio 1997, n. 132, vedi note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99,vedi note all'art. 42 - La legge 8 luglio 1998, n. 222, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1998, n. 160. - La legge 30 luglio 1998, n. 266, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1998, n. 183. - Il decreto del Presidente della Repubblica e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2000, n. 197. - Il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2006, n. 30. - Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedi note alle premesse. - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. - Per l'art. 2409-quinquies del codice civile, vedi note alle premesse.
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