Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 15 febbraio 2010 |
Riconoscimento, al sig. Ciopei Gica, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attivita' di installazione di impianti idraulici. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda del sig. Ciopei Gica, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di «Bacalaureat» - profilo impianti tecnico-sanitari e di gas, conseguito nell'anno 1989 presso il Liceo Industriale n. 5 con sede a Tirgoviste (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono le attivita' di installazione di impianti idraulici e del gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere d) ed e) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza biennale lavorativa maturata in Italia in impresa abilitata solo per l'installazione di impianti idraulici, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di responsabile tecnico in imprese di installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessita' di applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole, neanche con applicazione di misura compensativa, per la richiesta di riconoscimento relativa all'attivita' di trasporto e utilizzo del gas di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale 37/2008 a causa della carenza di esperienza lavorativa nel suddetto settore; Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - installazione impianti; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 109484 del 27 novembre 2009 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda; Verificato che il richiedente non si e' avvalso della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreta:
Art. 1
1. Al sig. Ciopei Gica cittadino rumeno, nato a Berezeni Distretto Vaslui (Romania) il 25 novembre 1970, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza biennale professionale maturata in Italia in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di installazione di impianti idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessita' di applicazione di misura compensativa, mentre non e' riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attivita' di trasporto e utilizzo del gas di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, a causa della carenza di esperienza lavorativa nel suddetto settore. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 15 febbraio 2010
Il direttore generale: Vecchio |
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